Influencer e Agenzia delle Entrate

Nell’era digitale, la figura dell’influencer è diventata centrale nelle strategie di marketing aziendali e nella comunicazione online. Questi creatori di contenuti digitali, grazie alla loro capacità di influenzare le decisioni di acquisto e di aggregare vaste comunità online, generano un significativo volume d’affari. Un influencer “affermato” a livello nazionale e/o internazionale, infatti, può agevolmente ricavare dalla propria attività importi che possono andare da alcune centinaia di miglia di euro a diversi milioni di euro all’anno. Parallelamente alla crescita esponenziale del settore, cresce anche l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti degli influencer. L’obiettivo è quello di garantire la corretta applicazione delle normative fiscali.

Questo articolo tratta del rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate, un binomio sempre più sotto i riflettori della cronaca giuridico-economica. In particolare, svolgeremo alcune considerazioni sulle normative fiscali applicabili, gli obblighi dichiarativi, i controlli in atto e le strategie per una corretta gestione fiscale dell’attività di influencer. E il primo soggetto che dovrebbe prestare attenzione agli argomenti che seguono è l’influencer stesso. Invero, se egli saprà combinare le proprie capacità e passioni per il settore che coltiva con il rispetto delle normative legali e tributarie, si assicurerà un futuro potenzialmente molto florido da un punto di vista economico e di immagine. Al contrario, l’influencer che trascurerà tali aspetti, rischia di andare incontro a conseguenze disastrose.

L'immagine evoca il rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate. Si vedono infatti molte persone intente a navigare su internet.

INDICE

Considerazioni Introduttive

Inquadramento fiscale degli influencer

La dimensione internazionale degli influencer e l’inquadramento previdenziale

Avv. Matteo Allegretti, PhD

Considerazioni Introduttive

Il Crescente interesse dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza verso gli Influencer

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Già in tempi recenti, l’Agenzia delle Entrate aveva puntato i riflettori sui gamer influencer. Indagini mirate avevano preso di mira i loro guadagni da canali social dedicati al gaming. Le attività di marketing legate ai videogame erano sotto controllo fiscale. Furono scoperti compensi non dichiarati per 1,2 milioni di euro, segnale di un crescente interesse dell’Agenzia delle Entrate verso gli influencer. Successivamente, la Guardia di Finanza di Bologna ha intensificato i controlli tra fine 2022 e 2023. L’operazione portò al recupero di 11 milioni di euro da quattro influencer bolognesi e cinque digital creator. Tra essi, rientravano “sex workers” attivi su piattaforme come OnlyFans ed Escort Advisor. Le indagini rivelarono evasione fiscale legata a post social, sponsorizzazioni e contenuti per adulti. A tali vicende hanno dedicato spazio noti quotidiani economico-politico-finanziari.

Il Codacons, in un articolo del 28/09/24, denunciò pubblicamente il settore degli influencer come “opaco e poco trasparente”. Fu evidenziato un giro d’affari di 348 milioni di euro solo in Italia nel 2023. L’associazione presentò esposti alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, sollecitando accertamenti fiscali per noti influencer . Questa maggiore attenzione ha portato l’Agenzia delle Entrate e la GdF ha siglare un “memorandum operativo congiunto”. Si tratta di un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale in questo crescente settore. I 2 enti vogliono garantire che anche i redditi generati online siano correttamente dichiarati e tassati. Così come dovrebbe accadere per qualsiasi altra attività economica.

Il “Memorandum Operativo Congiunto”: La GdF interviene nel rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate

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L'immagine riguarda il "Memorandum Operativo Congiunto" tra Agenzia delle Entrate e GdF. Il documento riguarda la tassazione degli Influencer e, quindi, il rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate.

La collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza (GdF) si basa sull’analisi incrociata di dati provenienti da diverse fonti. Vengono esaminate le informazioni disponibili nelle banche dati di entrambi gli enti. I dati vengono acquisiti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. I 2 enti attingono alle informazioni reperite online, inclusi i social media. Un focus particolare è posto sulla sproporzione tra i redditi dichiarati dagli influencer, il numero di follower o visualizzazioni sui loro canali e il loro tenore di vita, o la disponibilità di beni di lusso.

Esempio

Uno YouTuber che:

  • da un lato, non dichiari redditi al fisco o dichiari entrate molto esigue e
  • dall’altro lato, sia titolare di un canale YouTube dove:
    • vanta centinaia di migliaia di iscritti, visualizzazioni e/o abbonati
    • sponsorizza diversi beni e servizi e/o le aziende che li offrono
    • mostra il possesso, la disponibilità e/o l’utilizzo di beni mobili (abiti e accessori costosi, supercar, imbarcazioni, gioielli, ecc…) e/o immobili (ville, appartamenti, ecc…)
    • fa sfoggio di uno stile di vita “altolocato” (es.: cene in ristoranti costosi, frequentazione di locali esclusivi, diversi viaggi in aereo, ecc…)

…qualche dubbio all’Amministrazione finanziaria (i.e., Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) lo fa sorgere!

