La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing per la Cassazione

La disciplina del transfer pricing, o dei prezzi di trasferimento infragruppo, rappresenta uno dei fronti più caldi e complessi della fiscalità internazionale e d’impresa. Al centro di questa materia, la cui finalità è garantire una corretta allocazione del reddito imponibile tra le diverse giurisdizioni in cui opera un gruppo multinazionale, vi è un concetto cardine: la nozione di controllo nel transfer pricing. La corretta interpretazione di questo presupposto soggettivo è il discrimine che determina l’applicabilità dell’intera, e spesso onerosa, normativa sui prezzi di trasferimento.

In un contesto di crescente attenzione da parte delle Amministrazioni Finanziarie globali, comprendere a fondo quando due società possano considerarsi “controllate” ai fini fiscali è di vitale importanza strategica. Recentemente, la Corte di Cassazione italiana è intervenuta con una serie di pronunce illuminanti, che hanno delineato con precisione i contorni di questo istituto fondamentale, distaccandosi nettamente dalla più formale nozione civilistica. L’analisi che segue, infatti, si basa su un corpus di sentenze e ordinanze chiave della Suprema Corte in subiecta materia.

Le pronunce della Cassazione che si menzioneranno, ribadiscono principi di massimo interesse, sia per i CEO (Chief Executive Officer) e i CFO (Chief Financial Officer) delle multinazionali, sia per i funzionari pubblici dell’Amministrazione Finanziaria e sia per i professionisti che si trovano spesso ad operare tra i predetti soggetti. Vedremo come la giurisprudenza del Supremo Collegio abbia abbracciato un approccio eminentemente sostanzialistico, fondato sul concetto di “influenza economica dominante”, per definire la nozione di controllo nel transfer pricing.

L'immagine, nel mostrare i collegamenti tra le varie società di un gruppo multinazionale sparse per il globo, vuole introdurre il tema della nozione di controllo nel transfer pricing

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Dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), rappresenta il reato tributario più grave che esista.

Ad essere esatti, il delitto de quo condivide tale primato con la sua “fattispecie prodromica”, id est, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000).

Il presente articolo esamina il reato di dichiarazione fraudolenta sotto vari aspetti. Infatti, mentre la parte I descrive la disciplina, la struttura e il funzionamento del reato tributario, la parte II ne illustra le conseguenze giuridiche.

Dichiarazione fraudolenta

AVVISO IMPORTANTE sulla Dichiarazione Fraudolenta: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è in vigore al tempo in cui si scrive. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

Pertanto, per le condotte poste in essere da tale data, i principali riferimenti normativi discussi in questo articolo andranno aggiornati come segue:

  • Dichiarazione fraudolenta (uso fatture inesistenti): l’attuale art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 74 del nuovo Testo Unico.
  • Dichiarazione infedele (citata per confronto): l’attuale art. 4 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 76 del nuovo Testo Unico.
  • Emissione di fatture inesistenti: l’attuale art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 79 del nuovo Testo Unico.
  • Divieto di concorso incrociato: l’attuale art. 9 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 80 del nuovo Testo Unico.

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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Deducibilità dei costi per l’impresa

La deducibilità dei costi dal reddito d’impresa rappresenta un anelito e, al tempo stesso, una domanda per qualsiasi imprenditore. E ciò, sia che si tratti di una società commerciale (Spa, Srl, Saa, ecc…), sia che si tratti di una persona fisica esercente attività d’impresa (i.e., imprenditore individuale).

Perché mai la deducibilità dei costi dovrebbe rappresentare una questione?

Dunque, ritenere “a ragione” che i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale siano deducibili dal reddito d’impresa, significherebbe andare a erodere, del tutto legittimamente, la base imponibile sui cui poi dovranno essere calcolate le imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e l’IRAP. In ultima analisi, ciò garantirà il pagamento di minori tributi all’Erario.

