La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing per la Cassazione

La disciplina del transfer pricing, o dei prezzi di trasferimento infragruppo, rappresenta uno dei fronti più caldi e complessi della fiscalità internazionale e d’impresa. Al centro di questa materia, la cui finalità è garantire una corretta allocazione del reddito imponibile tra le diverse giurisdizioni in cui opera un gruppo multinazionale, vi è un concetto cardine: la nozione di controllo nel transfer pricing. La corretta interpretazione di questo presupposto soggettivo è il discrimine che determina l’applicabilità dell’intera, e spesso onerosa, normativa sui prezzi di trasferimento.

In un contesto di crescente attenzione da parte delle Amministrazioni Finanziarie globali, comprendere a fondo quando due società possano considerarsi “controllate” ai fini fiscali è di vitale importanza strategica. Recentemente, la Corte di Cassazione italiana è intervenuta con una serie di pronunce illuminanti, che hanno delineato con precisione i contorni di questo istituto fondamentale, distaccandosi nettamente dalla più formale nozione civilistica. L’analisi che segue, infatti, si basa su un corpus di sentenze e ordinanze chiave della Suprema Corte in subiecta materia.

Le pronunce della Cassazione che si menzioneranno, ribadiscono principi di massimo interesse, sia per i CEO (Chief Executive Officer) e i CFO (Chief Financial Officer) delle multinazionali, sia per i funzionari pubblici dell’Amministrazione Finanziaria e sia per i professionisti che si trovano spesso ad operare tra i predetti soggetti. Vedremo come la giurisprudenza del Supremo Collegio abbia abbracciato un approccio eminentemente sostanzialistico, fondato sul concetto di “influenza economica dominante”, per definire la nozione di controllo nel transfer pricing.

L'immagine, nel mostrare i collegamenti tra le varie società di un gruppo multinazionale sparse per il globo, vuole introdurre il tema della nozione di controllo nel transfer pricing

INDICE

La Riforma del 2017 Modifica la Nozione di Controllo nel Transfer Pricing 

La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: Case Studies

Avv. Matteo Allegretti, PhD

La Riforma del 2017 Modifica la Nozione di Controllo nel Transfer Pricing

La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: Prima e Dopo la Riforma del 2017

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Prima di immergersi nell’analisi delle singole pronunce, è cruciale tracciare il perimetro normativo e temporale di riferimento. La nozione di controllo nel transfer pricing non è un monolite immutabile; ha subito una significativa evoluzione legislativa che impatta direttamente sull’applicabilità delle norme ai diversi periodi d’imposta. Gran parte delle pronunce di seguito esaminate, infatti, si riferisce a contestazioni per annualità antecedenti alla riforma introdotta dal D.L. n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).

Ora, nella maggior parte dei casi, l’esatta individuazione della nozione di controllo nel transfer pricing, rappresenta il primo e preliminare passo per risolvere qualsiasi questione con il Fisco. E la corretta individuazione del regime applicabile ratione temporis è, pertanto, il primo passo per una corretta difesa. Essa definisce non solo i presupposti del controllo, ma anche la ripartizione degli oneri probatori tra Fisco e contribuente. La Cassazione, come vedremo, ha offerto chiarimenti decisivi sull’efficacia temporale delle nuove disposizioni, tracciando una linea di demarcazione netta tra il “prima” e il “dopo”.

La corretta applicazione della nozione di controllo nel transfer pricing oggi vigente impone di comprendere con esattezza la portata e la decorrenza della riforma introdotta dall’art. 59 del D.L. n. 50/2017. Questa norma ha segnato una netta cesura con il passato, introducendo un quadro normativo più allineato agli standard internazionali e più formale nei suoi presupposti.

Entriamo più nel dettaglio della novella legislativa.

L’Allineamento al Principio di Libera Concorrenza OCSE

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Il primo e più significativo cambiamento della riforma ha riguardato il criterio stesso di valutazione delle transazioni infragruppo. Il D.L. 50/2017 ha sostituito la previgente formulazione dell’articolo 110, comma 7 del TUIR, che faceva riferimento al concetto domestico di “valore normale” (definito dall’art. 9 del TUIR), con un richiamo esplicito e di matrice internazionale: 

alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

Questa modifica non è una mera sfumatura lessicale, ma un profondo cambiamento di paradigma. Ha allineato formalmente la normativa italiana al principio di libera concorrenza previsto a livello internazionale. Infatti, il principio di libera concorrenza, nell’ambito del Modello di Convenzione OCSE è noto come arm’s length principle ed è espressamente previsto all’art. 9. Esso viene poi ripreso e ulteriormente dettagliato nell’ambito delle Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento (Capitolo I, pag. 25).