La “sproporzione” tra quanto mostrato sulle piattaforme online (YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans, Escort Advisor, ecc…) e quanto dichiarato, fa sorgere il dubbio. E il dubbio porta alla verifica fiscale.

Le attività ispettive possono includere accessi, ispezioni, verifiche, acquisizione di documentazione e indagini finanziarie. Ciò sia sul lato delle imposte sui redditi (artt. 32 e 33, DPR 600/’73) e sia sul lato dell’IVA (artt. 51 e 52, DPR 633/’72). La Guardia di Finanza, inoltre, verifica il rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali, diritto d’autore, tutela dei marchi e divieto di pubblicità occulta. La GdF, quindi, amplia il raggio dei controlli oltre gli aspetti puramente fiscali. L’obiettivo è un controllo a 360 gradi sull’attività degli influencer, per garantire la legalità e la trasparenza nel settore.

Il piano d’azione congiunto: il metodo dell’incrocio dei dati “piattaforme/dichiarazione”

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Il metodo dell'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione con quelli presenti sulle piattaforme online, caratterizzerà il rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate. L'incrocio verrà svolto dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza

Il piano d’azione congiunto tra Agenzia delle Entrate e GdF consiste nei seguenti passaggi:

  1. Raccolta
  2. Incrocio
  3. Ispezione
  4. Verifiche extrafiscali
  5. Inquadramento normativo del reddito dell’influencer

Esaminiamo tali fasi più nel dettaglio.

Raccolta

Prima di tutto, si effettuerà la raccolta di tutti i dati disponibili online sull’influencer. Verrà quindi esaminata la sua “presenza” sui social media. Saranno considerati vari canali riconducibili a diversi siti internet e social, anche con sede all’estero.

Incrocio

Secondariamente, si eseguirà l’incrocio dei dati raccolti con quelli presenti nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e della GdF. Verrà prestata particolare attenzione alle agenzie che rappresentano i creator e all’eventuale sproporzione emergente:

  • tra quanto mostrato nei contenuti pubblicati sulle varie piattaforme: numero di follower, visualizzazioni, iscritti, disponibilità finanziarie, possesso di beni, viaggi, sponsorizzazioni, ecc…
  • e quanto invece indicato dall’influencer nella propria dichiarazione dei redditi, sia in termini di compensi e sia in termini di costi;

Ispezione

Se l’incrocio avrà fatto emergere una reale sproporzione, verranno disposte verifiche, acquisizione di documenti e indagini finanziarie sull’influencer. Tali attività ispettive verranno svolte in modo coordinato tra Agenzia delle Entrate e GdF.

Verifiche extrafiscali

Nell’ambito degli accessi, ispezioni e verifiche disposte, la Guardia di Finanza può eseguire indagini extrafiscali. La GdF, infatti, potrà verificare il rispetto:

  • della privacy (trattamento dei dati personali dei follower);
  • del diritto d’autore (contenuti postati sui social e tutela dei marchi);
  • del divieto di pubblicità occulta (Dlgs 208/2021). Le comunicazioni commerciali, infatti, devono essere chiaramente riconoscibili, pena l’applicazione di sanzioni da parte dell’Agcom.

Inquadramento normativo del reddito dell’influencer

Infine, si procederà all’inquadramento normativo del reddito dell’influencer. Quindi, l’eventuale reddito non dichiarato dall’influencer ed emerso a seguito delle predette fasi di “raccolta, incrocio e ispezione”, verrà ricondotto ad una delle 6 categorie di reddito previste dall’art. 6 TUIR. A tal riguardo, verranno considerati il tipo di attività svolta e la forma giuridica (lavoratore autonomo o società di capitali). In linea generale, si potranno configurare 3 ipotesi:

  1. Redditi diversi (attività promozionale occasionale);
  2. Redditi da lavoro autonomo (attività abituale, anche non esclusiva). A tal proposito, si rimanda a quanto si dirà in seguito a proposito del c.d. Caso Ronaldo;
  3. Redditi d’impresa (attività abituale e organizzata come impresa commerciale).

Dal “mega influencer” al “nano influencer”. Le dimensioni contano nel rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate

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Esistono diverse tipologie di influencer, classificabili in base al numero di follower e ad altre caratteristiche distintive:

  • in primo luogo, abbiamo i “mega influencer”, che vantano oltre 1 milione di follower. Spesso sono celebrità o personaggi famosi del web;
  • poi vengono i “macro influencer”, che hanno un seguito tra 100.000 e 1 milione di persone. Si configurano come esperti in un settore specifico;
  • al terzo posto ci sono i “micro influencer” che vantano tra 10.000 e 100.000 follower. Il loro pubblico è più ristretto ma molto coinvolto. Il minor numero di follower è a volte il naturale riflesso della nicchia di mercato estremamente specialistica in cui operano;
  • alla fine troviamo i “nano influencer” con meno di 10.000 follower. Si caratterizzano per una profonda specializzazione in una nicchia di mercato estremamente ristretta.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione dei report e delle classifiche elaborate dall’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing (ONIM).