Viceversa, ritenere “a torto” come possibile la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa, significherebbe correre il concreto rischio di subire una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe notificare un avviso di accertamento con il quale:

  1. disconosce l’operata deduzione dei costi e, conseguentemente…
  2. accerta un maggior reddito d’impresa, ossia, quello che sarebbe risultato ab origine se i costi d’impresa non fossero stati illegittimamente dedotti;
  3. recupera a tassazione le conseguenti maggiori imposte calcolate sul maggior reddito rideterminato dall’Ufficio e, infine…
  4.  irroga le sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione della normativa tributaria.

Quale normativa tributaria?

Beh, quella sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa.

Considerate tali premesse, vale la pena approfondire l’argomento!

Deducibilità dei costi per l'impresa

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Reato di omesso versamento di IVA

A seguito delle recenti e profonde modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, la fisionomia del reato di omesso versamento di IVA è stata radicalmente ridisegnata, rendendo obsolete le precedenti scadenze e introducendo nuove condizioni di punibilità.

Oggi, il momento in cui il reato si considera “consumato” non è più il 27 dicembre, bensì il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, per l’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2023 (la cui dichiarazione è stata presentata nel 2024), l’eventuale omissione assumerà rilevanza penale solo dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2025.

La novità più dirompente, tuttavia, è l’introduzione di una condizione negativa di punibilità: il reato non è integrato se il debito tributario, alla data di scadenza, è in corso di estinzione mediante un piano di rateizzazione.

Per un verso, a commettere il reato di omesso versamento di IVA può essere anche un singolo operatore commerciale (i.e. società n.p. del suo legale rappresentante) operante in una ordinaria filiera di distribuzione di beni e/o servizi. Per altro verso, invece, il reato tributario in commento può emergere nell’ambito di contesti più complessi come le “frodi fiscali”. Tra queste, in particolare, la c.d. “frode carosello”, considerata la frode IVA per eccellenza.

Queste modifiche, unitamente alla codifica della crisi di liquidità come causa di non punibilità, impongono una rilettura completa della fattispecie. I tempi sono quindi più che maturi per un approfondimento sul tema.

Imprenditore di fronte a un muro di debiti tributari che simboleggia il reato di omesso versamento di IVA. Sulla parete la scadenza "31 Dicembre" e una porta aperta rappresenta la nuova via d'uscita dalla sanzione penale.

Illustrazione generata da AI su concept dell’Avv. Matteo Allegretti – Riproduzione riservata

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Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento

Il reato tributario non è punibile se interviene l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.

E’ quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, disposizione la cui rubrica, non a caso, si intitola “Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”. Si tratta, pertanto, di una “causa di non punibilità” che, a certe condizioni, trova applicazione sia con riguardo ai “Delitti in materia di dichiarazione” e sia con riguardo a determinati “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”.

Tuttavia, se è vero che il reato tributario non è punibile qualora intervenga il pagamento del debito, è altresì vero che tale principio non opera nella totalità dei casi. Ciò nonostante, l’estinzione del debito fiscale garantisce in ogni caso al reo effetti premiali non trascurabili.

Infatti, ai sensi del successivo art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, nei casi in cui non trovano applicazione “cause di non punibilità”, il pagamento integrale dei debiti tributari rappresenta comunque una considerevole “circostanza attenuante”. Esso, precisamente, garantisce una diminuzione “fino alla metà” della pena e la non applicazione di determinate “pene accessorie”. Inoltre, nei medesimi casi in argomento, il pagamento del debito tributario permette al reo di accedere al procedimento speciale di “applicazione della pena su richiesta” di cui all’art. 444 cpp (c.d. patteggiamento)

Esaminiamo l’argomento più nel dettaglio

Il reato tributario non è punibile se c'è pagamento

AVVISO IMPORTANTE: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

I principi analizzati in questo articolo restano validi, ma i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:

  • La “causa di non punibilità per pagamento del debito tributario”, oggi disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, sarà contenuta nel nuovo art. 89 del Testo Unico.
  • La “circostanza attenuante” per il pagamento e le condizioni di accesso al “patteggiamento”, oggi disciplinate dall’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, saranno contenute nel nuovo art. 90 del Testo Unico.
  • Di conseguenza, tutti i reati tributari menzionati, come l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter) o la dichiarazione fraudolenta (art. 2), avranno una nuova numerazione (rispettivamente art. 83 e art. 76).

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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