I Redditi Prodotti Dall’Influencer

L’ascesa dei social media ha dato vita a nuove figure professionali come l’influencer, capace di orientare le scelte del pubblico. Specialmente negli acquisti. L’influencer, infatti, può vendere prodotti propri o di aziende partner, o trasformarsi in veri e propri imprenditori. Il caso più noto è quello di Chiara Ferragni, partita come influencer nella forma della fashion blogger, creando nel 2009 il blog The Blonde Salad. Poi, grazie al successo ottenuto, diviene negli anni un gruppo imprenditoriale di livello planetario, composto da diverse società. Questi professionisti del digitale, infatti, possono generare volumi d’affari considerevoli, in un tempo relativamente breve. Tali entrate vanno massimizzate, ottimizzando il loro processo di conseguimento, da un punto di vista contrattuale, fiscale e societario. Oggi ci soffermiamo sui redditi prodotti dall’influencer, guardandoli con le lenti del Diritto Tributario.

Nel nostro “sistema tributario” (1), infatti, tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici. E secondo il principio di capacità contributiva, tale contribuzione avviene in ragione della capacità economica di ciascuno (art. 53 Cost.). E si concorre alle spese pubbliche mediante il versamento di tributi. Sia in termini di imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e sia in termini di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo, solo per citare alcuni tra i principali tributi. Ma ve ne sono altri. Ora, i tributi vanno calcolati e applicati sui redditi conseguiti da ciascuno. E come fatto osservare da alcuni autori, i redditi prodotti dall’influencer possono essere di tipo diverso (2). Ricordiamoci, infatti, che l’art. 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), prevede non una, bensì 6 categorie di reddito. E ogni categoria, ha proprie regole di determinazione e tassazione.

Vale quindi spendere alcune considerazioni sul tema.

L'immagine di una influencer donna in cima ad un grattacielo in una moderna metropoli con soldi che le volano intorno descrive bene il tema dei redditi prodotti dall'influencer
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INDICE

Le Categorie dei Redditi Prodotti Dall’Influencer E la Sentenza del Tribunale Di Roma

Quando i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono D’Impresa

L’Influencer Lavoratore Autonomo

Redditi Prodotti Dall’Influencer Lavoratore Dipendente

Il Socio Influencer E I Redditi Di Capitale

I Redditi Prodotti Dall’Influencer “Agli Inizi” Sono Spesso Redditi Diversi

Nelle Diverse Fasi Della Sua Carriera I Redditi Prodotti Dall’Influencer Possono Appartenere a Diverse Categorie 

L’Agenzia Delle Entrate e La Guardia Di Finanza Sulla Deducibilità Dei Costi Dai Redditi Prodotti Dall’Influencer

Avv. Matteo Allegretti, PhD

Le Categorie dei Redditi Prodotti Dall’Influencer E la Sentenza del Tribunale Di Roma

Tra Quali delle 6 Categorie Ricadono i Redditi Prodotti Dall’Influencer?

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L'immagine illustra che i redditi prodotti dall'influencer possono ricadere in 5 categorie previste dal TUIR
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Come accennato, l’art. 6 TUIR, prevede 6 differenti categorie di reddito.

Ogni caso è diverso e molto dipende dalle modalità con cui l’influencer svolge la sua attività. Generalmente, tuttavia, i redditi prodotti dall’influencer ricadono in una delle seguenti 5 categorie:

  • redditi di impresa (art. 55 ss. TUIR);
  • redditi di lavoro autonomo (art. 53 ss. TUIR);
  • redditi diversi (art. 67 ss. TUIR);
  • redditi di lavoro dipendente (art. 49 ss. TUIR);
  • redditi di capitale (art. 44 ss TUIR).

Uno stesso influencer può produrre tutte le categorie di reddito sopra elencate?

Sì, ma non nello stesso tempo. Infatti, un content creator, in fasi diverse del suo percorso di crescita professionale, può svolgere la sua attività ad un livello e con modalità parimenti diverse. E a tali diverse circostanze può corrispondere la produzione di redditi appartenenti a diverse categorie giuridiche. Riprenderemo tale esempio in seguito.

È di fondamentale importanza che l’influencer sappia se sta producendo redditi e che tipo di redditi sta producendo. Tali entrate economiche, infatti, vanno contabilizzate, indicate nella dichiarazione dei redditi e su di esse vanno pagati i dovuti tributi. Inoltre, a redditi appartenenti a categorie diverse, possono corrispondere diverse modalità di contabilizzazione, determinazione e tassazione. Omissioni, inesattezze e/o ritardi in tal senso, possono generare verifiche da parte della Guardia di Finanza e successive contestazioni ad opera dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di contestazioni spesso economicamente molto rilevanti, idonee a pregiudicare irrimediabilmente l’attività e il futuro percorso di crescita del content creator. Tali aspetti, peraltro, sono stati già evidenziati nell’articolo Influencer e Agenzia delle Entrate, alla cui lettura pertanto si rimanda.

Entreremo più nel dettaglio di ognuna delle 5 casistiche reddituali sopra elencate. Ma prima vediamo cosa deve intendersi per “Influencer” e la sua sempre crescente importanza per le aziende che se ne avvalgono.

Il Tribunale Di Roma Definisce L’Influencer

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Il Tribunale di Roma, 4° Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 2615/2024, tocca almeno 3 aspetti importanti con riguardo alla figura dell’influencer:

  • in primo luogo, ne fornisce una definizione;
  • secondariamente, ne evidenzia l’estrema importanza per le aziende che se ne avvalgono;
  • infine, stabilisce che in certi casi (come quello deciso dalla sentenza), egli può essere giuridicamente qualificato come agente di commercio. Con conseguente applicazione del relativo regime previdenziale, contributivo e tributario. Come vedremo, infatti, i redditi prodotti dall’influencer qualificabile come agente di commercio, devono essere considerati redditi d’impresa.

Guardiamo tali aspetti più da vicino.

Un Soggetto Capace di Influenzare le Opinioni E gli Atteggiamenti di Altre Persone

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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 2615/2024, definisce l’influencer come quel «soggetto che è in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone». E lo fa pubblicando i propri contenuti video e/o testuali su social e piattaforme online (es: Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, ecc…), oppure, sul proprio blog personale (i.e., sul proprio sito web). A tal proposito, infatti, la pronuncia rileva che:

Com’è noto l’influencer è un soggetto che è in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone, in ragione della sua reputazione e autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse. Si tratta di figure professionali che, grazie alla loro popolarità e alla capacità di fidelizzare i propri follower, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte d’acquisto del proprio pubblico. La promozione non avviene in maniera “tradizionale” ma, con le nuove tecnologie. In particolare, il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati (Instagram, Youtube, Facebook, un blog personale, etc.).

Maggiori Vendite per L’Azienda = Maggiori Redditi Prodotti Dall’Influencer

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Un’azienda che si avvale di uno o più influencer “di livello”, può incrementare significativamente (i.e, raddoppiare, triplicare…) il proprio fatturato. E ciò, come accennato al punto precedente, grazie all’attività di influencer marketing svolta dall’influencer sui propri canali social e sulle varie piattaforme online. L’obiettivo, infatti, è quello di “convertire” i follower dell’influencer in nuovi clienti per l’azienda. E ciò, grazie all’attività di promozione dei propri beni e servizi nel suo interesse svolta on line dal content creator, il quale, per tale attività, riceverà un compenso dall’azienda. I rapporti tra azienda e influencer, d’altra parte, vengono regolati dal c.d. contratto di influencer marketing.

Su tali aspetti, il Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 2615/2024, ha evidenziato quanto segue:

L’influencer proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Con il contratto di influencer, quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’influencer. Nel caso dell’influencer risulta del tutto irrilevante il modo attraverso il quale egli induca i suoi followers all’acquisto, non essendo necessario che si rivolga individualmente a ciascuno di loro presentando le caratteristiche del prodotto, il prezzo, sollecitandone l’acquisto, atteso che nel mondo web la promozione di prodotti viene assicurata attraverso la pubblicazione sui vari social da parte dell’influencer di contenuti (post o stories) destinati alla platea dei propri followers.

La crescente importanza degli influencer per le aziende, è provata dalla corrispondente crescita del settore dell’influencer marketing a livello mondiale. La ragione è nel circolo virtuoso Win-Win tra Azienda e Influencer. Maggiori sono i redditi prodotti dall’azienda grazie all’influencer, maggiori sono i redditi prodotti dall’influencer che collabora con l’azienda.

La Crescita Verticale Dell’Influencer Marketing al Livello Globale: Il Dato Statistico

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La crescita verticale e a livello planetario del settore dell’influencer marketing è stata rilevata da Statista. Si tratta di una nota piattaforma globale di dati e business intelligence. In particolare, nell’articolo Influencer marketing worldwide – statistics & facts, Statista rileva che il marketing tramite influencer si è affermato come una delle strategie di marketing digitale più apprezzate e performanti. Considerando la vasta quantità di utenti internet che frequentano quotidianamente le piattaforme social per svago, ricerca di idee e suggerimenti sui prodotti, è naturale che i marketer stiano capitalizzando sull’influenza delle figure più note del panorama social per le loro campagne promozionali.

La piattaforma ha rilevato che nel 2023, il valore globale del mercato dell’influencer marketing ha raggiunto i 21,1 miliardi di dollari, una cifra più che triplicata rispetto al 2019. Ma se, da un lato, cresce e matura il settore delle sponsorizzazioni da parte degli influencer, dall’altro lato, anche la portata e il valore delle piattaforme dedicate all’influencer marketing continuano ad aumentare annualmente, rendendo le partnership tra aziende e creatori di contenuti sempre più vantaggiose.

Il grafico mostra la crescita vertiginosa dell'influencer marketing dal 2019 al 2023, alla quale corrisponderà quasi certamente una corrispondente crescita del volume d'affari dei content creator a livello globale

L’Influencer Può Essere Considerato Agente di Commercio

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Ma l’aspetto più importante della Sentenza n. 2615/2024 del Tribunale di Roma è un altro.

