cass-sez-5-ord-10438-2025-transfer-pricing

L’ordinanza della Corte di Cassazione (22 aprile 2025, n. 10438) stabilisce che i contribuenti hanno sempre l’onere della prova del rispetto del principio di libera concorrenza (valore normale) nelle operazioni di Transfer Pricing nel Commodity Trading, anche per operazioni di “poca materialità” esentate da specifici obblighi documentali. La sentenza sottolinea l’inesistenza di un principio di esenzione dal rispetto del valore di mercato nelle transazioni infragruppo

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.