Questa classificazione per follower è rilevante anche per le strategie di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto, di regola, a maggiori follower corrispondono maggiori visualizzazioni, sponsorizzazioni, abbonati/iscritti ai canali YouTube, social, ecc…che a loro volta potrebbero corrispondere a maggiori entrate economiche per l’influencer, il quale, su tali entrate, dovrebbe pagare le imposte.

La Direttiva DAC7: I Gestori delle Piattaforme Online comunicano i Compensi degli Influencer all’Agenzia delle Entrate

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Direttiva DAC7: i gestori delle piattaforme di e-commerce dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati reddituali degli influencer

Un ulteriore elemento che rafforza il controllo fiscale sugli influencer è l’introduzione in Italia del Dlgs n. 32/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2021/514/UE (DAC7). Questa normativa impone ai gestori delle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che vendono beni o servizi tramite le stesse piattaforme. Gli influencer, che quasi sempre utilizzano piattaforme online per promuovere prodotti e servizi, rientrano pienamente nel campo di applicazione della DAC7.

I gestori delle piattaforme e-commerce, quindi, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni dettagliate sugli influencer che vi operano, inclusi i compensi percepiti. Questo flusso informativo automatizzato facilita notevolmente l’attività di controllo del Fisco, rendendo più difficile l’occultamento di redditi da parte degli influencer. La DAC7, pertanto, rappresenta un punto di svolta nella lotta all’evasione fiscale nel settore digitale e impone una maggiore trasparenza nel rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

Per completezza, si rappresenta che è stata emessa la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8). Essa, in particolare, introduce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per i fornitori di servizi di criptovalute.

Inquadramento fiscale degli influencer

Il Quadro Normativo Fiscale per gli Influencer in Italia: Influencer e Agenzia delle Entrate tra Imposte Dirette e Indirette

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Al tempo in cui si scrive, nella normativa fiscale italiana, manca una disciplina specifica e organica per gli influencer. In altri termini, manca un testo unico, una sua sezione o un solo articolo espressamente dedicati alla “Tassazione degli Influencer”.

Tuttavia, come direbbero al di là dell’Oceano Atlantico…Never say never.

È solo questione di tempo. Il settore della digital economy svilupperà gradualmente le sue “ramificazioni normative”. Anche nello specifico settore del Diritto Tributario. E su tale strato normativo si sedimenteranno giurisprudenza (di merito e di legittimità) e prassi amministrativa.

Ma qualche riferimento positivo appositamente dedicato agli influencer già esiste. Si tratta della Delibera 7/24/CONS dell’AGCOM: Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico.

Premesso quanto sopra, va tuttavia sottolineato un dato. I redditi prodotti dagli influencer sono pienamente soggetti a tassazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, applica le norme esistenti, interpretandole alla luce delle peculiarità di questa nuova professione. È fondamentale, quindi, analizzare il quadro normativo vigente per comprendere come si articola il rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate:

  • sia in termini di imposte dirette (IRPEF o IRES);
  • e sia in termini di imposte indirette (IVA).

Imposte Dirette: il Caso del Calciatore-Influencer e la Giurisprudenza. Un Precedente Rilevante nel Rapporto tra Influencer e Agenzia delle Entrate

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Ai fini delle imposte dirette, i compensi percepiti dagli influencer sono generalmente inquadrabili nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Salvo il caso in cui l’attività svolta dall’influencer sia organizzata in forma d’impresa e/o esercitata per il tramite di una società commerciale (es: SpA, Srl, Srls, Sas, SapA, ecc…). In queste ipotesi, infatti, l’influencer produrrebbe certamente redditi d’impresa (art. 55 TUIR).

La classificazione come redditi di lavoro autonomo deriva dalla natura professionale e abituale dell’attività di influencer, che consiste:

  • da un lato, nella gestione della propria immagine e
  • dall’altro lato, nella creazione di contenuti per promuovere prodotti o servizi.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Piemonte (CGT di 2° grado del Piemonte), con la Sentenza 219/2/2023, ha confermato questa interpretazione, sottolineando come:

l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’articolo 53, comma 1, Tuir.

Questa sentenza rappresenta, quindi, un importante precedente giurisprudenziale nel definire il trattamento fiscale degli influencer nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate. A seguire, esaminiamo più da vicino il caso e le motivazioni principali della pronuncia de quo.

Il c.d. Caso Ronaldo: l’Influencer produce redditi di lavoro autonomo

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La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, con la sentenza 219/2023, ha stabilità che l'Influencer calciatore produce redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR)

Il caso riguardava un appello contro il diniego di rimborso IRPEF relativo all’anno 2019, presentato da un noto calciatore portoghese di fama mondiale residente in Italia. L’atleta professionista, infatti, aveva optato per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui all’art. 24-bis del TUIR (flat tax per neo-residenti). La controversia verte sulla corretta qualificazione e localizzazione territoriale dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine del calciatore.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, aveva contestato l’applicazione del regime di flat tax per neo-residenti ai redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del calciatore influencer. Nel caso di specie, infatti, l’Ufficio aveva ritenuto tali redditi come prodotti in Italia e non all’estero. E proprio tale aspetto non rendeva possibile l’applicazione all’influencer calciatore del citato regime fiscale agevolativo.