La pronuncia, infatti, stabilisce che al ricorrere di certi elementi, l’influencer è giuridicamente qualificabile come agente di commercio. Con tutte le conseguenti ricadute previdenziali, contributive e tributarie. Della sentenza in esame e, più in generale, degli obblighi previdenziali e contributivi per gli Influencer, si è già trattato nell’articolo Influencer e Agenzia delle Entrate, che pertanto si consiglia di consultare. Guardiamo più da vicino al caso concreto deciso dal Giudice Romano e ai principi di diritto stabiliti dalla pronuncia in commento. Infatti, come vedremo tra poco, tali principi finiscono per incidere sulla qualificazione dei redditi prodotti dall’influencer, da un punto di vista tributario.

La Vicenda

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Il caso riguarda un accertamento ispettivo di Enasarco nei confronti di una società di vendita online, la quale si è vista contestare la sussistenza di rapporti di agenzia (art. 1742 c.c.) con diversi collaboratori, tra cui influencer. Enasarco aveva richiesto il pagamento di contributi, FIRR e sanzioni.

La società ricorrente contestava la qualificazione degli influencer come agenti. Sosteneva la natura atipica del contratto di “influencer marketing”, la mancanza di stabilità dell’incarico e di elementi tipici dell’agenzia come la zona determinata e l’obbligo di seguire istruzioni. L’Enasarco si opponeva, chiedendo l’accertamento della natura di agenzia dei rapporti e la condanna al pagamento di € 90.590,69. L’Ente, infatti, riteneva l’attività degli influencer promozione di vendita, la comunità di followers una “zona” e la continuità delle fatture prova di stabilità.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso e accolto la domanda di Enasarco. Per gli influencer, infatti, ha riconosciuto gli elementi di stabilità e continuità tipici dell’agenzia ex art. 1742 c.c.. Il Tribunale ha evidenziato lo scopo di vendita tramite codici sconto ai followers, considerati come “zona”. La stabilità del rapporto tipica dell’agente di commercio, peraltro, era provata dalle fatture e dalla durata indeterminata dei contratti. La società è stata quindi condannata a pagare a Enasarco € 90.590,69, oltre interessi e spese legali.

Esistenza del Rapporto di Agenzia: Plurimi Elementi, Gravi, Precisi ed Univoci

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L’influencer che collabora con un’azienda per la promozione dei suoi prodotti e/o servizi, è sempre qualificabile come agente di commercio?

Assolutamente no!

Tale qualifica giuridica emerge solo alla presenza di certe circostanze. Secondo il Tribunale di Roma, infatti, devono sussistere “plurimi elementi, gravi, precisi ed univoci” che denotano l’esistenza, tra l’influencer e l’azienda, di un rapporto stabile e continuativo, tipico del contratto di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c.

Ma quali sono questi “elementi”?

  • lo scopo del contratto, che deve essere diretto alla vendita dei prodotti dell’azienda;
  • il codice sconto, fornito dall’influencer ai suoi follower per l’acquisto dei prodotti dell’azienda;
  • la zona determinata, che nel contratto di agenzia è tipicamente un luogo geografico (es: uno o più quartieri di una città). Nel digital marketing, invece, tale “zona” può essere rappresentata dalla platea dei follower che seguono l’influencer sui suoi canali social (Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ecc…) e sulle varie piattaforme online (es.: YouTube, TikTok, OnlyFans, ecc…);
  • un vincolo di stabilità nel rapporto influencer-azienda, da dimostrare anche a livello contabile;
  • la presenza di provvigioni solo al buon fine, tipiche dei rapporti di agenzia e/o di un compenso fisso per ogni contenuto digitale prodotto (es.: post del blog, video su YouTube, Video su Instagram, TikTok, ecc…). Si tratta di redditi prodotti dall’influencer che, come vedremo nel prosieguo, ricadono in una particolare categoria reddituale;
  • la durata a tempo indeterminato indicata nel contratto esistente tra l’influencer e l’azienda.

Gli Elementi Rivelatori del Rapporto di Agenzia Individuati dal Tribunale Di Roma

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Ebbene, con la Sentenza n. 2615/2024, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistere nel caso di specie, gli elementi sopra elencati. A tal proposito, la Corte territoriale, osserva espressamente che:

lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda, ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quell’influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer, raggiungibile unicamente attraverso le pagine social dell’influencer; pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer”

la presenza di una zona determinata, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer, che acquistano i prodotti della società mediante il codice sconto personalizzato dell’influencer”

il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale svolta sui social e siti web compensati con la percentuale stabilita in contratto; tale vincolo risulta ulteriormente confermato…dalla ulteriore previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web”

la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato”

…come “plurimi elementi, gravi, precisi ed univoci” che denotano la sussistenza di un rapporto consolidato nel corso di svariati anni, “non di natura episodica ed occasionale, non circoscritto a singoli affari occasionalmente segnalati, ma relativo ad una pluralità di affari procurati” all’azienda da parte degli influencer, i quali hanno percepito “provvigioni solo al buon fine, come avviene nel rapporto di agenzia”.

Il Tribunale di Roma, rilevando tali elementi, ha deciso il caso qualificando gli influencer come agenti di commercio. Ha infatti stabilito che: “risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c.”

L’Influencer Agente E i Contributi Enasarco

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Come già accennato, la qualificazione dell’influencer come agente di commercio (art. 1742 c.c.) ha ricadute giuridiche. Sia sul lato previdenziale e contributivo e sia sul lato tributario.

Sul lato previdenziale e contributivo, massima attenzione deve essere prestata dall’azienda (preponente) che si avvale dell’influencer (agente), per promuovere le proprie vendite e il proprio brand. In questo caso, infatti, l’azienda, tra i vari adempimenti, dovrà:

  • in primo luogo, versare i contributi previdenziali relativi agli influencer al Fondo Previdenza ENASARCO;
  • parallelamente, versare i contributi di indennità di fine rapporto degli influencer agenti di commercio al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) gestito dall’ENASARCO;
  • e senza dimenticare di effettuare le comunicazioni obbligatorie all’ENASARCO relative ai rapporti di agenzia in essere con gli influencer: l’avvio/conclusione dei rapporti di agenzia; l’ammontare delle provvigioni maturate dagli agenti, ecc…

Di regola, quindi, l’azienda preponente funge da intermediario tra gli influencer (agenti di commercio) e l’Enasarco. È l’azienda, infatti, che comunica all’Ente l’avvio dei rapporti di agenzia, avviando la conseguente iscrizione degli influencer all’Ente previdenziale. Ed è sempre l’azienda che versa all’Enasarco e al F.I.R.R., i relativi contributi dovuti dagli influencer. La quota di contributi a carico degli influencer-agenti viene recuperata dall’azienda tramite trattenute sulle provvigioni dovute ai medesimi influencer. È tuttavia importante che l’agente commerciale sia sempre al corrente dell’ammontare delle trattenute e delle aliquote applicate dall’azienda.

Conseguenze Economiche Potenzialmente Devastanti in Caso di Omissioni

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Gli adempimenti previdenziali e contributivi sopra illustrati sono di estrema importanza. Il Tribunale di Roma, infatti, con la Sentenza n. 2615/2024 sopra esaminata, ha condannato la società che si è avvalsa degli influencer (agenti di commercio) a pagare all’Enasarco €. 90.590,69, oltre interessi e spese legali. Di tale importo complessivo, infatti:

  • €. 52.820,69 per contributi omessi al Fondo di Previdenza;
  • €. 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Enasarco per evasione contributiva;
  • €. 6.624,19 a titolo di omessi versamenti al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).

Quanto sin qui illustrato conferma un dato di estrema importanza. L’azienda che si avvale di influencer per promuovere il brand e la vendita dei propri beni e/o servizi, deve assicurarsi di essere supportata da una un’assistenza e consulenza professionale altamente qualificata. In primo luogo, dal punto di vista contrattuale. In secondo luogo, dal punto di vista legale tributario, contributivo e contabile. Scelte sbagliate in tal senso, come evidenziato dalla pronuncia, possono avere conseguenze economiche devastanti.

Schema della Sentenza n. 2615/2024 del Tribunale Di Roma: L’Influencer Come Agente di Commercio

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Come indicato nei precedenti paragrafi, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2615/2024 ha individuato gli elementi alla presenza dei quali l’influencer deve essere considerato agente di commercio (art. 1742 c.c.), con tutte le conseguenze previdenziali, contributive e tributarie del caso. Alcuni fondamentali passaggi della pronuncia in commento, possono essere illustrati dal seguente schema.

Per una migliore consultazione dello schema, cliccare sull’immagine e ingrandirla quanto necessario.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2615/2024 ha stabilito quando l'influencer deve essere considerato agente di commercio, ipotesi nella quale i redditi prodotti dall'influencer sono redditi d'impresa

Come già accennato, dalla qualifica degli influencer come agenti di commercio non derivano ricadute solo sul lato previdenziale e contributivo, bensì, anche tributario. I redditi prodotti dagli influencer, infatti, non dovranno solo essere portati a conoscenza dell’Enasarco e su essi versati i relativi contributi. Tali redditi, invero, dovranno altresì essere portati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e su di essi versate le…IMPOSTE SUI REDDITI e l’IVA.

Ebbene, rileviamo sin da ora che i redditi prodotti dagli influencer agenti di commercio, dovrebbero considerarsi redditi di impresa. Ma su tale aspetto ci concentreremo nel prossimo paragrafo. A seguire si riporta un prospetto riepilogativo delle principali considerazioni relative alla sopra esaminata sentenza.

Sent. Tribunale Roma n. 2615/2024: L’Influencer e la Qualifica di Agente

🏛️

Fonte & Contesto: Sentenza n. 2615/2024 del Tribunale di Roma (Sez. Lavoro) su un accertamento ispettivo di Enasarco contro una società di vendita online per mancati contributi relativi a collaboratori, inclusi influencer.

💡

Definizione di Influencer: Soggetto con reputazione/autorevolezza che influenza opinioni/atteggiamenti altrui tramite contenuti online (social, blog), diventando strumento di comunicazione e promozione per i brand.

📈

Importanza per le Aziende: Gli influencer possono incrementare significativamente il fatturato delle aziende, convertendo i loro follower in clienti per le medesime aziende. L’efficacia è testimoniata dalla crescita esponenziale del mercato dell’influencer marketing (valore globale $21.1 Mld nel 2023) rilevata dalla piattaforma di business intelligence Statista.

