La “frode carosello” consiste in un complesso di operazioni finalizzato all’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per il tramite di società fittizie note come “società cartiere”.
Per gli ingenti profitti illeciti che garantisce e per la sua particolare diffusione in determinati settori commerciali (carni, telecomunicazioni, autovetture, ecc…), la frode carosello viene spesso considerata la “frode IVA” per eccellenza.
Tuttavia, per i soggetti che hanno partecipato alla frode, le ricadute giuridiche sono tutt’altro che trascurabili. Infatti, le operazioni svolte nell’ambito della frode IVA, fanno spesso emergere a carico dei loro autori illeciti di natura sia amministrativa e sia penale.
Sul lato penale, agli operatori economici coinvolti nella frode carosello, vengono solitamente contestati diversi reati tributari. Tra questi, in particolare, quelli per i quali sono previste le pene più severe. Si tratta dei delitti di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000) e di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000). Considerato ciò, la frode carosello rappresenta altresì un fenomeno in cui si manifesta chiaramente il carattere di Interconnessione del diritto tributario con altre discipline giuridiche, come, per l’appunto, il diritto penale.
AVVISO IMPORTANTE sulla Frode Carosello: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)
Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Pertanto, per le condotte poste in essere da tale data, i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:
- Dichiarazione fraudolenta (uso fatture inesistenti): l’attuale art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 74 del nuovo Testo Unico.
- Emissione di fatture inesistenti: l’attuale art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 79 del nuovo Testo Unico.
- Concorso di persone (emittente/utilizzatore): l’attuale art. 9 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 80 del nuovo Testo Unico.
Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).
Entriamo ora nel vivo della Frode Carosello.