La CGT di 2° grado del Piemonte ha confermato l’impostazione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate. Posizione che, peraltro, era già stata sposata in 1° grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. La Corte Piemontese, pertanto, ha ribadito che i redditi derivanti dalla gestione dell’immagine del calciatore, svolta in modo professionale e abituale, costituiscono redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia. Pertanto, tali redditi non possono beneficiare del regime di imposta sostitutiva per i redditi prodotti all’estero. La sentenza ha ribadito la natura di lavoro autonomo dell’attività di influencer e la sua rilevanza fiscale in Italia. Questo caso evidenzia l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza verso la corretta tassazione dei redditi degli influencer e l’importanza di una corretta qualificazione fiscale dell’attività.

Le Motivazioni Principali della “Sentenza Ronaldo”: una pronuncia destinata ad influire nei rapporti tra Influencer e Agenzia delle Entrate

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La Corte ha respinto l’appello del calciatore, confermando la sentenza di 1° grado. Le motivazioni della sentenza possono essere sintetizzate nei 5 punti seguenti.

1. Inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, lett. b, TUIR

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Prima di tutto, la Corte ha escluso che il diritto di immagine possa essere equiparato ai diritti di proprietà intellettuale, in quanto non costituisce il prodotto di un’opera dell’ingegno autonoma rispetto al suo creatore. Infatti, come si legge nella sentenza

È bensì vero, infatti, che il diritto d’immagine costituisce un diritto immateriale appartenente alla sfera personale ed esclusiva dell’individuo, ma ciò non autorizza certamente ad equipararlo, sotto il profilo fiscale, ai diritti appartenenti alla proprietà intellettuale

2. Inapplicabilità dell’art. 67, comma 1, lett. l, TUIR

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Secondariamente, la pronuncia ha chiarito che i redditi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine non possono essere considerati “redditi diversi”. Ciò in quanto l’attività di gestione dell’immagine è svolta con abitualità e professionalità. Tale attività rientra quindi nella definizione di lavoro autonomo. La sentenza sul punto rileva che:

È infatti da notare che, se è pur vero che la notorietà del personaggio origina (anche) dalla carriera sportiva inquadrata nel lavoro dipendente, nondimeno non trascurabile è il dato per cui la gestione del diritto di immagine è svolta dal signor Ricorrente_1 con i requisiti dell’abitualità e professionalità di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.

3. Qualificazione come reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR)

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In terzo luogo, la CGT di 2° grado del Piemonte ha ben inquadrato l’attività di gestione del diritto di immagine. Nel caso specifico, infatti, essa costituisce un’attività professionale autonoma, abituale e coordinata, finalizzata alla promozione e allo sfruttamento dell’immagine del contribuente. Inoltre, come si legge nella sentenza:

L’intensità, la complessità e l’articolazione delle varie attività svolte da Ricorrente_1 volte a mantenere (ed eventualmente migliorare) la propria visibilità planetaria, rende evidente il fatto che tali prestazioni sono tutt’altro che occasionali, risultando, anzi, abituali e svolte con carattere professionale, necessariamente inquadrabili in un lavoro di natura autonoma ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR.

4. Territorialità del reddito

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Peraltro, la sentenza evidenzia la mancata prova che l’attività sia stata svolta all’estero. Per la Corte ne consegue, quindi, l’applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. d, TUIR. Tale norma radica la produzione del reddito nel luogo in cui l’attività è esercitata. E nel caso di specie trattasi dell’Italia, dove il contribuente risiedeva e svolgeva la sua attività lavorativa. Sul punto, infatti, la CGT piemontese ha evidenziato che:

Circa il luogo ove tale attività è stata svolta nel 2019, è invero da notare che la parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo ad individuarlo in un luogo diverso rispetto a quello, Luogo_1 ove il sig. Ricorrente_1 risiedeva e svolgeva la sua attività lavorativa calcistica.

5. Inammissibilità della prova testimoniale

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Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta dal contribuente.

Schema della sentenza n. 219/2/2023 della CGT 2° grado del Piemonte: l’Influencer produce Redditi di Lavoro Autonomo (art. 53, comma 1, TUIR)

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I punti essenziali della sentenza n. 219/2023 della CGT di 2° del Piemonte (c.d. caso Ronaldo), possono essere illustrati nello schema seguente. Si tratta di un’importante pronuncia nell’ambito del rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

Per una migliore lettura dello schema, si consiglia di cliccare sull’immagine e ingrandirla quanto necessario.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, con la sentenza n. 219/2023, ha qualificato l'attività di sfruttamento del diritto d'immagine svolta dall'influencer calciatore (Ronaldo), come produttiva di redditi di lavoro autonomo. Tale sentenza è quindi destinata a influire sui rapporti tra Influencer e Agenzia delle Entrate

