Notifica provata con la CAD…Le Sezioni Unite!

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).

Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CAD .

Ciò, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.

In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021 (1).

Per una migliore comprensione della sentenza in argomento, si consiglia di leggere prima l’articolo Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Esaminiamo insieme i punti più interessanti della pronuncia in commento.

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Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

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