🧑‍💼

Qualifica Giuridica Chiave: La sentenza stabilisce che, in presenza di specifici elementi, un influencer può essere qualificato come Agente di Commercio (ex art. 1742 c.c.), accogliendo la tesi di Enasarco.

🔍

Elementi Rivelatori del Rapporto di Agenzia (devono essere “plurimi, gravi, precisi, univoci”):

  • Scopo del contratto: finalizzato alla vendita diretta (non mera propaganda).
  • Codice Sconto: utilizzo di codici personalizzati per tracciare le vendite.
  • “Zona”: la community dei follower vista come area di competenza.
  • Stabilità e Continuità: rapporto non episodico, provato da fatturazione sistematica, compensi continuativi (fissi/percentuali), durata indeterminata del contratto.
  • Compenso: Provvigioni “al buon fine” e/o compensi fissi per contenuto.

⚠️


Conseguenze della Qualifica (Agente):

  • Obblighi Previdenziali/Contributivi: L’azienda preponente deve versare i contributi all’Enasarco (Fondo Previdenza e FIRR).
  • Rischio Sanzioni Elevate: Omissioni possono portare a condanne onerose (nel caso specifico: oltre €. 90.000 tra contributi e sanzioni).

⚖️

Implicazioni Fiscali: La qualifica come Agente di Commercio implica che i redditi prodotti dall’influencer (se persona fisica o ditta individuale) sono considerati Redditi d’Impresa ai fini IRPEF/IVA (non più lavoro autonomo generico).

Ma adesso esaminiamo le principali ipotesi in cui i redditi prodotti dall’influencer sono qualificabili come redditi d’impresa.

Quando i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono D’Impresa

I Redditi Prodotti Dall’Influencer Come Redditi D’Impresa

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In una moderna metropoli un influencer imprenditore ha davanti a se la sua società in miniatura. Ci sono altri influencer imprenditori ai lati del tavolo.
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Il reddito d’impresa è una delle 6 categorie di reddito previste dal DPR 917/1986 (TUIR). Più esattamente, è prevista all’art. 6, comma 1, lett. e), TUIR. Quello sul reddito d’impresa è un tema ampio e complesso. Per un maggiore approfondimento, si rimanda alla lettura dell’articolo Deducibilità dei costi per l’impresa e, più in particolare, al paragrafo Il reddito d’impresa da cui è possibile operare la deducibilità dei costi: “chi” e/o “cosa” lo produce? e seguenti.

In ogni caso, dobbiamo qui ricordare che, secondo l’art. 55 TUIR:

Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.

Date queste premesse teoriche, vediamo ora quando un influencer produce redditi d’impresa.

Le 3 Macro-Ipotesi In Cui i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi D’Impresa

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Pertanto, da un punto di vista tributario, i redditi prodotti dall’influencer sono qualificabili come redditi di impresa ogni volta che l’attività da esso svolta consista nell’esercizio di imprese commerciali. E tale circostanza si verifica in almeno 3 macro-ipotesi:

  • in primo luogo, quando l’influencer svolge la propria attività per il tramite di una società commerciale;
  • in secondo luogo, quando l’influencer svolge una delle attività commerciali indicati all’art. 2195 c.c., o un’attività ausiliaria alle predette attività commerciali;
  • per concludere, quando l’influencer offre servizi diversi da quelli ex art. 2195 c.c. ma organizzati in forma d’impresa.

Il diagramma qui sotto anticipa i punti essenziali delle 3 ipotesi che andremo ad approfondire nei paragrafi che seguono.

Il diagramma illustra le 3 ipotesi in cui i redditi prodotti dall'influencer sono redditi d'impresa: 1) società; 2) attività ex art. 2195 c.c.; 3) servizi organizzati in forma d'impresa
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I Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi D’Impresa Se L’Attività È Svolta In Forma Societaria

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Per questa 1° macro-ipotesi, un esempio vale più di mille parole.

Chiara Verdi è una nota influencer nel settore food & travel. Invece di operare come persona fisica con Partita IVA individuale, decide di strutturare la sua attività in modo più complesso e potenzialmente più vantaggioso fiscalmente e per la gestione del rischio. Pertanto, costituisce la “Chiara Verdi Creations S.r.l.” (una Società a Responsabilità Limitata), caratterizzata come segue:

  • Oggetto Sociale: L’oggetto sociale della S.r.l. include “creazione e gestione di contenuti digitali, marketing e promozione online, organizzazione eventi, consulenza immagine e comunicazione, gestione di campagne pubblicitarie per conto terzi”.

  • Operatività: Non è più Chiara Verdi come persona fisica a firmare i contratti con le aziende (ristoranti, catene alberghiere, brand alimentari) per le sponsorizzazioni, le partecipazioni a eventi o la creazione di contenuti promozionali. È la “Chiara Verdi Creations S.r.l.” che:

    • Stipula i contratti commerciali con i clienti.

    • Emette le fatture per i servizi resi.

    • Incassa i corrispettivi.

    • Sostiene i costi operativi (attrezzature, viaggi, software, eventuali collaboratori assunti dalla società).

  • Redditi Prodotti: I redditi prodotti dall’influencer-società sono redditi d’impresa in capo alla “Chiara Verdi Creations S.r.l.”. Pertanto, saranno soggetti a IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), secondo le regole del bilancio societario.

  • Ruolo dell’Influencer: Chiara Verdi può essere socia unica (nella S.r.l. unipersonale) o socia di maggioranza, e tipicamente ricopre il ruolo di Amministratore Unico (o Presidente del CdA). Riceverà un compenso dalla S.r.l. per il suo ruolo di amministratore e/o eventualmente dividendi se la società distribuisce utili.

In questo scenario, l’attività di influencer è chiaramente e formalmente un’attività d’impresa perché esercitata da un soggetto giuridico (la S.r.l.) che per sua natura produce reddito d’impresa (art. 55 TUIR). Non è Chiara Verdi persona fisica a produrre direttamente quel reddito, bensì la sua società.

Attività Commerciali o Ausiliarie: Sono D’Impresa i Redditi Prodotti Dall’Influencer Agente di Commercio o Procacciatore di Affari

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Veniamo alla 2° macro-ipotesi.

I redditi prodotti dall’influencer sono redditi d’impresa anche quando l’influencer, per professione abituale:

  • svolge una delle attività commerciali indicati all’art. 2195 c.c. (es.: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, ecc…), oppure, come è molto più probabile che accada, quando
  • effettua un’attività ausiliaria rispetto a quelle indicate all’art. 2195 c.c. (3). Ebbene, l’ipotesi dell’influencer agente di commercio esaminata nei paragrafi precedenti, rientra proprio in quest’ultima sotto-ipotesi. Infatti, la Corte di Cassazione ha ricondotto alle figure ausiliarie di cui all’art. 2195, comma 1, n. 5 c.c. e, come tali, produttive di reddito d’impresa: la figura dell’agente di commercio, del promotore finanziario, dell’agente in affari di mediazione immobiliare e il procacciatore di affari (4). Ora, nell’ambito della sopra esaminata sentenza n. 2615/2024 del Tribunale di Roma, l’azienda venditrice di integratori alimentari svolge una “attività intermediaria nella circolazione dei beni” ai sensi dell’art. 2195, n. 2, c.c. L’influencer agente di commercio che collabora con tale azienda, promuovendo la vendita dei suoi prodotti, invece, svolge un’attività ausiliaria rispetto a quella svolta dall’azienda. Per tale motivo, i redditi prodotti dall’influencer (agente di commercio) sono qualificabili come redditi d’impresa;

Quest’ultimo punto merita qualche ulteriore considerazione.

Influencer Agente di Commercio o Influencer Procacciatore di Affari?

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Come sopra evidenziato, l’influencer che sui propri canali YouTube e/o sui propri profili social (Instagram, TikTok, X, Facebook, ecc…), promuove il brand di un’azienda e/o la vendita di suoi prodotti, può, sub specie iuris, essere qualificato come agente di commercio o procacciatore di affari. Tuttavia, tali 2 figure professionali vanno tenute ben distinte.

L’attività di promozione svolta dall’agente di commercio, infatti, si caratterizza per essere continua e stabile. Quella del procacciatore di affari, al contrario, viene svolta in via del tutto episodica. Ma le differenze tra le due figure “ausiliarie” del commercio non finiscono qui. Anzi, la Corte di Cassazione ce le ricorda nella ordinanza n. 23214/2024, di cui a seguire riportiamo alcuni passaggi.

Caratteri Distintivi Dell’Agente di Commercio

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secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, v. Cass. n. 16565 del 2020), i caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

…la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti.

Caratteri Distintivi del Procacciatore di Affari

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Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni…

…la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

Preme qui sottolineare che le attività di cui all’art. 2195 c.c., tra cui, quindi, anche quelle “ausiliarie” di agente di commercio o di procacciatore di affari, sono sempre produttive di reddito d’impresa (art. 55 TUIR), purché svolte con abitualità. Infatti, come ci ricorda la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13893/2024, tali attività:

  • se da un lato, possono del tutto prescindere dalla presenza di un’organizzazione d’impresa, essendo di per se “qualificate come manifestazioni dell’esercizio di impresa commerciale…in quanto l’esercizio di dette attività determina sempre la sussistenza di un’impresa commerciale, ai fini del TUIR”;
  • dall’altro lato, invece, è sempre necessario accertare la sussistenza del requisito della abitualità “che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi, quindi al periodo di imposta”. Qualora, infatti, l’attività non sia esercitata in modo abituale, i redditi prodotti dall’influencer potrebbero rientrare nella categoria dei redditi diversi (art. 67 TUIR), di cui si dirà in seguito.

Pertanto, i redditi prodotti dall’influencer saranno sempre redditi d’impresa, ogni volta in cui il content creator svolga la sua attività con modalità tali da farlo ricadere nella figura dell’agente di commercio o del procacciatore di affari.

Se Offre Servizi Avvalendosi di Un’Organizzazione D’impresa i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi D’Impresa

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Infine, esaminiamo la 3° macro-ipotesi in cui i redditi prodotti dall’influencer sono redditi d’impresa.

Ciò si verifica quando l’influencer svolge attività di servizi diverse da quelle ex art. 2195 c.c. ma organizzate in forma d’impresa.