Determinazione del Reddito e Regimi Fiscali per gli Influencer nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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Il reddito imponibile per gli influencer, inquadrato come reddito di lavoro autonomo, si determina a norma dell’art. 54 del TUIR, ai sensi del quale:

Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività

Possono rientrare tra le spese deducibili, ad esempio, i costi per attrezzature tecnologiche, software, consulenze professionali, viaggi e, in parte, anche le spese per abbigliamento e rappresentanza. Purché inerenti all’attività e adeguatamente documentate. La deducibilità delle spese è un aspetto cruciale nella gestione fiscale del rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

Gli influencer possono optare per diversi regimi fiscali, tra cui:

  • Regime ordinario: prevede la tassazione IRPEF progressiva a scaglioni, con aliquote che vanno dal 23% al 43%, sulla base del reddito imponibile. Consente la deduzione integrale delle spese inerenti all’attività.
  • Regime forfettario: riservato a chi, nell’anno precedente, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 15% (o del 5% per i primi cinque anni in presenza di specifici requisiti) applicata su una base imponibile determinata forfettariamente, tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività (variabile a seconda del codice ATECO) ai ricavi conseguiti. Non consente la deduzione analitica dei costi. Per gli influencer, il coefficiente di redditività associato al codice ATECO 73.11.03 è del 78%.

La scelta del regime fiscale più appropriato dipende da diversi fattori, tra cui il volume di ricavi, la struttura dei costi e le prospettive di crescita dell’attività. Una corretta valutazione del regime fiscale è fondamentale per ottimizzare il carico fiscale nel rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

Imposte Indirette e Influencer: L’IVA e gli Obblighi nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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L’attività di influencer, se qualificata come lavoro autonomo, rileva anche ai fini IVA. Vediamo subito perché.

La Direttiva IVA 2006/112/CE, all’articolo 9, definisce soggetto passivo IVA:

chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica

E secondo la Direttiva tale “attività economica” include:

  • da un lato, “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività di professione libera o assimilate” e
  • dall’altro lato, “lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

In Italia, il DPR 633/1972 (Testo Unico IVA) recepisce tali principi. L’art. 4, infatti, stabilisce che “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva…” di attività commerciali o agricole, anche senza organizzazione d’impresa. Il successivo art. 5, invece, precisa che “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo…”.

Di conseguenza, l’influencer con migliaia di follower, attivo quotidianamente con sponsorizzazioni e pubblicità, svolge attività abituale e professionale. Questa attività può essere qualificata come soggetta ad IVA. Pertanto, per l’influencer è opportuna l’apertura di una posizione IVA con un codice Ateco adeguato, id est, quello indicato al paragrafo seguente.

Obblighi IVA e Codice ATECO per gli Influencer nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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L'INPS ha chiarito che il codice ATECO specifico per gli influencer è "73.11.03 - attività di influencer marketing". Ciò è importante ai fini dell'apertura della Partita IVA e per i rapporti con l'Agenzia delle Entrate

Gli influencer soggetti ad IVA devono:

  • Aprire una partita IVA con il codice ATECO specifico per gli Influencer. L’INPS, con la Circolare numero 44 del 19-02-2025, ha chiarito che a fare data dal 1° gennaio 2025, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03 – attività di influencer marketing. In precedenza, venivano utilizzati codici ATECO alternativi, come il 73.11.02 “Conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari” o il 74.90.99 “Altre attività professionali n.c.a.”.
  • Emettere fattura elettronica per i compensi percepiti, con applicazione dell’IVA ordinaria al 22%, salvo specifiche esenzioni o regimi speciali.
  • Tenere la contabilità IVA. Gli influencer devono registrare le fatture emesse e ricevute, liquidando periodicamente l’IVA.
  • Presentare le dichiarazioni IVA: Periodiche (trimestrali o mensili, a seconda del volume d’affari) e annuale.
  • Effettuare i versamenti dell’IVA dovuta, nei termini previsti dalla legge.

Il mancato rispetto degli obblighi IVA può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali. La corretta gestione degli adempimenti IVA è quindi cruciale nel rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

La dimensione internazionale degli influencer e l’inquadramento previdenziale

La Dimensione Internazionale della Tassazione degli Influencer e il Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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L’attività degli influencer spesso trascende i confini nazionali, con collaborazioni internazionali, follower provenienti da diversi paesi e piattaforme digitali globali. Questo scenario internazionale introduce ulteriori complessità nella tassazione degli influencer e nel loro rapporto con l’Agenzia delle Entrate.

Residenza Fiscale e Influencer: Criteri e Implicazioni nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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La residenza fiscale è un elemento fondamentale per determinare dove un influencer deve pagare le imposte sui redditi.

Ai fini delle imposte sui redditi (art. 2 TUIR), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili), soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • ha la propria dimora abituale in Italia
  • ha il domicilio, da intendersi come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le proprie relazioni personali e familiari, in Italia
  • è fisicamente presente in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno
  • è iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente, a meno che non sia in grado di dimostrare che tale iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva nel territorio dello Stato.

