Detrazione IVA su Cessione del Magazzino è Negata

Nelle complesse operazioni di M&A, riorganizzazione aziendale o acquisizione di asset strategici, la gestione della fiscalità indiretta rappresenta spesso il vero spartiacque tra un’operazione di successo e un disastro finanziario. Uno degli errori più frequenti è quello di considerare la Detrazione IVA su Cessione del Magazzino come un automatismo procedurale, un diritto quasi scontato a fronte della semplice emissione di una fattura.

Ebbene, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 9008 depositata il 10/04/2026, ridisegna i confini dell’imposizione indiretta e lancia un monito inequivocabile, sia ai CEO, CFO e membri dei CdA di multinazionali e sia alle aziende di piccole e medie dimensioni: la riqualificazione negoziale operata dall’Agenzia delle Entrate può spazzare via il diritto alla detrazione in un istante, trasformando un presunto “vantaggio” fiscale in un contenzioso dagli esiti “svantaggiosi”.

Diagramma illustrativo dell'Ordinanza della Cassazione n. 9008/2026: analisi dei motivi di ricorso, principi di diritto sulla riqualificazione in ramo d'azienda e negata Detrazione IVA su Cessione del Magazzino.

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Transfer Pricing nel Commodity Trading Oil & Gas

Nel complesso e dinamico scenario della fiscalità internazionale contemporanea, la corretta gestione del transfer pricing nel commodity trading rappresenta, senza dubbio, la sfida più ardua e sofisticata per le Multinazionali del Settore Energetico. La convergenza tra l’estrema volatilità dei mercati delle materie prime, la strutturazione di catene del valore verticalmente integrate (dall’Upstream al Downstream) e l’aggressività sempre crescente degli accertamenti fiscali, richiede infatti un approccio difensivo proattivo e tecnicamente ineccepibile.

I rilievi mossi dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza verso le Multinational Enterprises dell’Energia vanno ormai oltre la semplice congruità numerica del prezzo di trasferimento (Transfer Price) nella singola operazione cross border. Oggi l’Amministrazione finanziaria, supportata da una giurisprudenza di legittimità e di merito sempre più analitica, mette in discussione la sostanza economica delle transazioni, la qualificazione dei flussi finanziari e la legittimità delle strutture intercompany. Per le Major Energetiche, comprendere i trend giurisprudenziali è dunque una necessità vitale per proteggere il valore e garantire la tax compliance.

Occorre guardare alla giurisprudenza non soltanto come a una somma di decisioni su casi specifici. Ogni pronuncia è, invece, uno «scrigno prezioso» che custodisce pattern logico-giuridici utilizzabili per la difesa in sede di contenzioso, ma soprattutto per costruire una contrattualistica intercompany e una politica di transfer pricing idonee a prevenire, a monte, contestazioni e verifiche fiscali.

Nel presente contributo analizzerò alcune recenti sentenze e ordinanze della Cassazione, delle Corti di Giustizia Tributaria e della Corte UE approfondite nella mia attività professionale e di ricerca. Si tratta di arresti potenzialmente molto utili per le realtà dell’Oil & Gas, dai quali estrapolerò i principi di diritto applicabili alle specificità del Transfer Pricing nel Commodity Trading, proponendo altresì alcune soluzioni operative concrete.

Rappresentazione 3D del globo terrestre con piattaforme petrolifere e flussi di dati che illustrano il transfer pricing nel commodity trading

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Sulle Accise L’Onere della Prova è del Contribuente

Il principio cardine secondo cui sulle accise l’onere della prova è del contribuente rappresenta oggi la chiave di volta nella gestione del rischio fiscale per le grandi multinazionali del settore Oil & Gas. Nel panorama sempre più complesso e interconnesso della fiscalità energetica globale, infatti, un singolo disallineamento nei dati di stoccaggio o una lacuna nella tracciabilità dei flussi di gas naturale possono generare passività di proporzioni enormi.

A tal riguardo, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34654/2025, depositata il 29 dicembre 2025, costituisce un precedente giurisprudenziale di capitale importanza. Il Supremo Collegio, infatti, ha ribadito con estremo rigore la regola per cui spetta al contribuente provare sia la vendita effettiva del gas acquistato e sia la destinazione industriale o civile della commodity. Non sono ammesse deroghe. A mio avviso, la decisione in rassegna offre alle Multinazionali dell’Energia direttive operative estremamente utili per ripensare le proprie strategie di compliance, di contrattualistica intercompany e di difesa tributaria.