Anche se l’attività specifica dell’influencer (creazione di contenuti, gestione della community, promozione basata sulla propria immagine) non rientra “letteralmente” nelle categorie classiche dell’art. 2195 c.c. (come l’industria o il commercio di beni), essa diventa comunque attività d’impresa se presenta i requisiti dell’art. 2082 c.c.:

  • Professionalità: L’attività deve essere svolta in modo abituale, sistematico e non occasionale.
  • Economicità: L’attività deve essere svolta con metodo economico, ossia tesa almeno alla copertura dei costi con i ricavi (non necessariamente al lucro, ma di fatto lo è quasi sempre).
  • Organizzazione: Questo è spesso il punto dirimente. L’attività deve essere organizzata. L’organizzazione può consistere nell’impiego di fattori produttivi (capitale e/o lavoro altrui). Anche un’organizzazione minima, come l’uso di collaboratori (anche occasionali), piattaforme specifiche, attrezzature professionali (luci, microfoni, software), e la gestione coordinata di questi elementi per produrre i servizi offerti, può integrare il requisito dell’organizzazione in forma d’impresa.

Illustriamo quanto appena rilevato attraverso il seguente…

Esempio

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Marco è un Gaming Influencer, ossia, un influencer specializzato in videogiochi. Svolge la sua attività in modo continuativo (professionalità) e con l’obiettivo di generare ricavi superiori ai costi (economicità). Sebbene la creazione di contenuti streaming e recensioni non rientri direttamente nelle categorie dell’art. 2195 c.c. (es: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie, attività ausiliarie di agente di commercio o di procacciatore di affari, ecc…), Marco:

  • Ha assunto 2 collaboratori part-time per montare i video e gestire la community online.

  • Ha affittato 2 piccoli spazi adibiti a studio di registrazione.

  • Utilizza diverse attrezzature professionali (PC performanti, luci, microfoni, software specifici) acquistate appositamente per l’attività.

Questo impiego organizzato di lavoro altrui e di capitale, finalizzato alla produzione sistematica di servizi (contenuti e promozioni), qualifica la sua attività come impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., pur non rientrando nelle categorie specifiche dell’art. 2195 c.c. Ne deriva che, dal punto di vista del Diritto Tributario, in questa ipotesi i redditi prodotti da Marco sono redditi d’impresa.

Redditi Prodotti Dall’Influencer: Quando sono Redditi d’Impresa?

🏁 Inizio: Attività dell’Influencer
IPOTESI 1: Svolge l’attività tramite Società Commerciale (Srl, Snc, etc.)?

🏢✅ Reddito d’Impresa (per la Società – Soggetta a IRES/IRAP)

No (Persona Fisica)
IPOTESI 2: L’attività (svolta con abitualità) rientra nell’Art. 2195 c.c. (incl. ausiliarie come Agente/Procacciatore)?
🧑‍💼✅ Reddito d’Impresa (per Persona Fisica – Soggetto a IRPEF/IVA)
(Abitualità + Natura attività = Impresa)
No
IPOTESI 3: L’attività (pur diversa da Art. 2195 c.c.) è svolta con Organizzazione in Forma d’Impresa (ex Art. 2082 c.c.: professionalità, economicità, organizzazione di capitale/lavoro altrui)?
🏭✅ Reddito d’Impresa (per Persona Fisica – Soggetto a IRPEF/IVA)
(Organizzazione = Impresa)
No
🚫 Non è Reddito d’Impresa
(Probabilmente Lavoro Autonomo o Diversi, a seconda dell’abitualità)

Punti Chiave:

  • L’uso di una Società Commerciale (Ipotesi 1) qualifica sempre il reddito come d’impresa per la società stessa.
  • Per la Persona Fisica, il reddito è d’impresa se svolge abitualmente un’attività nell’Art. 2195 c.c. (Ipotesi 2, es. Agente/Procacciatore) OPPURE se, pur svolgendo servizi diversi, lo fa con un’organizzazione di mezzi/lavoro tipica dell’impresa (Art. 2082 c.c. – Ipotesi 3).
  • L’abitualità è sempre un requisito fondamentale quando l’attività è svolta da persona fisica (per distinguerla dai redditi diversi ex art. 67 lett. i) TUIR).

L’Influencer Lavoratore Autonomo

Casi In Cui i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi di Lavoro Autonomo

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L'immagine mostra una fashion influencer lavoratrice autonoma che produce redditi
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In numerose ipotesi, l’attività dell’influencer si sostanzia nella promozione di un brand o di un prodotto. Tuttavia, pur sussistendo l’attività di promozione, ben potrebbe mancare una vera e propria attività di intermediazione volta alla conclusione di contratti a favore di un altro soggetto (ad es., un’azienda). Ipotesi quest’ultima in cui l’influencer, in presenza anche di altri elementi, è qualificabile come agente di commercio o procacciatore di affari e, come tale, produttivo di reddito di impresa (ex art. 2195, comma 1, n. 5, c.c.). E tali fattispecie sono state esaminate nei paragrafi precedenti, ai quali pertanto, si rimanda.

E quando si ha mera “promozione” senza “intermediazione”?

L’Influencer Sfrutta Economicamente la Propria Immagine

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Beh, quando l’elemento preponderante è lo sfruttamento economico della propria immagine. In altri termini, nel caso in cui l’influencer promuove innanzitutto se stesso. Poi, sulla base della notorietà acquisita, l’influencer potrà altresì promuovere aziende e i relativi prodotti. E nel caso in cui tali attività di promozione siano svolte (a) in modo continuativo, (b) in prima persona (i.e., non in forma societaria) e (c) senza i legami contrattuali con una o più aziende tipici del contratto di agenzia (art. 1742 c.c.), i redditi prodotti dall’influencer saranno qualificabili come redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR e ss.).

A confermare tale impostazione, d’altra parte, ci hanno pensato:

  • da un lato, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Piemonte (CGT di 2° grado del Piemonte), con la Sentenza 219/2/2023;
  • dall’altro lato, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Lazio (CGT di 2° grado del Lazio), con la Sentenza 4562/14/2024.

La prima sentenza, la CGT di 2° grado del Piemonte, è la c.d. Sentenza Ronaldo. Tale pronuncia è stata già dettagliatamente esaminata nell’articolo Influencer e Agenzia delle Entrate. In particolare, al paragrafo Imposte Dirette: il Caso del Calciatore-Influencer e la Giurisprudenza. Un Precedente Rilevante nel Rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate e successivi, ai quali pertanto si rimanda per ogni approfondimento.

Con riguardo, invece, alla sentenza della CGT di 2° grado del Lazio, si osserva quanto segue.

Corte Di Giustizia Tributaria Di 2° Grado Del Lazio: I Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi di Lavoro Autonomo

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A seguire esaminiamo:

  • la vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Lazio (CGT di 2° Grado del Lazio);
  • gli elementi che hanno indotto la Corte ha ritenere i redditi prodotti dall’influencer come redditi di lavoro autonomo;
  • la decisione del caso.

1. La Vicenda

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La controversia fiscale riguarda un’influencer nota sui social. Aveva circa 2 milioni di follower. Sui suoi profili promuoveva diversi marchi commerciali. L’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’anno d’imposta 2015, contestava compensi non dichiarati pari ad € 164.331,98. Reclamava anche IVA per oltre 36.000 euro, più sanzioni. L’atto impositivo si basava su un PVC della Guardia di Finanza. Le indagini avevano rilevato cospicui accrediti bancari ingiustificati. Si trattava quindi di un accertamento analitico-presuntivo. Del resto, come si legge nella sentenza

la ricorrente risultava non in possesso di partita Iva, non aver mai presentato dichiarazioni fiscali, né istituito registri e libri contabili e fiscali.

L’Ufficio ha quindi applicato le presunzioni dell’art. 32 DPR 600/73. L’Agenzia ha accertato e recuperato a tassazione gli accrediti bancari non dichiarati. In altri termini, l’Ufficio ha qualificato tali somme come redditi prodotti dall’influencer. Tuttavia, a favore della influencer, il giudice di 1° grado ammise costi forfettari al 30%. L’Agenzia, infatti, appellò la sentenza solo riguardo ai costi. La contribuente, invece, mediante appello incidentale, contestò la sentenza di 1° grado con riguardo alla ripresa a tassazione dei redditi prodotti dall’influencer. Sostenne che fossero liberalità o somme comprensive di IVA.

2. La CGT Di 2° Grado Del Lazio: Gli Elementi Per Cui i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Redditi di Lavoro Autonomo

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La qualificazione dell’attività svolta dalla influencer è un punto centrale della vicenda. Come osservato dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Lazio:

l’attività della contribuente…in base a quanto pubblicato sui social, Sito…sarebbe riconducibile a quella di modella e influencer per la promozione pubblicitaria di vari prodotti.

Ebbene, secondo la Corte, tale attività va inquadrata nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. A conforto di tale qualificazione, la CGT di 2° del Lazio, ha valorizzato i seguenti elementi:

  • la riconducibilità della contribuente nell’ambito delle “nuove professioni” di youtuber, influencer, blogger, ecc, indicate dall’ISTAT nella classificazione delle attività lavorative italiane (Cp 2021), pubblicata il 4.01.2024;
  • la pubblicazione costante di contenuti sui social, che rafforza l’inquadramento come attività abituale (i.e., non occasionale);
  • lo sfruttamento della propria immagine per fini economici.

La Corte, tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, ha quindi riconosciuto sussistere gli elementi della professionalità e abitualità tipici del lavoro autonomo. Il c.d. “esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” richiesto dall’art. 53 TUIR. D’altra parte, la tesi difensiva che inquadrava le entrate economiche come liberalità è stata respinta. La contribuente, infatti, non ha fornito prove valide.

3. La Decisione della Corte

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La CGT di 2° Grado del Lazio ha respinto entrambi gli appelli. Sia quello “principale” dell’Agenzia, sia quello “incidentale” della contribuente. Ha confermato la natura di lavoro autonomo dei redditi prodotti dall’influencer contribuente. E come tali, quindi, vanno tassati. Su tali redditi, infatti, va calcolata e pagata l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Anche la difesa sull’IVA è stata respinta. I corrispettivi accertati sono infatti imponibili ai fini IVA. L’onere della prova contraria grava sul contribuente. Lo stabilisce l’art. 51 DPR 633/73 per le indagini bancarie. La contribuente non ha fornito tale prova.