I 2 Criteri Alternativi che Caratterizzano la Nuova Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: l’Ancoraggio all’Art. 2359 c.c.

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L’ancoraggio della nozione di controllo nel transfer pricing a criteri più formali e strutturati non è avvenuto direttamente tramite la legge primaria del 2017. L’articolo 59 del D.L. 50/2017 ha infatti delegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le linee guida per l’applicazione della norma, come previsto dal nuovo testo dell’art. 110, comma 7, TUIR.

Il D.M. 14/05/18 Ancora il Transfer Pricing (art. 110, comma 7, TUIR) al Controllo Civilistico (art. 2359 c.c.)

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È stato il successivo Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 a formalizzare questo passaggio. Sebbene il decreto non contenga un rinvio diretto all’art. 2359 c.c., il suo articolo 2 (“Definizioni”) ne ricalca fedelmente la sostanza. In particolare, la lettera b) del comma 1 definisce la «partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale» attraverso 2 criteri alternativi:

  1. una partecipazione quantitativa, pari a «oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili», che riecheggia chiaramente il concetto di controllo di diritto di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea);
  2. un’influenza qualitativa, descritta come «l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali». Questa formulazione, in realtà, traspone e unifica in una sola previsione le 2 distinte ipotesi di controllo di fatto previste dal codice civile, ovvero:
    1. l’influenza dominante basata su “vincoli azionari”, che corrisponde all’art. 2359, comma 1, n. 2), c.c. (disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea).

    2. l’influenza dominante basata su “vincoli contrattuali”, che corrisponde all’art. 2359, comma 1, n. 3), c.c. (influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali).

Si è così passati da un criterio giurisprudenziale “elastico”, basato su una generica “influenza economica”, a una definizione più circoscritta e formale. Questa nuova nozione di controllo nel transfer pricing è ora ancorata a presupposti oggettivi (la soglia del 50%) o a un’influenza dominante che deve necessariamente fondarsi su vincoli contrattuali o azionari, e non più su qualsiasi circostanza di fatto.

Decorrenza e Ambito Temporale di Applicazione della Riforma del 2017: la “Nuova” Nozione di Controllo nel Transfer Pricing Parte dal 2018

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Premesso quanto sopra, risulta fondamentale individuare il corretto discrimine temporale relativo alla c.d. Riforma del 2017. In altri termini, devono essere chiari la sua decorrenza e l’ambito temporale di applicazione. 

In primis, ricordiamo a noi stessi il principio cardine sancito dall’art 3, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), ai sensi del quale:

le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo

Premesso ciò, la specifica scansione temporale della riforma è la seguente:

  • Il D.L. 50/2017 è entrato in vigore il 24 aprile 2017.

  • Ora, occorre considerare che:

    • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), il periodo d’imposta “in corso” alla data del 24 aprile 2017 era l’anno 2017. Di conseguenza, la riforma si applica al periodo d’imposta successivo, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2018;

    • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il principio non cambia, ma si applica al loro specifico calendario fiscale. Ad esempio, per un’impresa con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno, il periodo d’imposta “in corso” al 24 aprile 2017 era quello che andava dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. Il periodo successivo, al quale si applica la riforma, è quindi quello che inizia il 1° luglio 2017 e termina il 30 giugno 2018.

La stragrande maggioranza delle società in Italia adotta il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Di conseguenza, per la quasi totalità dei contribuenti, la riforma del transfer pricing ha trovato applicazione pratica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il Completamento del Quadro Normativo con il Decreto Attuativo

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È importante sottolineare un ulteriore aspetto cronologico. La nuova formulazione dell’art. 110, comma 7, TUIR si applica, come detto, a partire dal periodo d’imposta 2018. Tuttavia, le linee guida operative che ne hanno definito i dettagli, inclusa la nuova nozione di controllo nel transfer pricing, sono state formalizzate con il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2018 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Questo significa che, sebbene il nuovo principio fosse già vigente per l’intero 2018, il suo quadro attuativo completo si è delineato solo a metà di quell’anno, con efficacia sull’intero periodo d’imposta.

E per i periodi d’imposta precedenti al 2018?

La Cassazione nel Caso Domori/Illy: Efficacia Non Retroattiva della Riforma del 2017 e Applicazione della “Vecchia” Nozione di Controllo nel Transfer Pricing

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Per i periodi d’imposta “ante riforma”, ossia, quelli sino all’anno 2017 (compreso), la giurisprudenza aveva già consolidato un’interpretazione molto più ampia e sostanzialistica della nozione di controllo nel transfer pricing. E con le Ordinanze gemelle del caso Domori/Illy (Cass Sez 5: Ord. 18058/2025, Ord. 18072/2025 e Ord. 18080/2025), la Cassazione ha risolto ogni dubbio sull’efficacia temporale della riforma del 2017.

