Deducibilità dei costi per l’impresa

La deducibilità dei costi dal reddito d’impresa rappresenta un anelito e, al tempo stesso, una domanda per qualsiasi imprenditore. E ciò, sia che si tratti di una società commerciale (Spa, Srl, Saa, ecc…), sia che si tratti di una persona fisica esercente attività d’impresa (i.e., imprenditore individuale).

Perché mai la deducibilità dei costi dovrebbe rappresentare una questione?

Dunque, ritenere “a ragione” che i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale siano deducibili dal reddito d’impresa, significherebbe andare a erodere, del tutto legittimamente, la base imponibile sui cui poi dovranno essere calcolate le imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e l’IRAP. In ultima analisi, ciò garantirà il pagamento di minori tributi all’Erario.

Viceversa, ritenere “a torto” come possibile la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa, significherebbe correre il concreto rischio di subire una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe notificare un avviso di accertamento con il quale:

  1. disconosce l’operata deduzione dei costi e, conseguentemente…
  2. accerta un maggior reddito d’impresa, ossia, quello che sarebbe risultato ab origine se i costi d’impresa non fossero stati illegittimamente dedotti;
  3. recupera a tassazione le conseguenti maggiori imposte calcolate sul maggior reddito rideterminato dall’Ufficio e, infine…
  4.  irroga le sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione della normativa tributaria.

Quale normativa tributaria?

Beh, quella sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa.

Considerate tali premesse, vale la pena approfondire l’argomento!

Deducibilità dei costi per l'impresa

Leggi tutto

Frode carosello

La “frode carosello” consiste in un complesso di operazioni finalizzato all’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per il tramite di società fittizie note come “società cartiere”.

Per gli ingenti profitti illeciti che garantisce e per la sua particolare diffusione in determinati settori commerciali (carni, telecomunicazioni, autovetture, ecc…), la frode carosello viene spesso considerata la “frode IVA” per eccellenza.

Tuttavia, per i soggetti che hanno partecipato alla frode, le ricadute giuridiche sono tutt’altro che trascurabili. Infatti, le operazioni svolte nell’ambito della frode IVA, fanno spesso emergere a carico dei loro autori illeciti di natura sia amministrativa e sia penale.

Sul lato penale, agli operatori economici coinvolti nella frode carosello, vengono solitamente contestati diversi reati tributari. Tra questi, in particolare, quelli per i quali sono previste le pene più severe. Si tratta dei delitti di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000) e di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000). Considerato ciò, la frode carosello rappresenta altresì un fenomeno in cui si manifesta chiaramente il carattere di Interconnessione del diritto tributario con altre discipline giuridiche, come, per l’appunto, il diritto penale.

Frode Carosello: schema chiuso e aperto

AVVISO IMPORTANTE sulla Frode Carosello: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

Pertanto, per le condotte poste in essere da tale data, i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:

  • Dichiarazione fraudolenta (uso fatture inesistenti): l’attuale art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 74 del nuovo Testo Unico.
  • Emissione di fatture inesistenti: l’attuale art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 79 del nuovo Testo Unico.
  • Concorso di persone (emittente/utilizzatore): l’attuale art. 9 del D.Lgs. 74/2000 sarà sostituito dall’art. 80 del nuovo Testo Unico.

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

Entriamo ora nel vivo della Frode Carosello.

Leggi tutto

Interconnessione del diritto tributario

L’interconnessione del diritto tributario con l’economia e con le altre brache del diritto è un dato evidente sia allo studioso e sia all’operatore del diritto. Il carattere spiccatamente interdisciplinare della materia può certamente trovare una spiegazione nella sua particolare collocazione sistematica rispetto alle altre discipline economiche e giuridiche.

Nel presente articolo approfondiremo tali aspetti e faremo qualche esempio.

Interconnessione del diritto tributario

Leggi tutto

Reato di omesso versamento di IVA

A seguito delle recenti e profonde modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, la fisionomia del reato di omesso versamento di IVA è stata radicalmente ridisegnata, rendendo obsolete le precedenti scadenze e introducendo nuove condizioni di punibilità.

Oggi, il momento in cui il reato si considera “consumato” non è più il 27 dicembre, bensì il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, per l’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2023 (la cui dichiarazione è stata presentata nel 2024), l’eventuale omissione assumerà rilevanza penale solo dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2025.

La novità più dirompente, tuttavia, è l’introduzione di una condizione negativa di punibilità: il reato non è integrato se il debito tributario, alla data di scadenza, è in corso di estinzione mediante un piano di rateizzazione.