La Corte ha anche confermato la deduzione dei costi al 30%. Ha citato la Cassazione (5586/2023) e la Consulta (10/2023). I costi forfettari sono ammessi anche con accertamenti da indagini bancarie. Questo se manca una contabilità regolare e attendibile. Negare i costi, infatti, creerebbe un trattamento peggiorativo ingiusto. La percentuale di deducibilità del 30%, peraltro, è stata ritenuta congrua dalla Corte. Pertanto, la sentenza n. 387/2023 della CGT di 1° Grado di Roma è stata integralmente confermata. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.

Il prospetto seguente riassume alcuni elementi della pronuncia appena esaminata.

Sentenza CGT Lazio n. 4562/2024: Influencer & Fisco – Punti Chiave

🎯

Caso: Accertamento fiscale (IRPEF/IVA 2015) a carico di un’influencer/modella priva di P.IVA e contabilità, basato su movimenti bancari non giustificati e attività social.

🏦

Accertamento Agenzia: Recupero a tassazione di € 164.332 + IVA + sanzioni, ritenuti compensi per attività professionale non dichiarati.

🛡️

Difesa Contribuente (Respinte): Sosteneva che le somme non fossero redditi prodotti dall’influencer, bensì liberalità (regali). Sosteneva, inoltre, che l’attività mancasse di abitualità/professionalità per essere lavoro autonomo. Chiedeva, in subordine, che le somme fossero considerate IVA inclusa.

⚖️

Decisione Corte (Appello Incid. Respint): L’attività di “influencer” (citando classificazione ISTAT) rientra nel lavoro autonomo. Le presunzioni basate sui dati bancari e social sono valide. Le liberalità non sono state provate e non giustificano gli accrediti.

📊

Decisione Corte (Costi – Appello Ag. Respint): Confermato il riconoscimento forfettario dei costi al 30% operato dal giudice di primo grado. Principio chiave: anche negli accertamenti basati su indagini bancarie (analitico-presuntivi), se la contabilità è inattendibile o assente, vanno riconosciuti costi in via percentuale (rif. Cass. 5586/2023 e Corte Cost. 10/2023), per evitare trattamenti deteriore rispetto all’accertamento induttivo puro.

🇪🇺

Decisione Corte (IVA): Le somme accertate sono soggette a IVA. Spetta al contribuente (ex art. 51 DPR 633/73) provare la non imponibilità delle operazioni desunte dai movimenti bancari, prova che non è stata fornita.

🏁

Esito Finale: Rigettati sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (che contestava i costi) sia l’appello incidentale della contribuente (che contestava la natura del reddito e l’IVA). Confermata la sentenza di primo grado (accertamento parzialmente accolto con deduzione forfettaria costi 30%). Spese compensate.
Nota: Questa è una sintesi schematica e non sostituisce la lettura integrale della sentenza o una consulenza legale specifica.

Redditi Prodotti Dall’Influencer Lavoratore Dipendente

I Redditi Prodotti Dall’Influencer Lavoratore Dipendente

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Immaginiamo la seguente situazione…

La Sig.ra Rossi è una nota Fashion Influencer, molto attiva su YouTube. I contenuti che pubblica sul mondo della moda hanno un grande seguito nel pubblico. I suoi video, infatti, vantano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il successo e la notorietà della influencer sono ulteriormente confermati dai numerosi commenti positivi presenti in calce ad ogni video. Il canale YouTube dove l’influencer carica i suoi video è di proprietà della Saint X&Z Fashion Style Srl, nota azienda di moda con sede a Milano.

La Sig.ra Rossi è legata a tale azienda da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con relativo stipendio fisso mensile e correlate buste paga. Tale contratto prevede che l’influencer, nel corso della settimana, deve produrre e caricare sul canale YouTube della Saint X&Z Fashion Style Srl, video che promuovono il brand dell’azienda e i suoi prodotti di moda. Il numero, il contenuto e la durata dei video sono elementi decisi dall’azienda.

Adesso indossiamo le lenti del tributarista e chiediamoci: i redditi prodotti dall’influencer che redditi sono? A quale categoria appartengono, tra quelle indicate all’inizio del presente articolo?

Ebbene, senza ombra di dubbio, i redditi prodotti dall’influencer rappresentano redditi di lavoro dipendente (art. 49 e ss. TUIR).

L’elemento decisivo è l’esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato tra la Sig.ra Rossi e la Saint X&Z Fashion Style Srl. Questo contratto instaura per definizione un rapporto di subordinazione (art. 2094 c.c.). Ai sensi dell’art. 2094 c.c., infatti, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Sono Sempre di Lavoro Dipendente i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sotto la Dipendenza E la Direzione di un Altro Soggetto

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Nell’esempio prospettato, gli elementi che rivelano la natura di lavoro dipendente dei redditi prodotti dall’influencer, sono i seguenti:

  • in primis, la Dipendenza e Direzione: La Sig.ra Rossi opera sotto le direttive della Srl. Il contratto stesso definisce le sue mansioni (creare e caricare video promozionali). L’azienda, titolare del canale, esercita il potere direttivo e organizzativo, decidendo quali prodotti promuovere e dettando linee guida: numero, contenuto e durata dei video da pubblicare;
  • in secundis, Obbligo di Collaborazione: L’attività di influencer non è svolta in autonomia imprenditoriale, ma come specifica modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in base al contratto;
  • poi, la Retribuzione: La Sig.ra Rossi percepisce uno stipendio mensile fisso, che è la forma tipica di remunerazione del lavoro dipendente, svincolata dai risultati specifici (es. numero di visualizzazioni, anche se queste potrebbero influenzare bonus futuri, ma la base è lo stipendio).
  • infine, l’Utilizzo di Strumenti Aziendali: L’uso del canale YouTube di proprietà dell’azienda è un ulteriore indice di inserimento nell’organizzazione aziendale e di mancanza di autonomia.

Disciplina Fiscale dei Redditi Prodotti Dall’Influencer Lavoratore Dipendente

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Dal punto di vista del diritto tributario, come accennato, i redditi di lavoro dipendente sono definiti dall’art. 49, comma 1, TUIR.

In base a tale norma:

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri

La situazione della Sig.ra Rossi rientra pienamente in questa definizione, poiché la sua attività di influencer è l’oggetto specifico della prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione.

Ora, chi percepisce e di che natura sono i redditi derivanti:

  • dalla “monetizzazione” delle centinaia di migliaia di visualizzazioni prodotte dai video della Fashion Influencer?
  • dalla vendita dei capi di abbigliamento e altri prodotti di moda ai clienti iscritti al canale YouTube?

Ve lo lascio immaginare…

L’Influencer come Lavoratore Dipendente: Quando e Perché?

Scenario: Influencer (Sig.ra Rossi) crea contenuti per un brand (Saint X&Z Srl) su canale YouTube aziendale, in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con stipendio fisso e direttive aziendali.
➡️ Qual è la natura fiscale dei redditi prodotti dall’influencer Sig.ra Rossi?

📄

Elemento Decisivo: Esistenza di un Contratto di Lavoro Dipendente (tempo indet.). Questo instaura il vincolo di subordinazione (art. 2094 c.c.).

🎯

Indice 1 – Dipendenza e Direzione: L’influencer opera sotto le direttive della Srl (mansioni, contenuti, tempistiche definite dall’azienda). Il potere direttivo è dell’azienda.

🤝

Indice 2 – Collaborazione Inserita nell’Impresa: L’attività non è autonoma, ma è l’esecuzione specifica della prestazione lavorativa prevista dal contratto.

💰

Indice 3 – Retribuzione Fissa: Percepisce uno stipendio mensile (tipico del lavoro dipendente), non legato direttamente ai risultati (visualizzazioni, vendite).

🛠️

Indice 4 – Uso Strumenti Aziendali: L’utilizzo del canale YouTube aziendale indica inserimento nell’organizzazione e mancanza di autonomia operativa.

⚖️

Conferma Fiscale (Art. 49 TUIR): Rientrano tra i redditi di lavoro dipendente quelli da prestazioni “alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. La situazione descritta corrisponde pienamente.

✅ In questo scenario, i redditi prodotti dall’influencer sono Redditi di Lavoro Dipendente.

Il Socio Influencer E i Redditi Di Capitale

I Redditi Prodotti Dall’Influencer Sotto Forma di Dividendi Sono Redditi di Capitale

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Riprendiamo l’esempio della Saint X&Z Fashion Style Srl.

Immaginiamo che il capitale sociale di tale società appartenga a 4 soci, per il 25% ciascuno. Uno di tali soci è il Sig. Sempronio, che, peraltro, è anche l’amministratore e legale rappresentante dell’ente. Sempronio, tuttavia, svolge anche l’attività di influencer in nome e per conto della società che rappresenta. Ma non lo fa da dipendente, come la Sig.ra Rossi menzionata nel paragrafo precedente, bensì da amministratore. Infatti, nel caso in commento, nell’ambito del ruolo di amministratore, oltre alla fondamentale funzione di gestione dell’ente, venie ricompresa anche l’attività di creazione e caricamento di contenuti sul canale YouTube della società.

L’anno va particolarmente bene e la Saint X&Z Fashion Style Srl consegue utili, che delibera di distribuire ai suoi 4 soci. Tra essi, il Sig. Sempronio. Tali utili distribuiti, per i soci, sono dividendi. Ora, dal punto di vista del diritto tributario, i redditi prodotti dall’influencer-socio Sig. Sempronio, sotto forma di dividendi, sono qualificabili redditi di capitale [art. 44, comma 1, lettera e), TUIR], soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva dell’IRPEF). La norma citata, infatti, ricomprende tra i redditi di capitale:

gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società

Del resto, la Saint X&Z Fashion Style Srl, per le ragioni illustrate nei precedenti paragrafi, produce redditi d’impresa soggetti ad IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

I Redditi Prodotti Dall’Influencer “Agli Inizi” Sono Spesso Redditi Diversi

Sono Redditi Diversi Tutti gli Altri Redditi Prodotti Dall’Influencer

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Il titolo del paragrafo rende bene l’idea.