Nell’Ordinanza n. 18058 del 03/07/2025, infatti, la Corte afferma con cristallina chiarezza la portata innovativa della modifica, escludendone l’applicazione retroattiva. Nella pronuncia si legge:

Orbene questa Corte ribadisce l’efficacia non retroattiva della novella all’art. 110, comma 7, TUIR, recato dalla l. n. 50/2017 e integrata dal d.m. 14 maggio 2018 (…) in quanto indubbiamente la nuova disciplina ha portata innovativa laddove a mezzo della disciplina integrativa stessa sostituisce al criterio più elastico proprio della precedente disciplina uno vincolato ai medesimi presupposti previsti dall’art. 2359 cod. civ.

Questo passaggio è di importanza capitale. Esso blinda la difesa dei contribuenti per i contenziosi relativi ai periodi d’imposta fino al 2017 (incluso). Conferma che la nozione di controllo nel transfer pricing applicabile alle annualità ante-2018 resta quella “elastica”. È una nozione basata sulla “stabile influenza economica”, propria del testo originario della norma e dell’interpretazione giurisprudenziale consolidata. Per la Suprema Corte, quindi, la nuova e più restrittiva definizione non può essere applicata al passato.

Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: l’Amministrazione Finanziaria Deve Provare la “Concretezza” e non la “Mera Potenzialità”

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Una volta stabilito che per il passato vale un criterio sostanziale, a chi spetta l’onere di provarne l’esistenza? Anche su questo punto, la Cassazione è categorica. L’onere di dimostrare la sussistenza di un’effettiva e stabile influenza economica grava interamente sull’Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno specificato che non è sufficiente allegare una mera “potenzialità” di influenza; è richiesta la prova rigorosa della sua “concretezza” fattuale.

Sempre nell’Ordinanza n. 18058/2025, la Corte interviene a gamba tesa sulla ripartizione dell’onere probatorio. Censura la prospettazione del Fisco, che avrebbe voluto un’inversione dell’onere, e chiarisce:

Né la sentenza può essere censurata, come pure prospettato con il motivo proposto, per aver erroneamente sussunto la fattispecie esigendo la prova da parte dell’ufficio non solo della mera “potenzialità” dell’influenza economica, ma anche della sua “concretezza”.

Questo principio di diritto erige un baluardo a tutela del contribuente contro presunzioni generiche o indeterminate. L’Ufficio non può limitarsi a ipotizzare un’influenza potenziale basandosi su meri indizi non qualificati. Deve fornire elementi fattuali precisi e concordanti che dimostrino un’ingerenza gestionale e strategica concreta e continuativa. La corretta applicazione della nozione di controllo nel transfer pricing esige, quindi, una prova rigorosa da parte dell’organo accertatore.

Diagramma sulla Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: Prima e Dopo la Riforma del 2017

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Schema riassuntivo che illustra la duplice nozione di controllo nel transfer pricing in base al periodo d’imposta. Il diagramma mostra la netta distinzione tra il regime ante-2018, basato su un criterio “elastico” di influenza economica elaborato dalla giurisprudenza, e il nuovo regime in vigore dal 2018. Quest’ultimo, introdotto dal D.L. 50/2017 e attuato dal D.M. 14/05/2018, ancora la nozione di controllo ai criteri formali dell’art. 2359 c.c.

Per una migliore consultazione dello schema, cliccare sull’immagine e ingrandirla quanto necessario.

Diagramma di flusso che sintetizza l'evoluzione della nozione di controllo nel transfer pricing, confrontando il criterio dell'influenza economica (ante-2018) con quello formale (post-2018) basato sull'art. 2359 c.c.

La Nozione Sostanzialistica di Controllo nel Transfer Pricing secondo la Cassazione

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Il fulcro dogmatico delle recenti pronunce della Cassazione risiede nell’affermazione di un principio cardine, ormai da considerarsi diritto vivente. La nozione di controllo nel transfer pricing è una nozione squisitamente fiscale e sostanzialistica, che si affranca dai vincoli formali del diritto societario, di derivazione civilistica. Questo approccio, noto a livello internazionale come substance over form, impone di guardare alla realtà economica dei rapporti tra le imprese, al di là del mero nomen iuris dei contratti o delle strutture proprietarie.