Peraltro, devono considerarsi residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Tali Stati o territori sono individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall’Italia, recano una disposizione che prevede espressamente il frazionamento dell’anno d’imposta in caso di trasferimento del domicilio da uno Stato all’altro nel corso dell’anno (c.d. split year clause).

Un influencer fiscalmente residente in Italia è soggetto a tassazione in Italia per tutti i redditi prodotti, ovunque nel mondo (c.d. Worldwide Taxation Principle). La determinazione della residenza fiscale è quindi un passaggio preliminare essenziale per definire gli obblighi fiscali nel rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate.

L’Influencer a Livello Internazionale: le Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni per Evitare la Tassazione Multipla nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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In tema di tassazione internazionale degli influencer, devono considerarsi le Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni

Quando un influencer opera a livello internazionale, può essere soggetto a tassazione in più paesi. Per evitare la doppia imposizione, l’Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con numerosi Stati. Si tratta di trattati internazionali bilaterali che stabiliscono criteri per ripartire la potestà impositiva tra i paesi coinvolti. Tali convenzioni, inoltre, prevedono meccanismi per eliminare o ridurre la doppia imposizione, come il credito d’imposta o l’esenzione.

L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni è complessa e richiede un’analisi specifica del caso concreto. Devono essere considerati, infatti, la tipologia di reddito percepito, il paese di residenza fiscale e il paese in cui è prodotta la fonte di reddito. Una corretta applicazione delle convenzioni è fondamentale per gestire la tassazione internazionale degli influencer nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate.

Consulenza Fiscale Internazionale per Influencer: la Chiave per la Conformità nel Rapporto con l’Agenzia delle Entrate

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La complessità della normativa fiscale, soprattutto in ambito internazionale, e la crescente attenzione dell’Agenzia delle Entrate, rendono fondamentale per gli influencer avvalersi di una consulenza fiscale specialistica. Un professionista specializzato in Diritto Tributario Internazionale può fornire un supporto prezioso per:

  • Analizzare la posizione fiscale specifica dell’influencer, considerando la residenza fiscale, la tipologia di attività svolta, le fonti di reddito e le collaborazioni internazionali.
  • Individuare il regime fiscale più appropriato, valutando i pro e i contro del regime ordinario, del regime forfettario e di eventuali regimi speciali.
  • Gestire gli adempimenti fiscali e contabili, dall’apertura della partita IVA alla fatturazione elettronica, dalle dichiarazioni fiscali ai versamenti delle imposte e dei contributi.
  • Pianificare la tassazione internazionale, applicando correttamente le convenzioni contro le doppie imposizioni e ottimizzando il carico fiscale a livello globale.
  • Assistere in caso di controlli fiscali, fornendo supporto nella gestione degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e nella predisposizione della difesa.

La consulenza fiscale internazionale rappresenta un investimento strategico per gli influencer, garantendo la conformità normativa, minimizzando i rischi fiscali e ottimizzando la gestione finanziaria dell’attività nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate.

Obblighi Previdenziali e Contributivi per gli Influencer

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Oltre agli obblighi fiscali, gli influencer sono anche soggetti ad obblighi previdenziali. La natura professionale e abituale dell’attività di influencer comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale competente e il versamento dei contributi previdenziali. Questo aspetto è spesso sottovalutato, ma è fondamentale per garantire la tutela previdenziale degli influencer e la conformità normativa nel rapporto con l’ente creditore. E quale è l’ente creditore al quale l’influencer dovrà versare i contributi previdenziali? La risposta è…dipende. Ogni caso è a se. Tale ente, infatti, potrebbe essere l’INPS o potrebbe essere l’ENASARCO. Occorre valutare la specifica attività svolta dall’influencer e le modalità con cui viene svolta. L’eventuale omesso rispetto degli obblighi contributivi dell’influencer e/o il suo incorretto inquadramento previdenziale, infatti, porterebbe a problematiche di vario tipo.

L’influencer, ad esempio, potrebbe ricevere la notifica di un avviso di addebito da parte dell’INPS o subire un’ispezione ad iniziativa dell’ENASARCO. In tali casi, ad esito del procedimento accertativo, i rispettivi enti potrebbero richiedere all’influencer il pagamento di importi anche molto elevati. Spesso si tratta di diverse migliaia di euro (a volte decine) a titolo di: (a) omessi/tardivi contributi previdenziali, (b) sanzioni per gli omessi/tardivi contributi e/o le omesse comunicazioni obbligatorie all’ente e (c) interessi sulle predette somme. E se tali importi non venissero pagati da parte dell’influencer (o da chi per lui), le somme verrebbero iscritte a ruolo, con l’aggiunta di maggiori sanzioni e interessi. Al content creator verrebbe quindi notificato un atto della riscossione (i.e., cartella di pagamento). A quel punto il rapporto sarà tra Influencer e Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il corretto inquadramento previdenziale degli Influencer

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Risulta quindi essenziale per gli influencer individuare il corretto inquadramento previdenziale. E si tratta di un’operazione tutt’altro che scontata. Solo secondo l’INPS, infatti, gli approcci percorribili possono essere diversi. E diversi gli adempimenti conseguenti. Occorre infatti considerare l’attività di creazione di contenuti digitali e le diverse figure professionali coinvolte, come influencer, youtuber e streamer.

