Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

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