Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

Notifica degli atti tributari a mezzo

Indice

  1. Il caso
  2. La Cassazione conferma la notifica “diretta” a mezzo posta degli atti fiscali
  3. La notifica postale degli atti fiscali
  4. Il perfezionamento della notifica postale degli atti tributari
  5. La notifica “diretta” con raccomandata “ordinaria”
    1. Il carattere “semplificato” della notifica “diretta”?
    2. La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
    3. Il perfezionamento della notifica per “compiuta giacenza”
  6. La notifica con raccomandata “per atti giudiziari”
    1. La seconda raccomandata informativa (la “CAD” e la “CAN”)
      1. La CAD (comunicazione di avvenuto deposito)
      2. La CAN (comunicazione di avvenuta notifica)
  7. Conclusione

Il caso

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Una contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento. L’atto riguardava i tributi IRPEF, ILOR, S.S.N., oltre accessori, per gli anni d’imposta 1995 e 1996.

La cartella, al suo interno, indicava essere stata preceduta da n. 2  avvisi di accertamento. La ricorrente, invece, negava tale dato. L’Ufficio sarebbe quindi decaduto dal potere impositivo in quanto detti avvisi non le sarebbero stati notificati nei termini di legge.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso della contribuente. Tale esito veniva tuttavia ribaltato in secondo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia riformava la sentenza di prime cure. Per la CTR, i documenti depositati in giudizio dall’Ufficio erano idonei a dimostrare l’avvenuta notifica degli avvisi.

La contribuente impugnava la sentenza della CTR siciliana con ricorso in Cassazione.

La ricorrente contestava la documentazione prodotta dall’Ufficio nei gradi di merito. Questa, infatti, non avrebbe potuto dimostrare la validità della notifica degli avvisi. La notifica, in particolare, sarebbe avvenuta violando diverse prescrizioni della L. n. 890/1982. Si tratta, rilevava la contribuente, della normativa in materia di notificazione di atti a mezzo posta.

In primo luogo, non era possibile verificare l’apposizione della relata di notifica sull’originale dell’atto. Questa, inoltre, non riportava il timbro e la firma di colui che avrebbe consegnato il plico presso l’Ufficio postale. In secondo luogo,  in nessun avviso di ricevimento sarebbe leggibile la data di deposito dell’atto notificato presso l’ufficio postale. Adempimento ritenuto fondamentale in caso di assenza del destinatario. Infine, la contribuente rilevava l’omesso invio della seconda raccomandata informativa. Adempimento anch’esso richiesto in caso di mancato recapito dell’atto (ad es., assenza del destinatario). Tale omissione avrebbe violato l’art. 8, comma 2, della L. n. 890/1982. Oltre ai principi espressi dalla sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale.

La Cassazione conferma la notifica “diretta” a mezzo posta degli atti tributari

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Secondo gli Ermellini, la ricorrente avrebbe preso a riferimento la normativa sbagliata. Ossia, quella sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario. Si tratta delle disposizioni di cui alla Legge del 20/11/1982 n. 890. Per la contribuente, infatti, la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe avvenuta violando tale normativa.

Secondo la Corte, invece, l’Ufficio si sarebbe avvalso della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta. Questa trova la propria norma fondamentale nell’art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890 (come modificato dalla  L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20).

Si tratta di un procedimento “semplificato”, libero da molte formalità che invece caratterizzano quello a mezzo ufficiale giudiziario. Ad es., non è richiesta la redazione della relata di notifica, né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento. Soprattutto, in caso di mancato recapito (ad es., per assenza del destinatario),  non è previsto l’invio della seconda raccomandata informativa (c.d. CAD). In questo caso, la notifica si intenderà perfezionata “per compiuta giacenza”, decorsi 10 giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza nella cassetta della posta.

Alla luce di tale ricostruzione, la Corte ha rigettato il ricorso della contribuente e stabilito il seguente principio

“nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza

La notifica degli atti tributari a mezzo posta

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Premessa

In tema di notifica di atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc.), la disposizione generale è rappresentata dall’art. 60, DPR n. 600/1973.