Ad esempio, da un punto di vista previdenziale e contributivo, sarà fondamentale comprendere:

  • quando l’influencer rientra nel regime previdenziale dei lavoratori autonomi, richiedendo l’iscrizione alla Camera di Commercio o alla Gestione Separata INPS;
  • se si è in presenza di attività di impresa, oppure, di lavoratore autonomo professionale;
  • quando i content creator che realizzano contenuti pubblicitari sono considerati lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo di versamento dei contributi al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)
  • le ipotesi in cui si configura il digital marketing e in che modo andranno applicate le normative in materia di pubblicità;
  • quando l’influencer deve essere qualificato come agente di commercio;
  • ecc…

Diventa quindi essenziale per il blogger, lo streamer, il YouTuber, il TikToker, il creator di OnlyFans, il sex worker su Escort Advisor e via discorrendo, essere assistiti da un professionista qualificato. Ciò, come accennato, al fine di evitare eventuali future problematiche tra Influencer e Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La Sentenza del Tribunale di Roma e l’Assimilazione degli Influencer agli Agenti di Commercio

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La recente sentenza n. 2615/2024 del Tribunale di Roma ha sollevato un’interessante questione sull’inquadramento previdenziale degli influencer. La pronuncia, infatti, ha assimilato l’attività di influencer a quella di agente di commercio (art. 1742, comma 1, c.c.). Ma ciò, nella specifica ipotesi in cui l’attività di influencer viene svolta in modo continuativo e retribuita in funzione delle vendite realizzate. Questa assimilazione comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli agenti di commercio e il versamento dei relativi contributi.

La vicenda

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La vicenda ha avuto origine da un accertamento ispettivo a carico di un’azienda di vendita online di integratori alimentari. Al fine di promuovere la vendita dei suoi prodotti, l’azienda si avvaleva di influencer, i quali svolgevano l’attività di promozione attraverso social e varie piattaforme online. I rapporti tra l’azienda e gli influencer erano regolati da contratti di influencer marketing. L’accertamento ispettivo, avendo qualificato gli influencer quali agenti di commercio, richiedeva all’azienda rilevanti somme. Si trattava di importi a titolo di omessi contributi all’ENASARCO, omessi contributi di indennità di fine rapporto al al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), sanzioni per le omesse comunicazioni obbligatorie all’ENASARCO relative ai rapporti di agenzia, oltre a interessi.

La decisione del Tribunale di Roma

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2615/2024 del 4 marzo 2024, ha accolto la tesi di Enasarco, stabilendo che l’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione ENASARCO dopo l’accertamento ispettivo. Il Tribunale ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento dei contributi omessi. Si tratta dell’azienda che si avvaleva degli influencer per promuovere la vendita online dei propri prodotti. È tale società, infatti, che avrebbe dovuto versare all’ENASARCO i contributi previdenziali degli influencer, trattenendoli dalle provvigioni ad essi spettanti per le vendite procurate.

Gli aspetti rilevanti della motivazione della sentenza

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In primo luogo, il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’evoluzione dei tempi e l’emersione della figura dell’influencer. La Corte territoriale evidenzia l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita. Si riferisce ai social network (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ecc…) e le varie piattaforme online, dotate al loro interno, di un’apposita area di messagistica e/o destinata ai commenti (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ecc…). Tali social e piattaforme hanno modificato le modalità di interazione tra consumatori e prodotti/servizi. In questo contesto, la figura dell’influencer emerge come un nuovo “potentissimo” strumento di cui le aziende possono avvalersi per promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi.

Oltre a ciò, come accennato, il Tribunale qualifica influencer come agente di commercio. Ma ciò, solo al ricorrere di indizi idonei a dimostrare gli elementi di stabilità e continuità nell’attività di promozione. Nel caso specifico, sono stati considerati la durata pluriennale della collaborazione e la stabilità dell’incarico.

In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nel caso sottoposto al suo vaglio, l’attività svolta dall’influencer non si limitava alla semplice pubblicità. Essa, infatti, integrava una vera e propria attività promozionale delle vendite. L’utilizzo di un codice sconto personalizzato ha permesso di considerare gli ordini come direttamente procurati dall’influencer, configurando un’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di contratti.

Infine, il Tribunale ha ritenuto che la “comunità dei follower” dell’influencer rappresentasse una “zona determinata” in cui l’attività doveva essere espletata. Tale comunità, in altri termini, viene equiparata alla “zona dell’agente” ex art. 1742, comma 1, c.c.

Una sentenza importante sia per gli influencer e sia per le aziende che se ne avvalgono

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La sentenza in esame rappresenta un rilevante precedente in tema di corretto inquadramento previdenziale degli influencer. I principi evidenziati della pronuncia dovranno essere attentamente considerati:

  • sia dagli influencer e
  • sia dalle aziende che si avvalgono di influencer per promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi.