Martelletto del giudice su documenti tecnici e planimetrie gasdotti con raffineria sullo sfondo, a rappresentare il principio giuridico per cui sulle accise l'onere della prova è del contribuente nel settore Oil & Gas.

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La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing per la Cassazione

La disciplina del transfer pricing, o dei prezzi di trasferimento infragruppo, rappresenta uno dei fronti più caldi e complessi della fiscalità internazionale e d’impresa. Al centro di questa materia, la cui finalità è garantire una corretta allocazione del reddito imponibile tra le diverse giurisdizioni in cui opera un gruppo multinazionale, vi è un concetto cardine: la nozione di controllo nel transfer pricing. La corretta interpretazione di questo presupposto soggettivo è il discrimine che determina l’applicabilità dell’intera, e spesso onerosa, normativa sui prezzi di trasferimento.

In un contesto di crescente attenzione da parte delle Amministrazioni Finanziarie globali, comprendere a fondo quando due società possano considerarsi “controllate” ai fini fiscali è di vitale importanza strategica. Recentemente, la Corte di Cassazione italiana è intervenuta con una serie di pronunce illuminanti, che hanno delineato con precisione i contorni di questo istituto fondamentale, distaccandosi nettamente dalla più formale nozione civilistica. L’analisi che segue, infatti, si basa su un corpus di sentenze e ordinanze chiave della Suprema Corte in subiecta materia.

Le pronunce della Cassazione che si menzioneranno, ribadiscono principi di massimo interesse, sia per i CEO (Chief Executive Officer) e i CFO (Chief Financial Officer) delle multinazionali, sia per i funzionari pubblici dell’Amministrazione Finanziaria e sia per i professionisti che si trovano spesso ad operare tra i predetti soggetti. Vedremo come la giurisprudenza del Supremo Collegio abbia abbracciato un approccio eminentemente sostanzialistico, fondato sul concetto di “influenza economica dominante”, per definire la nozione di controllo nel transfer pricing.

L'immagine, nel mostrare i collegamenti tra le varie società di un gruppo multinazionale sparse per il globo, vuole introdurre il tema della nozione di controllo nel transfer pricing

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Dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), rappresenta il reato tributario più grave che esista.

Ad essere esatti, il delitto de quo condivide tale primato con la sua “fattispecie prodromica”, id est, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000).

Il presente articolo esamina il reato di dichiarazione fraudolenta sotto vari aspetti. Infatti, mentre la parte I descrive la disciplina, la struttura e il funzionamento del reato tributario, la parte II ne illustra le conseguenze giuridiche.

Dichiarazione fraudolenta

AVVISO IMPORTANTE sulla Dichiarazione Fraudolenta: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è in vigore al tempo in cui si scrive. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

Pertanto, per le condotte poste in essere da tale data, i principali riferimenti normativi discussi in questo articolo andranno aggiornati come segue:

  • Dichiarazione fraudolenta (uso fatture inesistenti): l’attuale art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 74 del nuovo Testo Unico.
  • Dichiarazione infedele (citata per confronto): l’attuale art. 4 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 76 del nuovo Testo Unico.
  • Emissione di fatture inesistenti: l’attuale art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 79 del nuovo Testo Unico.
  • Divieto di concorso incrociato: l’attuale art. 9 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 80 del nuovo Testo Unico.

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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Deducibilità dei costi per l’impresa

La deducibilità dei costi dal reddito d’impresa rappresenta un anelito e, al tempo stesso, una domanda per qualsiasi imprenditore. E ciò, sia che si tratti di una società commerciale (Spa, Srl, Saa, ecc…), sia che si tratti di una persona fisica esercente attività d’impresa (i.e., imprenditore individuale).

Perché mai la deducibilità dei costi dovrebbe rappresentare una questione?

Dunque, ritenere “a ragione” che i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale siano deducibili dal reddito d’impresa, significherebbe andare a erodere, del tutto legittimamente, la base imponibile sui cui poi dovranno essere calcolate le imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e l’IRAP. In ultima analisi, ciò garantirà il pagamento di minori tributi all’Erario.