Immaginiamo un/una YouTuber, TikToker, Instagrammer o Sex Worker che gravita su OnlyFans, Escort Advisor, ecc…ecc…

Ebbene, tutte le volte in cui la loro attività online viene svolta con modalità tali da escluderne la natura di:

  • attività d’impresa, perché, ad esempio:
      • non svolta in forma societaria;
      • consista in servizi diversi da quelli indicati all’art. 2195 c.c., e non sia organizzata in forma d’impresa;
  • attività di lavoro autonomo, in quanto, per ipotesi, consistente in un’attività online svolta in via del tutto occasionale;
  • attività di lavoro dipendente, perché svolta in piena autonomia e al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;

i redditi prodotti dall’influencer potrebbero rientrare tra i redditi diversi (art. 67 TUIR). Infatti, tra le 6 categorie di redditi previste all’art. 6 TUIR, quella dei redditi diversi è indicata per ultima. Essa rappresenta, invero, una categoria di redditi residuale. Infatti, vi rientrano tutti quei redditi non suscettibili di rientrare nelle altre categorie di reddito.

I Redditi Prodotti Dall’Influencer Alle “Prime Armi” Sono Spesso Redditi Diversi

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Consideriamo l’ipotesi in cui l’attività di promozione dell’influencer sia svolta in maniera occasionale e non professionale.

Ciò accade spessissimo nelle fasi iniziali della carriera di ogni content creator. A questo punto del suo percorso di crescita, infatti, l’influencer non ha ancora raggiunto un numero di follower tale da renderlo particolarmente interessante per il mercato. Di conseguenza, in queste fasi mancano ancora stabili collaborazioni con aziende e contratti di sponsorizzazione. Si tratta quindi spesso di un c.d. “nano influencer” con meno di 10 mila follower.

Solo per fare qualche esempio. All’inizio, i redditi dell’influencer derivano spesso:

  • dalla monetizzazione delle poche visualizzazioni e/o annunci presenti sul suo canale YouTube, oltre a sporadiche attività di promozione di brand, aziende e relativi prodotti;
  • da saltuarie collaborazioni con brand per campagne specifiche, lanci di prodotti o partecipazione a challenge virali, su TikTok;
  • da sponsorizzazioni del tutto occasionali di eventi di gioco, tornei o lanci di nuovi videogiochi, svolte su Twitch;
  • da limitate partecipazioni a webinar sponsorizzati, creazione di contenuti per aziende o promozione di eventi professionali, effettuati su LinkedIn;
  • dalla saltuaria (e quindi non abituale) creazione e pubblicazione sulle varie piattaforme e social (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, ecc…) di contenuti a pagamento, finalizzati a promuovere brand, aziende e relativi prodotti;
  • dalle mance e ogni forma di pagamento ottenuto dal/dalla sex worker per la pubblicazione, effettuata in via del tutto saltuaria e non abituale, di contenuti (foto/video) su OnlyFans;
  • ecc…

I redditi prodotti dall’influencer con le modalità sopra esemplificate, sono suscettibili di essere qualificati come redditi diversi (art. 67 TUIR).

Scontano l’IRPEF i Redditi Prodotti Dall’Influencer “Agli Inizi” Ma Non L’IVA

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Se quindi l’attività è veramente occasionale, sporadica e senza un’organizzazione lavorativa strutturata, i redditi prodotti dall’influencer saranno qualificabili come redditi diversi (art. 67 TUIR). Ci riferiamo a situazioni dove le entrate economiche del content creator si attestano spesso ben al di sotto dei 5 mila euro annui. Come tutte le tipologie di reddito illustrate nei precedenti paragrafi, anche i redditi diversi vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate. Essi vanno quindi indicati dall’influencer nella sua dichiarazione dei redditi. E su di essi, quindi, va calcolata e pagata l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Tuttavia, nelle circostanze sopra descritte, l’influencer potrebbe non essere tenuto ad aprire una partita IVA e, conseguentemente, a dichiarare e versare la relativa imposta.

Il collegamento tra la produzione di redditi diversi e l’assenza dell’obbligo di applicare, dichiarare e pagare l’IVA è ben comprensibile. Infatti, un’attività produce un reddito che si qualifica come “diverso” ai fini IRPEF, proprio perché manca il requisito dell’abitualità. Trattasi, infatti, di attività che rientrano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR, ai sensi del quale, per l’appunto, sono redditi diversi:

i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Ebbene, quella stessa mancanza di abitualità fa sì che manchi il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA (ex artt. 4 e 5 del DPR 633/72). Ne consegue che chi svolge un’attività genuinamente occasionale, i cui proventi sono quindi correttamente classificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) TUIR, “potrebbe” non essere tenuto ad aprire la Partita IVA, né ad adempiere agli obblighi IVA (fatturazione, dichiarazione, versamento), proprio perché non è considerato un “soggetto passivo IVA”.

Come avrete notato, ho utilizzato il condizionale (“potrebbe”). Qui, infatti, occorre tenere a mente alcune…

Precisazioni Fondamentali E Raccomandazioni

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In merito a quanto rilevato nel precedente paragrafo, si osservi altresì quanto segue:

  • Non Tutti i Redditi Diversi: La regola non vale per tutte le tipologie di redditi diversi elencate nell’art. 67 TUIR. Ad esempio, le plusvalenze immobiliari [art. 67, lett. b)] o le vincite [art. 67 lett. d)] non hanno nulla a che fare con l’IVA per il privato. La correlazione diretta evidenziata nel precedente paragrafo riguarda principalmente l’attività di lavoro autonomo occasionale.

  • Il Concetto Chiave è l’Abitualità: La vera discriminante è l’abitualità, non la classificazione formale nell’art. 67. L’abitualità è un concetto fattuale, che va valutato caso per caso considerando la regolarità, la sistematicità, la professionalità e l’organizzazione con cui l’attività è svolta. Non esistono soglie di reddito fisse (la famosa soglia dei 5.000 euro rileva principalmente per gli obblighi contributivi INPS, non per la qualificazione fiscale/IVA in sé).

  • Rischio di Errata Classificazione: Se un soggetto classifica erroneamente come “occasionale” (e quindi reddito diverso) un’attività che nei fatti è abituale e professionale, egli sta violando gli obblighi IVA. L’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare l’attività e richiedere l’apertura della Partita IVA, il versamento dell’imposta evasa e applicare le relative sanzioni. E ciò verrebbe disposto dall’Ufficio mediante l’emissione e la successiva notifica all’influencer di un avviso di accertamento.

La “Sentenza Ronaldo” (CGT Piemonte 219/2/2023) chiarisce il concetto di “abitualità” distinguendo redditi diversi e lavoro autonomo. Per approfondimenti, si rimanda alla lettura dell’articolo Influencer e Agenzia delle Entrate e, in particolare, del paragrafo Imposte Dirette: il Caso del Calciatore-Influencer e la Giurisprudenza. Un Precedente Rilevante nel Rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate.

Al fine di prevenire contestazioni fiscali, si raccomanda vivamente all’influencer di avvalersi preliminarmente della consulenza di un professionista specializzato in diritto tributario, specialmente in caso di esercizio continuativo dell’attività e previsioni di crescita economica.

Nelle Diverse Fasi Della Sua Carriera i Redditi Prodotti Dall’Influencer Possono Appartenere a Diverse Categorie 

I Redditi Prodotti Dall’Influencer Variano di Categoria al Variare del Livello Dell’Influencer

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La disamina sin qui svolta, ci permette di svolgere una considerazione.

I redditi prodotti dall’influencer, da uno stesso influencer, possono appartenere a diverse categorie tra quelle previste dall’art. 6 TUIR. In via del tutto astratta, infatti, è ben possibile che nel conto corrente dello stesso content creator entrino redditi che, negli anni, siano appartenuti a 5 categorie reddituali diverse, tra le 6 totali previste dal TUIR. Vediamo come nel seguente…

Esempio

Dai Redditi Diversi ai Redditi Di Lavoro Autonomo

Un “nano influencer” alla prime armi, che vanta poche e sporadiche collaborazioni commerciali, come accennato, genera spesso redditi diversi (art. 67 TUIR). Se la sua attività è decisamente sporadica e occasionale, egli potrebbe anche non essere tenuto ad aprire una partita IVA. Ne conseguiranno una contabilità e connessi adempimenti dichiarativi parimenti molto semplici. Lo stesso influencer cresce. I follower aumentano, così come le visualizzazioni dei suoi contenuti. Aumentano altresì le collaborazioni con brand e aziende, con conseguenti maggiori entrate economiche. L’attività dell’influencer, a questo punto, non è più sporadica e occasionale, bensì “abituale”. Conseguentemente, i redditi prodotti dall’influencer saranno ora di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Dato il carattere abituale e professionale della sua attività, tale influencer sarà, peraltro, soggetto passivo IVA, con i connessi obblighi contabili e dichiarativi.

Dai Redditi Di Lavoro Autonomo ai Redditi D’Impresa

Con il passare del tempo, aumenta la notorietà e la reputazione online del nostro content creator. Di riflesso, aumentano le collaborazioni con aziende partner, che, peraltro, trovano la loro precisa regolamentazione in diversi contratti di influencer marketing. A questo punto, l’attività dell’influencer potrebbe non essere più semplicemente di lavoro autonomo ma “ausiliaria” del commercio (art. 2195, comma 1, n. 5, c.c.) e, quindi, generatrice di redditi d’impresa (art. 55 TUIR). A seconda delle circostanze, qui l’influencer potrebbe integrare la qualità giuridica di agente di commercio o di procacciatore di affari, con tutte le ricadute contributive e previdenziali accennate nei precedenti paragrafi. La notorietà e il successo dell’influencer continuano a salire.

Dai Redditi D’Impresa ai Redditi Di Capitale Passando Per Quelli Di Lavoro Dipendente

Al fine di permettere un’ulteriore crescita del proprio volume d’affari, il content creator decide di assumere la forma societaria. Pertanto, da influencer si trasforma nella società “Influencer XYZ Consulting Srl”, di cui assume la carica di socio unico e amministratore. Adesso, il soggetto che formalmente svolge l’attività di influencer nei confronti dei clienti e che con essi stipulerà contratti e/o abbonamenti, non è più la persona fisica, bensì la sua società. Infatti, l’attività di influencer, eventualmente insieme ad altre tipologie di attività, compare nell’oggetto sociale dalla Influencer XYZ Consulting Srl. Oggetto sociale, a sua volta indicato nell’atto costitutivo e nello statuto della società.

