Dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), rappresenta il reato tributario più grave che esista.

Ad essere esatti, il delitto de quo condivide tale primato con la sua “fattispecie prodromica”, id est, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000).

Il presente articolo esamina il reato di dichiarazione fraudolenta sotto vari aspetti. Infatti, mentre la parte I descrive la disciplina, la struttura e il funzionamento del reato tributario, la parte II ne illustra le conseguenze giuridiche.

Dichiarazione fraudolenta

AVVISO IMPORTANTE sulla Dichiarazione Fraudolenta: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è in vigore al tempo in cui si scrive. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

Pertanto, per le condotte poste in essere da tale data, i principali riferimenti normativi discussi in questo articolo andranno aggiornati come segue:

  • Dichiarazione fraudolenta (uso fatture inesistenti): l’attuale art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 74 del nuovo Testo Unico.
  • Dichiarazione infedele (citata per confronto): l’attuale art. 4 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 76 del nuovo Testo Unico.
  • Emissione di fatture inesistenti: l’attuale art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 79 del nuovo Testo Unico.
  • Divieto di concorso incrociato: l’attuale art. 9 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 80 del nuovo Testo Unico.

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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