Viceversa, ritenere “a torto” come possibile la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa, significherebbe correre il concreto rischio di subire una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe notificare un avviso di accertamento con il quale:

  1. disconosce l’operata deduzione dei costi e, conseguentemente…
  2. accerta un maggior reddito d’impresa, ossia, quello che sarebbe risultato ab origine se i costi d’impresa non fossero stati illegittimamente dedotti;
  3. recupera a tassazione le conseguenti maggiori imposte calcolate sul maggior reddito rideterminato dall’Ufficio e, infine…
  4.  irroga le sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione della normativa tributaria.

Quale normativa tributaria?

Beh, quella sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa.

Considerate tali premesse, vale la pena approfondire l’argomento!

Deducibilità dei costi per l'impresa

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Reato di omesso versamento di IVA

A seguito delle recenti e profonde modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, la fisionomia del reato di omesso versamento di IVA è stata radicalmente ridisegnata, rendendo obsolete le precedenti scadenze e introducendo nuove condizioni di punibilità.

Oggi, il momento in cui il reato si considera “consumato” non è più il 27 dicembre, bensì il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, per l’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2023 (la cui dichiarazione è stata presentata nel 2024), l’eventuale omissione assumerà rilevanza penale solo dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2025.

La novità più dirompente, tuttavia, è l’introduzione di una condizione negativa di punibilità: il reato non è integrato se il debito tributario, alla data di scadenza, è in corso di estinzione mediante un piano di rateizzazione.

Per un verso, a commettere il reato di omesso versamento di IVA può essere anche un singolo operatore commerciale (i.e. società n.p. del suo legale rappresentante) operante in una ordinaria filiera di distribuzione di beni e/o servizi. Per altro verso, invece, il reato tributario in commento può emergere nell’ambito di contesti più complessi come le “frodi fiscali”. Tra queste, in particolare, la c.d. “frode carosello”, considerata la frode IVA per eccellenza.

Queste modifiche, unitamente alla codifica della crisi di liquidità come causa di non punibilità, impongono una rilettura completa della fattispecie. I tempi sono quindi più che maturi per un approfondimento sul tema.

Imprenditore di fronte a un muro di debiti tributari che simboleggia il reato di omesso versamento di IVA. Sulla parete la scadenza "31 Dicembre" e una porta aperta rappresenta la nuova via d'uscita dalla sanzione penale.

Illustrazione generata da AI su concept dell’Avv. Matteo Allegretti – Riproduzione riservata

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Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento

Il reato tributario non è punibile se interviene l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.

E’ quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, disposizione la cui rubrica, non a caso, si intitola “Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”. Si tratta, pertanto, di una “causa di non punibilità” che, a certe condizioni, trova applicazione sia con riguardo ai “Delitti in materia di dichiarazione” e sia con riguardo a determinati “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”.

Tuttavia, se è vero che il reato tributario non è punibile qualora intervenga il pagamento del debito, è altresì vero che tale principio non opera nella totalità dei casi. Ciò nonostante, l’estinzione del debito fiscale garantisce in ogni caso al reo effetti premiali non trascurabili.

Infatti, ai sensi del successivo art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, nei casi in cui non trovano applicazione “cause di non punibilità”, il pagamento integrale dei debiti tributari rappresenta comunque una considerevole “circostanza attenuante”. Esso, precisamente, garantisce una diminuzione “fino alla metà” della pena e la non applicazione di determinate “pene accessorie”. Inoltre, nei medesimi casi in argomento, il pagamento del debito tributario permette al reo di accedere al procedimento speciale di “applicazione della pena su richiesta” di cui all’art. 444 cpp (c.d. patteggiamento)

Esaminiamo l’argomento più nel dettaglio

Il reato tributario non è punibile se c'è pagamento

AVVISO IMPORTANTE: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

I principi analizzati in questo articolo restano validi, ma i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:

  • La “causa di non punibilità per pagamento del debito tributario”, oggi disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, sarà contenuta nel nuovo art. 89 del Testo Unico.
  • La “circostanza attenuante” per il pagamento e le condizioni di accesso al “patteggiamento”, oggi disciplinate dall’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, saranno contenute nel nuovo art. 90 del Testo Unico.
  • Di conseguenza, tutti i reati tributari menzionati, come l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter) o la dichiarazione fraudolenta (art. 2), avranno una nuova numerazione (rispettivamente art. 83 e art. 76).

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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Notifica provata con la CAD…Le Sezioni Unite!

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).

Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CAD .

Ciò, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.

In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021 (1).

Per una migliore comprensione della sentenza in argomento, si consiglia di leggere prima l’articolo Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Esaminiamo insieme i punti più interessanti della pronuncia in commento.

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Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

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