I redditi prodotti dalla società tramite questa attività saranno qualificati come redditi d’impresa (art. 55 TUIR), sui quali la società stessa dovrà calcolare e versare l’IRES e, quasi certamente, l’IRAP.

L’Amministratore Influencer della Società Influencer

L’influencer persona fisica titolare della società, tuttavia, continuerà di fatto a fare l’influencer. Ma lo farà nell’ambito della sua società. Il suo ruolo di amministratore, infatti, oltre alla gestione amministrativa, legale e fiscale della società, includerà anche l’attività operativa di creazione di contenuti e di gestione dei canali/profili della società presenti sulle piattaforme (es., YouTube) e sui social (es., Instagram, TikTok, X, Facebook, ecc…). E per il ruolo di amministratore, comprendente lo svolgimento di tali variegate mansioni, il nostro influencer non percepirà più i compensi direttamente dai clienti. Tali redditi prodotti dall’influencer, come avevamo visto, erano qualificabili come redditi d’impresa. Esso ora verrà pagato dalla sua stessa società, mediante il c.d. compenso dell’amministratore. E tale compenso, dal punto di vista del diritto tributario, è qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (Art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR), parimenti soggetto a IRPEF.

Il nostro influencer, tuttavia, oltre ad essere amministratore, è anche socio unico della Influencer XYZ Consulting Srl. Ora, supponiamo che la sua società abbia conseguito utili e che abbia deliberato di distribuirli al suo socio unico. Ebbene, quest’ultimo tipo di redditi prodotti dall’influencer (dividendi), derivanti appunto da utili già tassati a livello societario, saranno qualificati come redditi di capitale [art. 44, comma 1, lettera e), TUIR], a loro volta soggetti a imposizione fiscale (imposta sostitutiva dell’IRPEF) in capo al socio influencer.

La breve clip video che segue, sintetizza i concetti fondamentali sin qui esposti. Una volta aperto, si suggerisce di impostare il video a tutto schermo per leggere meglio le illustrazioni testuali.

L’Agenzia Delle Entrate E la Guardia Di Finanza Sulla Deducibilità dei Costi dai Redditi Prodotti Dall’Influencer

L’Agenzia Delle Entrate Accerta i Redditi Prodotti Dall’Influencer

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La corretta identificazione della tipologia di reddito prodotto, rappresenta per il content creator un’operazione delicata e di cruciale importanza.

I redditi prodotti dall’influencer, infatti, andranno dichiarati al Fisco. Su di essi dovranno essere calcolate e versate le relative imposte. Eventuali inesattezze, incongruenze, ritardi e/o omissioni, potranno portare a verifiche da parte della Guardia di Finanza e, in ultima analisi, a pesanti contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, spesso formalizzate con la notifica di un avviso di accertamento.

Ma le verifiche della Guardia di Finanza e la conseguente attività di accertamento e contestazione dell’Agenzia delle Entrate, non riguardano solo la dichiarazione o meno dei redditi prodotti dall’influencer. I controlli riguardano anche le fasi antecedenti e funzionali a quella dichiarativa. Si pensi, ad esempio, all’attività di corretta contabilizzazione delle entrate economiche conseguite e/o dei correlati costi sostenuti da parte dell’influencer, nello svolgimento della sua attività.

Agenzia Delle Entrate e Guardia Di Finanza Verificano la Contabilizzazione dei Redditi Prodotti Dall’Influencer e la Deducibilità dei Costi

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Immaginiamo un influencer che svolga attività di lavoro autonomo e che, quindi, produca redditi appartenenti a tale categoria giuridica (art. 53 TUIR). Prima ancora che essere dichiarati, i compensi devono trovare formale evidenza nelle fatture emesse dal content creator ai propri clienti (es., ad abbonati, ad aziende con cui ha in corso collaborazioni, ecc…). E in tali fatture, oltre al compenso, deve figurare anche l’IVA applicabile. Tali fatture, inoltre, devono risultare correttamente annotate nel c.d. Registro delle Fatture Emesse (chiamato anche Registro delle Vendite), previsto e disciplinato dall’art. 23 DPR 633/1972.

La corretta contabilizzazione e successiva dichiarazione, come accennato, sono operazioni che riguarda anche i costi sostenuti dall’influencer nello svolgimento della sua attività. Pensiamo all’acquisto di PC, microfoni e webcam professionali, di biglietti aerei e/o del treno per recarsi presso le aziende clienti dislocate in diverse parti del territorio nazionale, ecc… Si tratta di oneri economici che vanno contabilizzati in modo corretto. Gli oneri andranno poi indicati in dichiarazione, ove, a certe condizioni, possono essere portati in deduzione dal reddito lordo. Ne deriverà un minor reddito imponibile e conseguenti meno imposte da pagare sullo stesso. E un costo sarà deducibile dal reddito lordo al ricorrere delle condizioni di deducibilità previste dalla normativa tributaria (TUIR), in relazione a ciascuna categoria di reddito.

Sul tema della deducibilità (ai fini delle imposte sui redditi) e della detraibilità (ai fini IVA) dei costi dai redditi prodotti dall’influencer, si occupa la sentenza tributaria esaminata nel paragrafo seguente.

Deducibilità E Detraibilità dei Costi dai Redditi Prodotti Dall’Influencer: Corte Di Giustizia Tributaria Di 2° Grado Della Lombardia – Sentenza n. 468/2024 

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La Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Lombardia, con la Sentenza n. 468/2024, stabilisce importanti principi in tema di deducibilità e detraibilità dei costi dai redditi prodotti dall’influencer nello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo. Più esattamente, si tratta di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e di corrispondente detraibilità ai fini IVA. Il caso riguarda una giornalista  fashion editor e fashion influencer di fama mondiale, molto attiva nel campo della moda. Il Giudice di Appello lombardo decide il caso ribadendo consolidati principi che la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito in tema di inerenza dei costi all’attività d’impresa. Principi, tuttavia, ritenuti pienamente applicabili anche alle attività di lavoro autonomo.

Il Caso

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificato ad una celebre fashion influencer. L’Ufficio contestava la deducibilità, dai redditi prodotti dall’influencer, di costi per un ammontare significativo. Costi sostenuti per “acquisto beni di consumo”, “spese amministrative pratiche auto”, “spese di viaggio” e “costi per servizi”, per un totale di € 157.613,88. Tali oneri, infatti, venivano ritenuti dall’Ufficio “non inerenti” all’attività professionale. Conseguentemente, veniva negata anche la detraibilità della relativa IVA. La contribuente impugnava l’atto, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso.

La influencer, non demordendo, proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Lombardia. La ricorrente, in primo luogo, evidenziava la peculiarità della sua attività professionale. Osservava, infatti, che essa non era «una “semplice” giornalista indipendente ma una fashion editor di fama mondiale, unanimemente riconosciuta come “guru” della moda a livello internazionale e icona di stile». Sottolineava, pertanto, che le spese contestate erano in realtà indispensabili allo svolgimento dell’attività descritta.

I Principi Sulla Deducibilità/Detraibilità dei Costi dai Redditi Prodotti Dall’Influencer

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Applicabilità al Lavoro Autonomo dei Principi Sull’Inerenza dei Costi All’Attività D’Impresa

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Lombardia ha accolto solo parzialmente l’appello, riformando in parte la sentenza di primo grado. Il fulcro della decisione risiede nel concetto di “inerenza” dei costi. La Corte ha richiamato un principio consolidato della Cassazione:

in tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, di modo che vanno esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (tra varie, Cass. n. 27786/18).

E come già osservato nella sentenza milanese appellata, il suddetto principio relativo ai “costi deducibili nell’attività di impresa…è identico per la deduzione delle spese per attività professionale”. Pertanto, applicando tale principio al caso specifico, il Giudice di 2° Grado ha riconosciuto la specificità della professione della ricorrente. La Corte Tributaria Lombarda, infatti, riferendosi alla influencer, ha rilevato che:

la stessa non si limita a svolgere una semplice attività di giornalista ma è una influencer nel campo dell’immagine e della moda, di conseguenza che anche il vestiario utilizzato è parte integrante del personaggio e dell’immagine che viene professionalmente spesa.

L’acquisto di Abbigliamento di Lusso È Spesa Necessaria Per la Fashion Influencer

In questo contesto, l’acquisto di abbigliamento di lusso è stato ritenuto “una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata”. Pertanto, la Corte ha riconosciuto la deducibilità dei costi per l’acquisto di vestiario e la corrispondente detraibilità dell’IVA.

Tuttavia, considerando che “non risulta fornita adeguata prova dell’uso esclusivo dei capi d’abbigliamento acquistati in collegamento a specifici eventi cui la Ricorrente_1 ha partecipato, se ne deve considerare un uso promiscuo”. Di conseguenza, la deducibilità è stata limitata al 50%, in conformità con l’art. 54 TUIR. Diversamente, in relazione alle “spese per viaggi, amministrative e servizi”, la Corte ha confermato il diniego di deducibilità. A tal riguardo, infatti, il giudice lombardo ha ritenuto che “le ragioni addotte dall’Ufficio circa la genericità dei documenti comprovanti tali spese che non permettono in alcun modo di ricondurle all’attività svolta dalla contribuente sono pienamente condivisibili”.

L’Influencer Deve Far Tesoro Della Sentenza Per Evitare Accertamenti Dell’Agenzia Delle Entrate

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Questa sentenza offre importanti spunti di riflessione per la fashion influencer. E, più in generale, per gli influencer lavoratori autonomi. 

In primo luogo, dimostra che, in determinate circostanze e per professioni particolari, costi come quelli per l’abbigliamento di lusso possono essere riconosciuti come inerenti all’attività professionale e quindi deducibili, superando una visione più restrittiva.

In secondo luogo, la sentenza evidenzia come la deducibilità possa essere solo parziale in caso di “uso promiscuo” dei beni, come previsto dall’art. 54 TUIR. La CGT di 2° della Lombardia, infatti, sottolinea che, per aspirare alla deducibilità integrale dei costi dai redditi prodotti dall’influencer, quest’ultimo deve fornire la prova di un uso esclusivamente professionale dei beni/servizi acquistati. Infine, la decisione ribadisce un principio cardine: l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente. La mancata dimostrazione di una specifica connessione tra le spese diverse dall’abbigliamento e l’attività professionale ha infatti determinato la conferma della loro indeducibilità. Per il futuro, l’influencer dovrà quindi porre particolare attenzione alla documentazione delle spese, assicurandosi che sia inequivocabilmente dimostrato il nesso di inerenza con la sua attività professionale, per poter beneficiare pienamente delle deduzioni ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione ai fini IVA.