La ratio legis della normativa sui prezzi di trasferimento è, infatti, quella di contrastare lo spostamento artificiale di base imponibile. Questo scopo sarebbe facilmente aggirabile se il concetto di controllo fosse limitato alle sole partecipazioni azionarie o ai diritti di voto. La Suprema Corte, con un orientamento ormai granitico, ha quindi ampliato la nozione di controllo nel transfer pricing. L’ha estesa a tutte quelle situazioni fattuali in cui un’impresa, pur formalmente indipendente, esercita di fatto un’influenza dominante sulle decisioni commerciali strategiche di un’altra.

Oltre l’Art. 2359 c.c.: L’Autonomia della Nozione Fiscale di Controllo

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La pronuncia della Corte di Cassazione che meglio di altre cristallizza questo principio è l’Ordinanza n. 11954 del 07/05/2025 (caso Viropa Import). Qui la Cassazione spiega che proprio la finalità antielusiva della disciplina impone un’interpretazione estensiva e teleologicamente orientata. Il controllo “di diritto” delineato dall’art. 2359 c.c. è solo una delle possibili manifestazioni di un più ampio rapporto di dominio economico.

La Corte afferma in modo inequivocabile che la nozione di controllo nel transfer pricing: 

non coincide con quello di cui all’art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d’influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze.

Questa statuizione segna un punto di svolta, sancendo l’autonomia del concetto di controllo fiscale, che vive di vita propria rispetto a quello civilistico. In altri termini, la nozione di controllo nel transfer pricing, id est, ai fini dell’applicazione della normativa tributaria sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR), è più ampia della nozione di controllo in senso civilistico, ossia, quella condensata nell’art. 2359 c.c.

Le Circostanze Sintomatiche del Controllo “Sostanziale”

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La stessa Ordinanza n. 11954/2025, per fornire una guida pratica, elenca una serie di “circostanze” fattuali. Si tratta di indici presuntivi che l’Amministrazione Finanziaria può utilizzare per provare il controllo sostanziale. Tra questi:

a) vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa; b) impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (…); c) diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società; d) membri comuni del consiglio di amministrazione; e) relazioni di famiglia tra le parti; f) concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria…

La lista è aperta e idonea a comprendere «tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali». L’esemplificazione fornita dall’Ordinanza, pertanto, serve solo a orientare l’analisi sulla sostanza dei legami commerciali e finanziari.

Indizi Fattuali dell’Influenza Economica Dominante: un’Analisi Approfondita

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Le 3 ordinanze gemelle del caso Domori/Illy (Cass. n. 1808018058 e 18072 del 2025) approfondiscono ulteriormente questo aspetto. Esse analizzano in concreto cosa si intenda per «influenza dominante», spostando il focus dal mero possesso di quote alla capacità effettiva di indirizzare le scelte strategiche e gestionali dell’impresa.

Secondo i giudici di legittimità, il rapporto di influenza dominante si estrinseca nel potere di un soggetto nei confronti di un altro di:

garantire l’esercizio di un’influenza gestionale e strategica sulla complessiva attività d’impresa.

Questo principio, mutuato da una precedente e importante sentenza (Cass. 15688/22), diventa il vero e proprio faro interpretativo. La nozione di controllo nel transfer pricing si concretizza, quindi, nella capacità di determinare le politiche commerciali, produttive e finanziarie dell’entità “controllata”.

Questo approccio sostanzialistico ha implicazioni operative enormi. Un’impresa potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina del transfer pricing anche in assenza di qualsiasi legame partecipativo diretto. Un contratto di fornitura esclusiva, un accordo di franchising particolarmente vincolante, una forte dipendenza tecnologica o finanziaria, o la presenza di amministratori comuni con poteri chiave possono, se analizzati congiuntamente, configurare un controllo di fatto. La valutazione, pertanto, richiede un’analisi olistica e caso per caso della realtà economica.

Identificare correttamente una situazione di “influenza economica dominante” è un’operazione complessa. Richiede un’analisi approfondita dei flussi commerciali, finanziari e decisionali. Una valutazione esperta può prevenire l’insorgere di contenziosi, identificando proattivamente le aree di rischio e predisponendo la documentazione di supporto adeguata a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento praticati.

La Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: Case Studies

L’Applicazione Pratica della Nozione di Controllo nel Transfer Pricing nei Casi esaminati dalla Cassazione

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I principi giuridici, per quanto chiari, acquistano pieno significato solo quando vengono calati nella realtà dei casi concreti. Le pronunce esaminate offrono spunti pratici di valore inestimabile. Esse mostrano come la Cassazione applichi la nozione di controllo nel transfer pricing a diverse e complesse fattispecie economiche. L’analisi di questi casi permette di comprendere quali elementi fattuali siano considerati decisivi per provare l’esistenza di un controllo sostanziale.

