L’ascesa dei social media ha dato vita a nuove figure professionali come l’influencer, capace di orientare le scelte del pubblico. Specialmente negli acquisti. L’influencer, infatti, può vendere prodotti propri o di aziende partner, o trasformarsi in veri e propri imprenditori. Il caso più noto è quello di Chiara Ferragni, partita come influencer nella forma della fashion blogger, creando nel 2009 il blog The Blonde Salad. Poi, grazie al successo ottenuto, diviene negli anni un gruppo imprenditoriale di livello planetario, composto da diverse società. Questi professionisti del digitale, infatti, possono generare volumi d’affari considerevoli, in un tempo relativamente breve. Tali entrate vanno massimizzate, ottimizzando il loro processo di conseguimento, da un punto di vista contrattuale, fiscale e societario. Oggi ci soffermiamo sui redditi prodotti dall’influencer, guardandoli con le lenti del Diritto Tributario.
Nel nostro “sistema tributario” (1), infatti, tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici. E secondo il principio di capacità contributiva, tale contribuzione avviene in ragione della capacità economica di ciascuno (art. 53 Cost.). E si concorre alle spese pubbliche mediante il versamento di tributi. Sia in termini di imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e sia in termini di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo, solo per citare alcuni tra i principali tributi. Ma ve ne sono altri. Ora, i tributi vanno calcolati e applicati sui redditi conseguiti da ciascuno. E come fatto osservare da alcuni autori, i redditi prodotti dall’influencer possono essere di tipo diverso (2). Ricordiamoci, infatti, che l’art. 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), prevede non una, bensì 6 categorie di reddito. E ogni categoria, ha proprie regole di determinazione e tassazione.
Vale quindi spendere alcune considerazioni sul tema.
