La Corte di Cassazione sulla prescrizione della cartella di pagamento, con l’ordinanza n. 10025/2019, ribadisce la prescrizione quinquennale. Viene in tal modo confermato il principio di diritto già delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 . Si riporta qui di seguito il testo della pronuncia Per approfondire il tema, leggi l’ordinanza n. 7409/2020 e il suo commento Cartella di pagamento: prescrizione di 5 anni |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 10025 del 10/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/04/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 10/04/2019), n.10025
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26891-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIME’ITI;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 463/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SPENA FRANCESCA.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 18 aprile- 4 maggio 2017 numero 463 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, che aveva accolto l’opposizione proposta da A.G. nei confronti di EQUITALIA CENTRO S.p.A. di S.C.C.I. spa e dell’INPS per l’impugnazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa per il recupero di contributi relativi all’anno 2002 ed assuntamente non notificata;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la cartella era stata notificata ma che all’esito della notifica era decorso il termine quinquennale di prescrizione, che restava applicabile anche nella ipotesi di definitività della cartella esattoriale per mancanza di opposizione (CASS. SU n. 23397/2016);
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, quale ente pubblico economico successore ex lege di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. già EQUITALIA CENTRO S.p.A., articolato in un unico motivo; A.G. è rimasto intimato; l’INPS, anche quale mandatario di SCCI spa, ha depositato procura alle liti;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2946 c.c..
Ha dedotto che, ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. (come enunciata da Cass., SU, sentenza n. 23397/2016), il diritto ad azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, era soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..
A mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, il ruolo era un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale e ripeteva la sua forza direttamente dalla legge; la riscossione mediante ruolo era stata estesa dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17,alle entrate degli enti pubblici previdenziali.
Con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinava un effetto di novazione oggettiva delle singole obbligazioni, originariamente dovute a separate ragioni di credito nonché soggettiva.
L’Agente della riscossione era soggetto a termini di decadenza per l’esercizio del diritto alla riscossione ed il debitore a termini di decadenza per la contestazione giudiziale della pretesa, decorsi i quali il titolo era irretrattabile.
La rinnovata natura della obbligazione risultava da vari indici normativi, tra i quali il riferimento ai “debiti della medesima specie” operato al D.P.R. n. 603 del 1972, art. 31, o il richiamo al “credito per cui si procede” contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 2, e art. 77, comma 1.
Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, indicava l’Agente della riscossione come autonomo legittimato passivo della impugnazione proposta dal debitore e responsabile in proprio in caso di mancata chiamata dell’ente creditore nelle controversie riguardanti anche il merito della pretesa.
Ulteriore conferma si traeva dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale (comma 6) qualora successivamente al discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto a ruolo l’ente creditore avesse individuato significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori il medesimo poteva riaffidare in riscossione le somme “a condizione che non fosse decorso il termine di prescrizione decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione, una volta affidato il ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme, applicabile a tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitare l’ambito di applicazione di talune disposizioni alle sole imposte sui redditi ovvero alle entrate tributarie lo aveva previsto espressamente. Gli artt. 19 e s.s. erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del decreto legislativo, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti iscritti a ruolo.
Da ultimo, secondo un criterio di ragionevolezza la riscossione era svolta dall’agente in modo unitario ovvero agendo nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo, senza distinzione alcuna e cumulativamente (il credito per cui si procede, secondo il testo del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77). Di qui l’efficacia e l’economicità della azione di riscossione, che evitava la pluralità delle azioni di ciascun ente creditore; sarebbe stato irrazionale pretendere dall’agente di riscossione l’esercizio della azione avendo riguardo alle specifiche discipline di prescrizione dei singoli crediti.
Divenuta irretrattabile la pretesa, con la notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione era dunque unico e riferibile al diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, come unica era l’azione affidata all’agente della riscossione;
che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che le censure svolte con l’unico motivo non pongono in discussione il principio, enunciato dalla sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale, secondo il regime dell’art. 2935 c.c.; si assume, piuttosto, che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.
L’assunto non è condivisibile.
Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658; ai principi ivi espressi si intende assicurare continuità in questa sede.
Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.
Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.
Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.
Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.
Invero – anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2935 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali)
Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;
che non vi è luogo a rifusione delle spese, per la mancata costituzione dell’intimato e la sostanziale assenza di attività difensiva dell’INPS;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019
Fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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