Diagramma sulla deducibilità dei costi dai redditi prodotti dall'influencer lavoratore autonomo: principio di inerenza, uso esclusivo vs promiscuo e onere della prova (Art. 54 TUIR).
Avv. Matteo Allegretti – Copyright © – Riproduzione riservata

Come dimostrato dalla sentenza sopra esaminata, in tema di deducibilità e detraibilità dei costi, alcuni principi che la Cassazione ha stabilito per le attività d’impresa, sono altresì pienamente applicabili alle attività di lavoro autonomo. Tuttavia, quello della deducibilità e detraibilità dei costi per l’impresa è un tema più complesso. Un tema che deve essere considerato ogni volta in cui, per le ragioni illustrate nei precedenti paragrafi, i redditi prodotti dall’influencer devono essere considerati redditi d’impresa.

Deducibilità E Detraibilità Dei Costi Quando i Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono D’Impresa

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L’influencer che produce redditi d’impresa dovrà osservare requisiti di deducibilità dei costi maggiori e più complessi rispetto a quelli che dovrà osservare un’influencer che produce redditi di lavoro autonomo. Lo stesso discorso vale per la detraibilità ai fini IVA dei medesimi costi. Più precisamente, ci si riferisce alla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti ai quali i costi si riferiscono. Per un approfondimento sul tema, si rimanda alla lettura dell’articolo Deducibilità dei costi per l’impresa. Lo stesso tema è stato affrontato nei seguenti 2 interventi che ho svolto alla trasmissione “Che impresa!”:

  • nel primo, svolgo alcune considerazioni introduttive sul reddito d’impresa e sulla relativa deducibilità dei costi;
  • nel secondo, invece, illustro i n. 4 requisiti di deducibilità che i costi devono possedere affinché possano essere legittimamente dedotti dal reddito d’impresa (art. 109, TUIR).


Violazioni Tributarie Commesse Dall’Influencer

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Come accennato, inesattezze, omissioni e/o ritardi, possono portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante notifica all’influencer di un avviso di accertamento. Con tale atto impositivo, l’Ufficio recupera i tributi non versati sui redditi prodotti dall’influencer e irroga le sanzioni derivanti dalla accertata violazione della normativa tributaria. Si tratta di sanzioni economiche potenzialmente molto rilevanti. Come tali, possono anche compromettere irrimediabilmente l’attività economica dell’influencer. Questo, nel “migliore dei casi”. Sì, perché, per quanto potenzialmente molto rilevanti, si tratta pur sempre di sanzioni amministrative, conseguenti a illeciti di natura amministrativa, qual è quella tributaria. Una volta pagati gli importi indicati nell’avviso di accertamento, l’illecito tributario può considerarsi definitivamente risolto, senza ulteriori conseguenze.

Tuttavia, possono configurarsi scenari più complicati…

La Omessa, Infedele o Fraudolenta Dichiarazione Dei Redditi Prodotti Dall’Influencer Sono Reati Tributari

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Nel “peggiore dei casi”, infatti, l’influencer poco accorto potrebbe aver commesso “anche” illeciti penali. Ci si riferisce ai reati tributari previsti e disciplinati dal D.Lgs. 74/2000. Ad esempio, si pensi: al Reato di Omessa Dichiarazione, al Reato di Dichiarazione Fraudolenta, al Reato di Omesso Versamento di IVA, al Reato di Dichiarazione Infedele.

In tutti i casi di reati tributari, l’influencer, oltre alla citata sanzione amministrativa indicata nell’avviso di accertamento, subisce anche la sanzione penale, consistente nella reclusione. Tuttavia, sebbene accertato, Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento integrale del debito tributario. Per debito tributario, ci si riferisce alle somme indicate nell’avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate ha emesso a seguito della omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione dei redditi prodotti dall’influencer. Tale causa di non punibilità, tuttavia, è applicabile solo al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla normativa penale tributaria.

Dai rilievi sin qui svolti, il content creator avrà ormai chiaro un dato. La corretta identificazione, contabilizzazione, determinazione e tassazione dei redditi prodotti dall’influencer, rappresentano operazioni delicate e complesse. Tale complessità deriva dal livello estremamente tecnico della normativa tributaria che regolamenta le predette operazioni. La delicatezza, invece, deriva dalle conseguenze potenzialmente devastanti per l’influencer, nel caso in cui dette operazioni venissero omesse o venissero eseguite non correttamente. È quindi di fondamentale importanza che l’influencer si avvalga sempre del supporto tecnico di un professionista specializzato in diritto tributario. E ciò, sia per evitare le problematiche sopra evidenziate e sia al fine di massimizzare i risultati economici della propria attività online.

Conclusioni

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L’identificazione e corretta qualificazione giuridica dei redditi prodotti dall’influencer, sono operazioni che implicano valutazioni tecniche complesse. Esse richiedono un’attenta analisi delle concrete modalità di svolgimento dell’attività e a che livello questa viene svolta. Abbiamo visto infatti che, al variare delle modalità di svolgimento dell’attività del content creator, può variare la categoria dei redditi prodotti dall’influencer. Peraltro, lo stesso influencer, in fasi diverse del suo percorso di crescita professionale, può generare redditi appartenenti a categorie diverse. E redditi di categorie diverse, possono richiedere diverse modalità di contabilizzazione, determinazione, dichiarazione e tassazione. D’altra parte, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dedica a ciascuna delle 6 categorie di redditi previste, una sua specifica normativa.

E se tale normativa non viene rispettata, l’influencer contribuente può incorrere in pesanti contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. E nelle ipotesi peggiori, la condotta dell’influencer potrebbe anche integrare la commissione di reati tributari, ossia, illeciti non più solo tributari, bensì penali-tributari. Con ricadute a livello di immagine spesso irreparabili. Come osservato, le contestazioni possono derivare anche da parte dell’INPS e/o dall’ENASARCO, se le violazioni sono altresì di carattere contributivo e previdenziale. Criticità come quelle appena accennate, da un lato possono compromettere irrimediabilmente le prospettive future dell’influencer. Dall’altro lato, invece, rischiano altresì di vanificare del tutto il successo finanziario e reputazionale faticosamente conseguito sino a quel momento.

Evitare le Criticità E Massimizzare i Redditi Prodotti Dall’Influencer

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Le criticità evidenziate dimostrano l’importanza fondamentale di un’attenta pianificazione fiscale, contributiva e societaria fin dalle prime fasi dell’attività. Una corretta impostazione non solo mira a prevenire le complesse problematiche descritte, garantendo la piena conformità normativa, ma consente anche di strutturare l’attività in modo fiscalmente efficiente. In tale contesto, una consulenza legale e tributaria specialistica diviene uno strumento strategico per proteggere i risultati economici conseguiti e supportare la crescita sostenibile del business dell’influencer o dell’eventuale relativa società. D’altra parte, come mostrano i dati statistici, quello dell’influencer marketing è un settore in costante e vertiginosa crescita, un fenomeno che attira inevitabilmente anche una crescente attenzione da parte delle autorità fiscali e previdenziali, come recenti casi di risonanza mediatica hanno evidenziato.

Lo Studio Legale Tributario Allegretti vanta una consolidata esperienza nell’assistere professionisti e società operanti nel settore digital e dei media, fornendo supporto mirato e altamente qualificato nella gestione degli aspetti fiscali, contributivi, contrattuali e societari. Tale specializzazione nell’assistenza alle imprese, sia in ambito nazionale che internazionale, ci permette di affiancare efficacemente sia l’influencer che opera come persona fisica, sia le strutture societarie più complesse, assicurando soluzioni personalizzate per ogni fase del percorso professionale.

Inoltre, nel caso in cui l’influencer abbia ricevuto una contestazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (es., avviso di accertamento), lo Studio Legale Tributario Allegretti è altamente specializzato nell’assistenza e difesa tributaria, sia nella fase amministrativa (precontenziosa) sia nell’ambito del contenzioso tributario vero e proprio.

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Avv. Matteo Allegretti, PhD

L'immagine ritrae l'Avv. Matteo Allegretti, Avvocato Cassazionista e Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal CNF). Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', nonché collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) e membro delle commissioni d'esame. Autore di pubblicazioni su Riviste scientifiche di Classe A, è stato consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze) e oggi consulente legale di primarie società nazionali e multinazionali. Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti, con sede a Roma (Circonvallazione Clodia, 15).

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Avvocato Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal Consiglio Nazionale Forense).

Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove è altresì componente delle commissioni esaminatrici agli esami di Diritto Tributario.

È autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche di Classe A

Già consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze), è consulente legale di importanti società nazionali e di multinazionali.

Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti (Roma – Circonvallazione Clodia, 15).

Contatti:
– email: avv.matteoallegretti@gmail.com
– tel.: 328.8674.989
Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/avv-matteoallegretti

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Note

(1) Boria, Il Sistema Tributario, UTET, Torino, 2008, nonché, Il Sistema dei Tributi, Giappichelli, Torino, 2018.

(2) A. Magliaro e S. Censi, E ora gli influencer sono anche agenti di commercio? Le multiformi sfaccettature delle attività di Content Creator, YouTuber, Instagrammer, TikToker ecc. e le conseguenti molteplici qualificazioni reddituali, 13 Febbraio 2025, in Riv. tel. dir. trib., Fasc. n. 1/2025 (semestrale).

(3) La Corte di Cassazione ha definito imprese ausiliarie “quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l’oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l’impresa esercente l’ attività, ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività , di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall’altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all’ attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione” (Cass. 28 maggio 2003, n. 8485).

(4) Ex multis, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12108/2009. Più recentemente, vedi Cassazione, ordinanze n. 13893/2024 e n. 13095/2022.

Documenti Allegati

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Tribunale di Roma – Sentenza n. 2615/2024

Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Lazio – Sentenza 4562/14/2024

Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Lombardia – Sentenza n. 468/2024

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