L’articolo prevede infatti che

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e’ eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche (…)

Con specifico riguardo alla notifica della cartella di pagamento, la norma da prendere in considerazione è invece l’art. 26, DPR n. 602/1973.

Ai fini del presente articolo, naturalmente, prenderemo in considerazione solo la notifica a mezzo del servizio postale. Tralasciamo quindi quella telematica a mezzo pec (posta elettronica certificata).

Al di là degli aspetti specifici, le citate disposizioni presentano diversi aspetti comuni. Entrambe prevedono infatti che la notifica degli atti fiscali possa avvenire “direttamente” ad opera dell’Ufficio a mezzo raccomandata A/R, oppure, a mezzo di un intermediario notificatore.

La notifica “diretta” nel caso esaminato dalla  Suprema Corte

Il caso posto al vaglio della Cassazione riguarda l’ipotesi di notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta. Questa ricorre in tutti i casi in cui manca l’intermediazione di un agente notificatore. Vale a dire, dell’ufficiale giudiziario, del messo comunale o del messo speciale dell’ufficio finanziario. L’atto viene notificato “direttamente” dall’Ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento (i.e., raccomandata A/R).

Come evidenziato dalla Corte nell’ordinanza in commento, sul tema, il riferimento normativo principale è l’art. 14, L. n. 890/’82. La disposizione è rubricata  infatti “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”.

L’articolo, ad un attento esame, contiene 2 prescrizioni tra loro alternative:

  1. la notificazione “degli avvisi e degli altri atti (…) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari
  2. “nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria”,

Gli Uffici finanziari, quindi, si avvarranno di regola della notifica “diretta” a mezzo del servizio postale ordinario. Opteranno invece per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, o altro intermediario, solo in via sussidiaria. Vale a dire, quando la notifica “diretta” sia resa impossibile.

Nel caso in cui l’Ufficio finanziario proceda alla notifica “diretta”, invierà al contribuente una raccomandata A/R “ordinaria” (busta bianca). La disciplina di questo tipo di notifica la troviamo nel D.P.R. n. 655/1982, nel Decreto 09/04/2001, nel DM. 01/10/2008 e nella Circolare n. 70/2001 (Confetra).

Se ciò non fosse possibile, l’Ufficio, come accennato, procederà avvalendosi di un agente notificatore. La notifica verrà in quest’ultimo caso eseguita con raccomandata A/R  “per atti giudiziari”.  Si tratta della nota “busta verde”. Viene tipicamente utilizzata dall’ufficiale giudiziario o dal messo speciale autorizzato dall’Ufficio finanziario. Questo procedimento di notifica segue le regole dettate dalla L. n. 890/’82.

Il perfezionamento della notifica degli atti tributari a mezzo posta

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In materia di notifica degli atti tributari a mezzo posta, quello del valido perfezionamento della notifica rappresenta un tema di assoluta centralità. Ne è conferma l’ordinanza in commento, così come molte altre pronunce della Suprema Corte. Dal valido perfezionamento della notifica dipende, ad esempio, la decorrenza dei termini per impugnare l’atto. Analogamente, se manca tale perfezionamento, la pretesa tributaria recata dall’atto non potrà esser fatta valere nei riguardi del contribuente. Sempre all’esatto momento del perfezionamento della notifica andranno correlate le eventuali “decadenze” e “prescrizioni”. Da un lato, le “decadenze” dell’Ufficio finanziario dal potere di emissione dell’atto fiscale. Dall’altro lato, la “prescrizione” del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento o dall’avviso di accertamento.

Per il contribuente destinatario dell’atto, pertanto, è di fondamentale importanza capire se la notifica si è validamente perfezionata. Ciò gli consentirà di capire se convenga impugnare l’atto mediante ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e per quali motivi.