Dall’esame delle decisioni emerge un filo conduttore metodologico. La Corte non si ferma mai all’apparenza formale dei contratti o delle strutture societarie. Cerca sempre, con un approccio quasi investigativo, di ricostruire la filiera economica e decisionale. L’obiettivo ultimo è capire dove venga effettivamente creato il valore e se i prezzi applicati tra le parti correlate riflettano correttamente tale creazione, secondo il principio di libera concorrenza (arm’s length principle).

Il Caso Iprona (Sent. n. 4853/2025) Fa Luce sulla Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: la Catena di Rivendite come Prova del Controllo

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La Sentenza n. 4853 del 25/02/2025 offre un esempio paradigmatico di applicazione del principio substance over form. Un approccio sostanzialistico alla nozione di controllo nel transfer pricing che, come già accennato, nel periodo ante-riforma 2017 (come quello oggetto delle pronunce in esame) era meno vincolato dai limiti previsti dall’art. 2359 c.c.

In sintesi, la vicenda si articola come segue:

  • Cessione Infragruppo a Prezzo Basso: La società italiana Iprona S.p.A. ha venduto polveri di frutta alla consociata austriaca Beerenfrost per un corrispettivo di 1.030.050 euro.
  • Rivendite a Prezzo Maggiorato: La stessa merce, nell’arco di pochissimi giorni e senza subire trasformazioni sostanziali, è stata oggetto di una serie di passaggi di proprietà all’interno del medesimo gruppo societario, transitando attraverso una società austriaca (Donaufrucht Gmbh) e una svizzera (Fructobel AG).
  • Prezzo Finale Triplicato: La catena di vendite si è conclusa con la cessione della merce a una società del Liechtenstein (Apeco Establishment) per un prezzo finale di 2.918.300 euro, quasi il triplo del prezzo originario praticato da Iprona.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa catena di transazioni era artificiosamente costruita per spostare materia imponibile dall’Italia verso Paesi a fiscalità più mite. Il prezzo “normale” della transazione iniziale avrebbe dovuto essere allineato al valore finale di mercato, con conseguente recupero a tassazione in capo alla società italiana Iprona.

Base Erosion and Profit Shifting

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La Cassazione ha ritenuto che questa catena di rivendite fosse la prova regina del controllo e della manipolazione dei prezzi. L’anomalia del prezzo iniziale, palesemente inferiore a quello di mercato finale, dimostrava l’esistenza di un disegno unitario. Un disegno orchestrato dalla capogruppo per spostare artificialmente i profitti da una giurisdizione a fiscalità più elevata (Italia) ad un’altra giurisdizione a fiscalità più bassa (Liechtenstein). È quella che, per utilizzare una terminologia cara al Modello di Convenzione OCSE, può essere definita una pratica BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 

La Corte ha quindi valorizzato l’approccio dell’Ufficio, che aveva correttamente utilizzato il metodo del prezzo di rivendita (c.d. resale price method) per ricostruire il c.d. “valore normale” della merce. Per la Cassazione, di fronte a un’evidenza economica così schiacciante, l’onere di provare la congruità del prezzo iniziale ricadeva interamente sul contribuente. La nozione di controllo nel transfer pricing qui emerge direttamente dalla struttura dell’operazione, che tradisce un’influenza dominante e una strategia di gruppo ben precisa.

Il Caso Vulcanair (Sent. n. 15101/2025) sulla Nozione di Controllo nel Transfer Pricing: la “Soggezione Sinallagmatica” Contrattuale

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Un altro caso di grande interesse è quello deciso dalla Cassazione con la Sentenza n. 15101 del 05/06/2025. Qui, il controllo non derivava da legami partecipativi, ma da un vincolo contrattuale fortissimo e pervasivo. Una società italiana (Vulcanair S.p.A.), produttrice di aeromobili, era legata a una società svizzera (Vulcanair S.A.) da un contratto di commercializzazione in esclusiva mondiale. Vediamo a seguire i…