E ciò, al fine di evitare eventuali criticità future tra influencer e Agenzia delle Entrate – Riscossione e/o tra quest’ultima e le aziende che si avvalgono dei medesimi influencer.

Sanzioni e Conseguenze degli Accertamenti Fiscali per gli Influencer

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Il rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate può andare incontro a criticità di vario tipo. Ciò accade quando l’influencer non adempie correttamente i propri obblighi fiscali. In questo caso l’Agenzia delle Entrate può notificare all’influencer un avviso di accertamento, eventualmente preceduto da un invito a fornire chiarimenti, informazioni e/o documenti. Con la notifica dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera le imposte evase, richiedendo il pagamento delle imposte non versate (IRPEF, IVA, etc.), maggiorate di interessi di mora;
  • applica sanzioni amministrative per omesso o tardivo versamento delle imposte, infedele dichiarazione, omessa fatturazione, etc. Le sanzioni possono essere significative e arrivare anche al 240% dell’imposta evasa nei casi più gravi;
  • effettua segnalazioni alla Procura della Repubblica per l’applicazione di sanzioni penali. Si tratta di quelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sospetti che le violazioni tributarie accertate siano di tale entità e/o gravità da integrare anche uno o più reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (c.d. Legge sui Reati Tributari). Per un approfondimento sul tema, si rimanda alla lettura degli articoli: Dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000), Reato di omesso versamento di IVA, Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento e Interconnessione del diritto tributario

La tax compliance, ovvero il rispetto spontaneo degli obblighi fiscali, è quindi fondamentale per evitare problematiche tra influencer e Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

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Il rapporto tra influencer e Agenzia delle Entrate è un tema complesso e in continua evoluzione. La crescente attenzione del Fisco, l’introduzione di nuove normative come la DAC7 e la complessità della tassazione internazionale richiedono una gestione fiscale attenta e consapevole da parte degli influencer. Questo articolo ha fornito una panoramica del quadro normativo, degli obblighi, dei controlli e delle strategie per una corretta gestione fiscale. La chiave per navigare in modo sicuro nel “mare della digital economy” risiede nella trasparenza, nella tax compliance e, soprattutto, nell’affidarsi a una consulenza legale tributaria specializzata. Solo in questo modo gli influencer possono operare nel rispetto della legge, evitare sanzioni e concentrarsi sullo sviluppo della propria attività digitale, costruendo un rapporto sereno e trasparente con l’Agenzia delle Entrate. Analoghe considerazioni valgono per le aziende che si avvalgono di questo “potentissimo” strumento per promuovere il proprio brand.

Seguire il corretto comportamento fiscale e previdenziale, risulta quindi cruciale sia per gli influencer e sia per le aziende che se ne avvalgono per promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi. Alla base, tuttavia, deve prima esserci la corretta regolamentazione contrattuale tra questi 2 soggetti, sempre più protagonisti dell’attuale scenario economico. Ignorare fisco e previdenza significa rischiare sanzioni severissime e compromettere il proprio business digitale…e non solo!

Lo Studio Legale Tributario Allegretti offre agli influencer e alle aziende che si avvalgono di influencer, assistenza e consulenza legale, tributaria e contabile di elevata specializzazione. Sia a livello nazionale che internazionale.

Copyright © – Riproduzione riservata

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Avv. Matteo Allegretti, PhD

L'immagine ritrae l'Avv. Matteo Allegretti, Avvocato Cassazionista e Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal CNF). Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', nonché collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) e membro delle commissioni d'esame. Autore di pubblicazioni su Riviste scientifiche di Classe A, è stato consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze) e oggi consulente legale di primarie società nazionali e multinazionali. Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti, con sede a Roma (Circonvallazione Clodia, 15).

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Avvocato Specialista in Diritto Tributario, Doganale e della Fiscalità Internazionale (titolo conferito dal Consiglio Nazionale Forense).

Dottore di Ricerca (Ph.D.), Cultore della Materia e Docente in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario (Prof. Pietro Boria) presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove è altresì componente delle commissioni esaminatrici agli esami di Diritto Tributario.

È autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche di Classe A

Già consulente giuridico presso la Camera dei Deputati – VI Commissione (Finanze), è consulente legale di importanti società nazionali e di multinazionali.

Fondatore dello Studio Legale Tributario Allegretti (Roma – Circonvallazione Clodia, 15).

Contatti:
– email: avv.matteoallegretti@gmail.com
– tel.: 328.8674.989
– Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/avv-matteoallegretti

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Documenti Allegati

Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte – Sentenza 219/2/2023

INPS – Circolare n. 44 del 19-02-2025

 

Sitografia

https://www.normattiva.it

https://codacons.ithttps://www.inps.it

https://european-union.europa.eu

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp

https://www.gazzettaufficiale.it

http://www.giustizia-tributaria.it

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/giurisprudenza-tributaria

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