Premesso ciò, il valido perfezionamento della notifica è circostanza da valutare in relazione al tipo di notifica postale di cui l’Ufficio finanziario si è avvalso. A seconda del procedimento utilizzato, infatti, varia la relativa disciplina giuridica. Conseguentemente, spesso variano anche le attività e gli adempimenti richiesti all’operatore postale per il valido perfezionamento della notifica.

A tal proposito, in tema di notifica degli atti tributari a mezzo posta, occorre considerare un’importante distinzione. L’Ufficio finanziario potrà infatti avvalersi di 2 differenti modalità di notifica. Una, c.d “diretta” a mezzo raccomandata “ordinaria” (busta bianca). Un’altra, eseguita per il tramite di un intermediario notificatore (busta verde).

La notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta: raccomandata “ordinaria”

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Se viene recapitata una “busta bianca”, si tratterà di una raccomandata A/R “ordinaria”. Tale eventualità conferma che l’Ufficio finanziario si è avvalso della c.d notifica “diretta”.

In tema di notifica diretta, oltre al citato art. 14 L. n. 890/’82, occorre menzionare altri provvedimenti. In particolare, come accennato, il D.P.R. n. 655/1982, il Decreto 09/04/2001, e il DM. 01/10/2008. Quest’ultimo disciplina Le condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale. I citati provvedimenti consentono, per l’appunto, la notifica “diretta” mediante “raccomandata ordinaria” con avviso di ricevimento. Sempre in tema di servizio postale va menzionata infine la Circolare n. 70/2001 (Confetra).

Si tratta, peraltro, del tipo di notifica rinvenuto dalla Corte nel caso di cui all’ordinanza in commento.

Il carattere “semplificato” della notifica “diretta”?

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Come già accennato, la Suprema Corte ha più volte evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta”. Per ultimo, nell’ordinanza in commento. Alcuni elementi e/o attività non sono qui richiesti all’operatore postale. Non occorrono, infatti, la redazione della relata di notifica, né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e, soprattutto, non è previsto l’invio della seconda raccomandata informativa nel caso di mancato recapito (ad es., a causa dell’assenza del destinatario).

Risulta pertanto netta ed evidente la differenza rispetto alla notifica a mezzo agente notificatore.

Tale aspetto è stato più volte confermato dal consolidato orientamento della Cassazione. Quando l’Ufficio finanziario utilizza la notifica “diretta” semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (vd. Cassazione nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016; v. anche Cassazione n. 17598/2010 e n. 704/2017).

E’ proprio da tale orientamento della Suprema Corte che deriva il carattere “semplificato” del procedimento di notifica in esame. Su questa stessa linea interpretativa si è peraltro posta la Cassazione con l’ordinanza in commento.

Premesso ciò, quando può dirsi perfezionata la notifica “diretta”?

Sul punto, l’art. 20 del Decreto 01/10/08 prevede quanto segue.

  • Il recapito e’ effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta.
  • Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso

Tuttavia, se non è richiesta la relata di notifica e specifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento. Se, parimenti, non viene inviata neanche la seconda raccomandata informativa.  In questi casi, come viene provato che l’atto è entrato nella sfera di conoscenza del destinatario?

A tal proposito, soccorre…

La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

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Gli atti si considerano conosciuti dal destinatario “nel momento in cui giungono all’indirizzo”. Si tratta della c.d. presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Nel caso di persone fisiche, è sufficiente che ivi l’agente postale li consegni a norma degli artt. 20 e 26 del DM. 01/10/2008.

Il destinatario potrà vincere tale presunzione. Dovrà però dar “prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

Sono quindi idonee a ricevere gli atti i componenti del nucleo familiare. Ma anche i conviventi, i collaboratori familiari e il portiere. Tali soggetti sono i potenziali “consegnatari” dell’atto presso l’indirizzo del destinatario. In altri termini, coloro che posso far scattare l’operatività della presunzione in commento.

Nei casi sopra illustrati, la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Se questi è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità (famigliare convivente, portiere, ecc.) venga specificata sull’avviso di ricevimento. In tal senso, cfr. Cassazione nn. 9246/2015; 25128/2011; 12184/2013, 11708/20.

