La disciplina del transfer pricing, o dei prezzi di trasferimento infragruppo, rappresenta uno dei fronti più caldi e complessi della fiscalità internazionale e d’impresa. Al centro di questa materia, la cui finalità è garantire una corretta allocazione del reddito imponibile tra le diverse giurisdizioni in cui opera un gruppo multinazionale, vi è un concetto cardine: la nozione di controllo nel transfer pricing. La corretta interpretazione di questo presupposto soggettivo è il discrimine che determina l’applicabilità dell’intera, e spesso onerosa, normativa sui prezzi di trasferimento.
In un contesto di crescente attenzione da parte delle Amministrazioni Finanziarie globali, comprendere a fondo quando due società possano considerarsi “controllate” ai fini fiscali è di vitale importanza strategica. Recentemente, la Corte di Cassazione italiana è intervenuta con una serie di pronunce illuminanti, che hanno delineato con precisione i contorni di questo istituto fondamentale, distaccandosi nettamente dalla più formale nozione civilistica. L’analisi che segue, infatti, si basa su un corpus di sentenze e ordinanze chiave della Suprema Corte in subiecta materia.
Le pronunce della Cassazione che si menzioneranno, ribadiscono principi di massimo interesse, sia per i CEO (Chief Executive Officer) e i CFO (Chief Financial Officer) delle multinazionali, sia per i funzionari pubblici dell’Amministrazione Finanziaria e sia per i professionisti che si trovano spesso ad operare tra i predetti soggetti. Vedremo come la giurisprudenza del Supremo Collegio abbia abbracciato un approccio eminentemente sostanzialistico, fondato sul concetto di “influenza economica dominante”, per definire la nozione di controllo nel transfer pricing.