Passaggi chiave della vicenda

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  • La Contestazione: L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società italiana Vulcanair S.p.A. di aver venduto i propri aeromobili a una consociata svizzera a prezzi artificialmente bassi, spostando così profitti tassabili verso un paese a fiscalità privilegiata. Da qui, gli avvisi di accertamento per omessa contabilizzazione di ricavi in relazione agli anni d’imposta 2008 e 2009.
  • Il Presupposto Soggettivo: Il fondamento dell’accertamento risiede nella nozione di controllo nel transfer pricing. L’Amministrazione Finanziaria, come riportato in sentenza, ha ravvisato che le transazioni «non fossero improntate a politiche indipendenti, ma influenzate da una vera e propria soggezione sinallagmatica dell’impresa italiana nei confronti di quella svizzera». Questa totale dipendenza economica, che privava la società italiana di autonomia commerciale, ha integrato il presupposto del controllo, un punto divenuto poi pacifico nel corso del giudizio.
  • La Disputa sul Metodo: Il fulcro della battaglia legale si è concentrato sulla metodologia di calcolo. L’Agenzia ha applicato il metodo del “Cost Plus”, noto anche come CUP, acronimo di “Cost Plus Method”. Il contribuente, invece, ha difeso la correttezza dei prezzi praticati, dimostrandone la congruità con il diverso metodo del confronto di prezzo (“CUP”, ossia, “Comparable Uncontrolled Price”), basato sui propri listini di vendita a clienti terzi.
  • L’Esito nei Gradi di Merito: I giudici di merito (Commissioni Tributarie) hanno accolto in pieno la tesi del contribuente. Hanno ritenuto il metodo CUP più appropriato al caso di specie e, constatando che i prezzi applicati erano conformi a quelli di mercato, hanno annullato integralmente gli avvisi di accertamento.

La Dipendenza Commerciale e Contrattuale: l’Accezione Sostanzialistica del Controllo ai Fini del Transfer Pricing

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La Cassazione ha dato ragione alla società contribuente, confermando il metodo di calcolo dei prezzi (CUP) da essa applicato. Qui, tuttavia, preme rilevare come la Corte abbia confermato la tesi dell’Amministrazione Finanziaria con riguardo al rapporto di «soggezione sinallagmatica». L’impresa italiana, di fatto, era priva di una reale autonomia commerciale sul mercato globale. Le sue politiche di vendita, e quindi la determinazione dei suoi ricavi, erano interamente dipendenti dalle decisioni della consociata svizzera. Ebbene, questa dipendenza economica (i.e., contrattuale e commerciale) della società italiana (Vulcanair S.p.A.) rispetto alla società svizzera (Vulcanair S.A.) integrava un controllo di fatto della seconda nei riguardi della prima, in tal modo facendo emergere la nozione di controllo nel transfer pricing.

Questo caso dimostra in modo lampante come la portata della norma sia estremamente ampia. Le imprese devono prestare massima attenzione alla redazione e alla gestione dei contratti infragruppo. Accordi di distribuzione, licenze di marchi, contratti di fornitura o di management possono creare vincoli così stretti da essere qualificati come forme di controllo di fatto. La valutazione del rischio non deve limitarsi all’analisi del bilancio, ma estendersi a tutti i rapporti contrattuali che legano le entità del gruppo.

Il Caso Domori/Illy: le “Commistioni di Cariche Sociali” Possono Integrare la Nozione di Controllo nel Transfer Pricing

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Le sopra menzionate ordinanze gemelle sul caso Domori/Illy (es. Ord. n. 18080/2025) aggiungono un ulteriore tassello. Qui, tra gli indizi valorizzati dal Fisco e considerati rilevanti dalla Corte, vi erano le

commistioni di cariche sociali, amministrative e gestorie esistenti tra le due compagini societarie.

Ad esempio, un soggetto fiduciario della famiglia proprietaria della controllante era anche socio e amministratore della società “controllata”.

La Corte non considera questo elemento, da solo, come prova definitiva. Tuttavia, lo inserisce in un quadro presuntivo più ampio. La presenza di figure chiave che operano in entrambe le società, soprattutto se dotate di poteri gestionali, è un forte indizio. Suggerisce che le decisioni non vengono prese in modo indipendente, ma seguono una logica di gruppo. La nozione di controllo nel transfer pricing si nutre anche di questi elementi, che rivelano i canali attraverso cui l’influenza dominante viene concretamente esercitata.

La strutturazione dei rapporti commerciali e contrattuali all’interno di un gruppo multinazionale è un’area ad alto rischio fiscale. Un’analisi preventiva da parte di un legale specializzato in diritto tributario internazionale può aiutare a redigere contratti che, pur tutelando gli interessi commerciali, minimizzino il rischio di essere qualificati come prova di un controllo di fatto, garantendo così una maggiore compliance con la normativa sul transfer pricing.