Ciò si spiega in ragione della qualità di “pubblico ufficiale” riconosciuta all’agente postale. Nonché, alla luce della natura di “atto pubblico” attribuita all’avviso di ricevimento. Rivestita di fede pubblica risulta pertanto anche tutta l’attività notificatoria svolta dall’operatore postale. Ad es., quella relativa alla verifica della qualità personale dei consegnatari (artt. 20 e 26 del DM. 01/10/2008).

Ne consegue che l’avviso di ricevimento e la connessa attività svolta dall’agente postale fanno piena prova sino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.). Sul punto, tra le tante, cfr. Cassazione, SS.UU., n. 21712/2004 e n. 9962/2010; Cassazione, n. 17723/2006. Sulla stessa linea, in materia di cartelle di pagamento vd. Cassazione n. 11708/2011.

Il perfezionamento della notifica per “compiuta giacenza”

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Può capitare però che l’agente postale non riesca a recapitare l’atto all’indirizzo del destinatario (artt. 24 e 25, DM. 01/10/2008).

Ciò accade, tipicamente, in caso di temporanea assenza del destinatario. Altre volte, per assenza/incapacità/rifiuto di altri soggetti abilitati alla ricezione per conto dell’interessato.

In questi casi, l’agente postale lascia nella cassetta della corrispondenza un “avviso di giacenza”. Dopodiché deposita l’atto presso l’ufficio postale indicato nel medesimo avviso, dove rimane in giacenza.

In questi casi, la Suprema Corte ha rilevato che, in applicazione “non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le “raccomandate AG” dall’articolo 8 della legge 890/1982,  la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.

Nei casi di mancato recapito, pertanto, la notifica si può perfezionare “per compiuta giacenza”. Tali principi sono stati richiamati e ribaditi dalla Cassazione nel caso di cui all’ordinanza in commento.

La notifica degli atti tributari a mezzo posta: raccomandata “per atti giudiziari”

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Come anticipato, si tratta della modalità di notifica alternativa a quella “diretta”. In questo caso, pertanto, l’Ufficio finanziario si avvarrà di un intermediario notificatore. Spesso si tratta del messo speciale autorizzato dall’Ufficio, altre volte dell’ufficiale giudiziario. Questi a sua volta si avvarrà del servizio postale. La notifica, pertanto, anche in questo caso verrà eseguita dall’operatore postale di volta in volta incaricato. Il riferimento è sempre all’art. 14, L. n. 890/’82.

Per cominciare, l’operatore postale consegna il piego personalmente nelle mani proprie del destinatario.

Se ciò non è possibile, il piego è consegnato ad una delle persone indicate dall’art. 7, L. n. 890/’82. Si tratta della persona di famiglia convivente, addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario. In mancanza, la consegna verrà fatta al portiere, ovvero, a persona tenuta alla distribuzione della posta.

La busta verde, la relata di notifica e l’avviso di ricevimento

Come accennato, la raccomandata A/R è rappresentata da una busta verde (art. 2, L. 890/’82). Al suo interno sono presenti l’atto tributario (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ecc.) e la relazione di notificazione (art. 3, L. 890/’82).

Quest’ultima, dopo aver confermato trattarsi di notifica “ai sensi della L. 890/’82”, indica diversi elementi identificativi della notifica. Innanzitutto, il nome e cognome del messo speciale dell’Ufficio finanziario incaricato della notifica. In secondo luogo, l’Ufficio finanziario che ha emanato l’atto notificato e l’identificazione dell’atto medesimo. In terzo luogo, l’identificazione del destinatario (nome, cognome, domicilio, ecc.). Infine, il numero del registro cronologico delle notifiche, l’Ufficio postale e il numero dell’avviso di ricevimento.

L’avviso di ricevimento (art. 4, L. 890/’82) riveste una certa importanza. Esso costituisce infatti “prova dell’eseguita notificazione”.