Per un verso, a commettere il reato di omesso versamento di IVA può essere anche un singolo operatore commerciale (i.e. società n.p. del suo legale rappresentante) operante in una ordinaria filiera di distribuzione di beni e/o servizi. Per altro verso, invece, il reato tributario in commento può emergere nell’ambito di contesti più complessi come le “frodi fiscali”. Tra queste, in particolare, la c.d. “frode carosello”, considerata la frode IVA per eccellenza.

Queste modifiche, unitamente alla codifica della crisi di liquidità come causa di non punibilità, impongono una rilettura completa della fattispecie. I tempi sono quindi più che maturi per un approfondimento sul tema.

Imprenditore di fronte a un muro di debiti tributari che simboleggia il reato di omesso versamento di IVA. Sulla parete la scadenza "31 Dicembre" e una porta aperta rappresenta la nuova via d'uscita dalla sanzione penale.

Illustrazione generata da AI su concept dell’Avv. Matteo Allegretti – Riproduzione riservata

Leggi tutto

Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento

Il reato tributario non è punibile se interviene l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.

E’ quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, disposizione la cui rubrica, non a caso, si intitola “Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”. Si tratta, pertanto, di una “causa di non punibilità” che, a certe condizioni, trova applicazione sia con riguardo ai “Delitti in materia di dichiarazione” e sia con riguardo a determinati “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”.

Tuttavia, se è vero che il reato tributario non è punibile qualora intervenga il pagamento del debito, è altresì vero che tale principio non opera nella totalità dei casi. Ciò nonostante, l’estinzione del debito fiscale garantisce in ogni caso al reo effetti premiali non trascurabili.

Infatti, ai sensi del successivo art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, nei casi in cui non trovano applicazione “cause di non punibilità”, il pagamento integrale dei debiti tributari rappresenta comunque una considerevole “circostanza attenuante”. Esso, precisamente, garantisce una diminuzione “fino alla metà” della pena e la non applicazione di determinate “pene accessorie”. Inoltre, nei medesimi casi in argomento, il pagamento del debito tributario permette al reo di accedere al procedimento speciale di “applicazione della pena su richiesta” di cui all’art. 444 cpp (c.d. patteggiamento)

Esaminiamo l’argomento più nel dettaglio

Il reato tributario non è punibile se c'è pagamento

AVVISO IMPORTANTE: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

I principi analizzati in questo articolo restano validi, ma i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:

  • La “causa di non punibilità per pagamento del debito tributario”, oggi disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, sarà contenuta nel nuovo art. 89 del Testo Unico.
  • La “circostanza attenuante” per il pagamento e le condizioni di accesso al “patteggiamento”, oggi disciplinate dall’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, saranno contenute nel nuovo art. 90 del Testo Unico.
  • Di conseguenza, tutti i reati tributari menzionati, come l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter) o la dichiarazione fraudolenta (art. 2), avranno una nuova numerazione (rispettivamente art. 83 e art. 76).

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

Leggi tutto

Notifica provata con la CAD…Le Sezioni Unite!

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).

Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CAD .

Ciò, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.

In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021 (1).

Per una migliore comprensione della sentenza in argomento, si consiglia di leggere prima l’articolo Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Esaminiamo insieme i punti più interessanti della pronuncia in commento.

Leggi tutto

Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

Leggi tutto

Cartella di pagamento: prescrizione di 5 anni

La cartella di pagamento ha una prescrizione di 5 anni. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 7409 del 2020, in materia di contributi previdenziali/assistenziali INPS e INAIL.

Il Supremo Collegio ha rigettato, ancora una volta, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate tesa all’applicazione della prescrizione di 10 anni. La Cassazione conferma così i principi giuridici già delineati e sottolineati con le precedenti pronunce. Tra queste, si segnalano: SS.UU. sentenza n. 23397/2016 e ordinanza n. 10025/2019.

Tuttavia, sulla prescrizione della cartella di pagamento non si può generalizzare (5 anni? 10 anni?, ecc.)

Leggi tutto

Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020

Prescrizione della cartella: ancora la Cassazione! L’ordinanza n. 7409/2020, torna ancora sulla prescrizione della cartella di pagamento. In tema di contributi INPS e INAIL si prescrive in 5 anni. L’ordinanza richiama e conferma principi giuridici dalla Suprema Corte già espressi in precedenti arresti. Ad es., cfr. ordinanza n. 10025/2019 e SS.UU. sentenza n. 23397/2016. Di … Leggi tutto

Corte di Cassazione – ordinanza n. 10025/2019

La Corte di Cassazione sulla prescrizione della cartella di pagamento, con l’ordinanza n. 10025/2019, ribadisce la prescrizione quinquennale. Viene in tal modo confermato il principio di diritto già delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 . Si riporta qui di seguito il testo della pronuncia Per approfondire il tema, leggi l’ordinanza n. 7409/2020 e … Leggi tutto