La sottovalutazione di tali aspetti può portare a contestazioni che vanno oltre quelle sui prezzi di trasferimento. Spesso capita, infatti, che verifiche dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza in materia di transfer pricing, facciano emergere violazioni anche in tema di costi infragruppo (c.d. costi di regia). O viceversa. Per un approfondimento sul tema si raccomanda di leggere: Deducibilità dei costi infragruppo (c.d. spese di regia o management fee). Si tratta di un argomento specifico, rientrante nel più ampio tema della Deducibilità dei costi per l’impresa.

Diagramma sulla Nozione Sostanzialistica di Controllo nel Transfer Pricing secondo la Cassazione

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Per sintetizzare e visualizzare i principi fin qui esposti, il seguente diagramma di flusso approfondisce la nozione di controllo nel transfer pricing secondo l’approccio sostanzialistico della Cassazione, applicabile ai periodi d’imposta fino al 2017. Lo schema parte dal principio generale dell’ “influenza economica dominante”, svincolato dall’art. 2359 c.c., e ne elenca gli indici sintomatici (es. dipendenza finanziaria, vincoli contrattuali, cariche comuni). Successivamente, illustra l’applicazione pratica di questo principio attraverso l’analisi di 3 casi giurisprudenziali emblematici: il caso Iprona (Sent. 4853/2025), dove il controllo è provato da una catena di rivendite; il caso Vulcanair (Sent. 15101/2025), incentrato sulla “soggezione sinallagmatica”; e il caso Domori/Illy (Ord. 18080/2025), che valorizza le “commistioni di cariche sociali”.

Per una migliore consultazione dello schema, cliccare sull’immagine e ingrandirla quanto necessario.

Profili Procedurali e Onere della Prova nella Nozione di Controllo nel Transfer Pricing

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Oltre a definire i contorni sostanziali della nozione di controllo nel transfer pricing, le sentenze della Cassazione offrono importanti lezioni sui profili procedurali e probatori. La gestione corretta di un accertamento e del successivo contenzioso dipende in larga misura dalla comprensione di questi aspetti. Sapere chi deve provare cosa, e come, è fondamentale per impostare una strategia difensiva efficace.

La giurisprudenza ha consolidato principi chiari sull’onere della prova e sulla necessità di una motivazione adeguata. Questo vale sia per gli atti dell’Amministrazione Finanziaria che per le sentenze dei giudici di merito. Ignorare questi aspetti può compromettere l’esito di una controversia, anche in presenza di valide ragioni di merito. La forma, nel diritto processuale tributario, è spesso sostanza.

L’Onere della Prova e il Ruolo della Documentazione (Cass. Ord. n. 10439/2025)

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10439 del 22/04/2025 affronta un aspetto cruciale e spesso frainteso: il rapporto tra oneri documentali e onere della prova. Il caso riguardava transazioni che, secondo la difesa del contribuente, erano al di sotto delle soglie di rilevanza previste per la predisposizione della documentazione nazionale sul transfer pricing. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito un punto essenziale con grande fermezza.

L’esenzione dall’onere formale di predisporre la documentazione (Master File e Local File) non esonera affatto il contribuente dall’onere della prova sostanziale. La Corte afferma che «non esiste un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza». Se l’Ufficio contesta il prezzo di una transazione, anche se di modesto valore, spetta sempre al contribuente dimostrare la sua congruità rispetto al valore normale.

È fondamentale chiarire che la predisposizione della documentazione (Master File e Local File) non è un obbligo giuridico in senso stretto, ma un onere. Il contribuente la redige per poter beneficiare del regime di “penalty protection”, ovvero la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Le imprese possono scegliere di non predisporre la documentazione, rinunciando al regime di protezione dalle sanzioni. In caso di verifica, dovranno comunque dimostrare con altri mezzi la conformità dei loro prezzi al principio di libera concorrenza.

Il principio stabilito dalla Corte, intrinsecamente legato alla nozione di controllo nel transfer pricing, è un monito fondamentale. La documentazione sui prezzi di trasferimento non è un mero adempimento burocratico. È lo strumento principale con cui il contribuente assolve al proprio onere probatorio. Anche quando non è formalmente “obbligatoria”, la sua predisposizione su base volontaria rappresenta una best practice irrinunciabile per mitigare i rischi fiscali e gestire efficacemente un eventuale contraddittorio con il Fisco.

Il Rischio della Motivazione Apparente e le Implicazioni per il Contenzioso (Cass. Sent. n. 7129/2025)

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Infine, con la Sentenza n. 7129 del 17/03/2025, la Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della motivazione nelle decisioni dei giudici. In questo caso, la Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per «motivazione meramente apparente». I giudici di merito si erano limitati a frasi generiche e di stile. Avevano affermato che la congruità dei prezzi era «sufficientemente chiarita» e «provata dalla documentazione allegata», senza però entrare nel dettaglio delle specifiche contestazioni dell’Ufficio.