Tale documento deve obbligatoriamente recare le indicazioni richieste dal modello predisposto ai sensi dell’art. 2. Tra le varie indicazioni, ricordiamo: il mittente, il destinatario, il numero della raccomandata, il numero del registro cronologico e la data di consegna. L’avviso deve anche recare la sottoscrizione del consegnatario. Se questo è persona diversa dal destinatario (vd. art. 7), deve essere indicata la sua qualità (convivente, portiere, ecc.). Deve inoltre essere indicato se detti soggetti si sono rifiutati di prendere in consegna l’atto o di sottoscrivere l’avviso.

La seconda raccomandata informativa (la “CAD” e la “CAN”)

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Come abbiamo visto, può ben capitare che la raccomandata contente l’atto tributario da notificare non venga recapitata. Ad es., per assenza del destinatario. Può altresì succedere che la stessa venga comunque consegnata ad una delle persone idonee a riceverla (famigliare convivente, portiere, ecc.).

In questi casi, la L. 890/’82 prevede che l’operatore postale debba notificare al destinatario una seconda “raccomandata informativa”.

Esaminiamo più nel dettaglio le 2 ipotesi sopra menzionate .

La CAD (comunicazione di avvenuto deposito)

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Quanto al primo caso, si pensi alla temporanea assenza del destinatario. Oppure, si pensi all’assenza o al rifiuto a ricevere il piego da parte di una delle persone idonee a riceverlo (art. 7, L. n. 890/’82).

In tali circostanze, ai fini del valido perfezionamento della notifica, l’operatore postale dovrà compiere 2 ulteriori attività (art. 8,, comma 4, L. 890/’82).

  1. In primo luogo, dovrà depositare il piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
  2. In secondo luogo, dovrà recapitare al destinatario una raccomandata A/R con la quale:
    1. lo avvisa del tentativo di recapito e del successivo deposito del piego presso il centro di deposito
    2. gli indica il soggetto che ha richiesto la notifica (…), il numero di registro cronologico, la data di deposito e l’indirizzo del punto di deposito
    3. lo invita al ritiro del piego presso il punto di deposito entro il termine massimo
      di sei mesi,
    4. lo avverte che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata in commento. La notifica si ha qui perfezionata “per compiuta giacenza”.

Tale raccomandata, in assenza del destinatario, deve essere affissa alla porta d’ingresso. In alternativa, sarà immessa nella cassetta della corrispondenza (art. 8, comma 4, L. 890/’82).

La raccomandata informativa appena descritta è generalmente nota come C.A.D. L’acronimo sta per “comunicazione di avvenuto deposito”.

A ben vedere, si tratta della raccomandata il cui omesso invio era stato denunciato dalla ricorrente nel caso giurisprudenziale in commento. La Corte, tuttavia, ha rigettato il relativo motivo di ricorso. Ha infatti rilevato che tale adempimento non è previsto nella notifica “diretta” a mezzo raccomandata A/R “ordinaria” (busta bianca).

La CAN (comunicazione di avvenuta notifica)

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In questo secondo caso, il piego contenente l’atto viene consegnato ad altra persona autorizzata a riceverlo. Si tratta, come accennato, delle persone indicate all’art. 7, L. 890/’82. Ad es., il familiare convivente, l’addetto alla casa o all’azienda, il portiere, ecc.

Effettuata la consegna, l’operatore postale “da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata” (art. 7, comma 3, 2° periodo, L. 890/’82). La raccomandata informativa in oggetto è nota con l’acronimo C.A.N. (comunicazione di avvenuta notifica).

Preme far notare che la CAN presenta 2 sostanziali differenze rispetto alla CAD. Differenze perlopiù spiegabili in ragione delle differenti circostanze che ne richiedono l’invio. Differenze che si ripercuotono sulle modalità di perfezionamento della notifica.

In primo luogo, la CAN  è eseguita mediante raccomandata semplice. L’art. 7, L. 890/’82, infatti, indica solo “lettera raccomandata” senza richiedere l’avviso di ricevimento (Cass. 20863/2017). Ne consegue che per il perfezionamento della notifica è sufficiente la “spedizione” della raccomandata. Non è invece richiesto il ricevimento da parte del destinatario e/o la sua prova. Di contrario avviso si è posta la Cassazione con la sentenza n. 11051 del 09/05/2018.

In secondo luogo, con la CAN non occorre neanche produrre la ricevuta di spedizione. E’ sufficiente infatti che l’agente notificatore dia atto della spedizione con annotazione sulla relata di notifica. In tal senso vd. Cass. 13739/2017 e n. 4193/2010.

Si fa notare, infine, che la CAN era stata dapprima abolita ad opera della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017). Salvo poi essere stata reintrodotta ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). A tal riguardo, le leggi in questione avevano operato corrispondenti modifiche sul testo dell’art. 7, L. 890/’82.

Conclusione

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in rassegna, conferma l’importanza di due aspetti. Uno metodologico e uno di merito, ossia, relativo alla disciplina della notifica “diretta” degli atti tributari.

Sotto il primo aspetto, di centrale importanza è la corretta comprensione del tipo di notifica effettuata dall’Ufficio finanziario. Il riferimento è al citato art. 14 L. n. 890/’82.

Come illustrato, le alternative possibili sono 2. Da un lato, la notifica “diretta” a mezzo raccomandata A/R ordinaria (busta bianca). Dall’altro lato, la notifica per mezzo di un intermediario notificatore (busta verde). A cambiare è la disciplina giuridica e, con essa, delle attività necessarie al corretto perfezionamento della notifica.

Nel caso di cui all’ordinanza in commento, ad es., tale distinzione è risultata non essere stata ben compresa dalla contribuente. Stando alla Corte, la stessa avrebbe infatti erroneamente incardinato i motivi difensivi, prendendo a riferimento la notifica postale a mezzo ufficiale giudiziario. Ne è conseguito, purtroppo, il rigetto del ricorso.

Sotto il secondo aspetto, viene confermato dalla Corte il carattere “semplificato” della notifica “diretta” a mezzo raccomandata “ordinaria”. Carattere che va chiaramente inteso in rapporto alla notifica a mezzo messo speciale o ufficiale giudiziario. In questi ultimi casi, infatti, la L. 890/’82 subordina il valido perfezionamento della notifica ad una più numerosa serie di elementi e/o attività.

Nella notifica “diretta”, infatti, non viene richiesta la relata di notifica, né particolari annotazioni sull’avviso di ricevimento. In caso di mancato recapito, nemmeno deve essere inviata la seconda raccomandata informativa (CAD o CAN).

Avv. Matteo Allegretti

Avv. Matteo Allegretti

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Avvocato Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (Titolo conferito dal Consiglio Nazionale Forense con Delibera del 20/10/23).

Dottore di Ricerca, Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Fondatore e name partner dello Studio Legale Tributario Allegretti (Roma – Circonvallazione Clodia, 15).

Contatti:
– email avv.matteoallegretti@gmail.com
– tel 328.8674.989

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Fonti:

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp

https://www.gazzettaufficiale.it/

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5 commenti su “Notifica degli atti tributari a mezzo posta”

  1. dal mio punto di vista per la regolarità della notifica bisogna tenere conto non solo della ricezione , ma anche quello della spedizione per verificare la tempestività della richiesta , di conseguenza sulla raccomandata di spedizione ci vorrebbe anche la data del timbro postale e la consuetudine delle comm.trib. di trasmettere le AR senza timbro postale è ai limiti dell’abuso di potere .

    Rispondi
    • Buongiorno
      “la consuetudine delle comm.trib. di trasmettere le AR senza timbro postale”…intendevi…l’Agenzia delle Entrate forse?

      Rispondi
  2. Buongiorno avvocato, l’art. 26, DPR n. 602/1973 è stato abrogato dal D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, a quale normativa si fa riferimento ora?

    Rispondi

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