La Suprema Corte ha stigmatizzato duramente questo approccio. Una sentenza deve spiegare l’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione. Deve confrontarsi specificamente con i motivi di appello, con le contestazioni dell’Ufficio e con le prove fornite dal contribuente. Un richiamo generico e acritico agli atti non è sufficiente. Questo principio di civiltà giuridica vale, a maggior ragione, quando si discute di un concetto così complesso come la nozione di controllo nel transfer pricing. Per i professionisti, questa sentenza è un’arma potente per impugnare decisioni superficiali e ottenere un riesame approfondito nel merito.

Conclusioni: Sintesi dei Principi sulla Nozione di Controllo nel Transfer Pricing

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L’analisi approfondita delle recenti pronunce della Corte di Cassazione ci consegna un quadro giuridico chiaro e consolidato. La nozione di controllo nel transfer pricing è un concetto dinamico, sostanziale e teleologicamente orientato. Si è evoluto per adattarsi alla complessità delle moderne operazioni multinazionali, superando i rigidi formalismi del diritto societario. 

La bussola per orientarsi nella materia

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Possiamo riassumere i principi chiave emersi in 4 punti fondamentali per orientarsi in subiecta materia.

  • Primo, il controllo rilevante ai fini fiscali è più ampio di quello civilistico. Non si limita alle partecipazioni o ai diritti di voto, ma si estende a ogni forma di “influenza economica dominante”. Questa influenza, anche solo potenziale, deve però essere provata dall’Ufficio nella sua “concretezza” fattuale.
  • Secondo, per i periodi d’imposta anteriori alla riforma del 2017, continua ad applicarsi questa nozione “elastica” e giurisprudenziale. La nuova e più restrittiva disciplina, legata all’art. 2359 c.c., non ha efficacia retroattiva, avendo natura innovativa e non meramente interpretativa.
  • Terzo, l’onere di provare l’esistenza di tale controllo sostanziale grava sull’Amministrazione Finanziaria. Una volta assolta questa prova, la “palla” passa al contribuente. Sarà quest’ultimo a dover dimostrare che i prezzi praticati rispettano il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), fornendo prove adeguate.
  • Quarto, la valutazione del controllo richiede un’analisi olistica della realtà economica e contrattuale dei rapporti infragruppo. La giurisprudenza valorizza la sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma giuridica (substance over form), come dimostrano i casi basati su catene di rivendita, contratti commerciali vincolanti o commistioni di cariche sociali.

Navigare le complessità della normativa sul transfer pricing richiede competenza e visione strategica. Affrontare un accertamento o strutturare le policy di gruppo in modo compliant richiede un’analisi multidisciplinare. È necessario combinare diritto tributario, analisi economica e profonda conoscenza delle dinamiche aziendali. Lo Studio Legale Tributario Allegretti, grazie alla sua alta specializzazione e all’approccio accademico, offre l’assistenza necessaria per trasformare le sfide del transfer pricing in opportunità di gestione efficiente e sicura del carico fiscale a livello globale.

Copyright © – Riproduzione riservata

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Avv. Matteo Allegretti, PhD

L'immagine ritrae l'Avv. Matteo Allegretti, Avvocato Cassazionista e Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal CNF). Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', nonché collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) e membro delle commissioni d'esame. Autore di pubblicazioni su Riviste scientifiche di Classe A, è stato consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze) e oggi consulente legale di primarie società nazionali e multinazionali. Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti, con sede a Roma (Circonvallazione Clodia, 15).

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Avvocato Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal Consiglio Nazionale Forense).

Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove è altresì componente delle commissioni esaminatrici agli esami di Diritto Tributario.

È autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche di Classe A

Già consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze), è consulente legale di importanti società nazionali e di multinazionali.

Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti (Roma – Circonvallazione Clodia, 15).

Contatti:
– email: avv.matteoallegretti@gmail.com
– tel.: 328.8674.989
Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/avv-matteoallegretti

Documenti Allegati:

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Cassazione, Ordinanza n. 18058 del 03/07/2025 (caso Domori/Illy)

Cassazione, Ordinanza n. 11954 del 07/05/2025 (caso Viropa Import)

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Deducibilità dei costi per l’impresa

Deducibilità dei costi infragruppo (c.d. spese di regia o management fee)

Fonti:

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Corte Suprema di Cassazione

CVRIA

OECD

IBFD

Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria (MEF)

Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Normattiva

Gazzetta Ufficiale

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