Il reato tributario non è punibile se c’è pagamento

Il reato tributario non è punibile se interviene l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.

E’ quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, disposizione la cui rubrica, non a caso, si intitola “Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”. Si tratta, pertanto, di una “causa di non punibilità” che, a certe condizioni, trova applicazione sia con riguardo ai “Delitti in materia di dichiarazione” e sia con riguardo a determinati “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”.

Tuttavia, se è vero che il reato tributario non è punibile qualora intervenga il pagamento del debito, è altresì vero che tale principio non opera nella totalità dei casi. Ciò nonostante, l’estinzione del debito fiscale garantisce in ogni caso al reo effetti premiali non trascurabili.

Infatti, ai sensi del successivo art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, nei casi in cui non trovano applicazione “cause di non punibilità”, il pagamento integrale dei debiti tributari rappresenta comunque una considerevole “circostanza attenuante”. Esso, precisamente, garantisce una diminuzione “fino alla metà” della pena e la non applicazione di determinate “pene accessorie”. Inoltre, nei medesimi casi in argomento, il pagamento del debito tributario permette al reo di accedere al procedimento speciale di “applicazione della pena su richiesta” di cui all’art. 444 cpp (c.d. patteggiamento)

Esaminiamo l’argomento più nel dettaglio

Il reato tributario non è punibile se c'è pagamento

AVVISO IMPORTANTE: Prossima Riforma dei Reati Tributari (in vigore dal 1° gennaio 2026)

Si avvisano i lettori che il D.Lgs. 74/2000, ampiamente citato in questo articolo, è attualmente in vigore. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà abrogato e le sue disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

I principi analizzati in questo articolo restano validi, ma i riferimenti normativi andranno aggiornati come segue:

  • La “causa di non punibilità per pagamento del debito tributario”, oggi disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, sarà contenuta nel nuovo art. 89 del Testo Unico.
  • La “circostanza attenuante” per il pagamento e le condizioni di accesso al “patteggiamento”, oggi disciplinate dall’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, saranno contenute nel nuovo art. 90 del Testo Unico.
  • Di conseguenza, tutti i reati tributari menzionati, come l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter) o la dichiarazione fraudolenta (art. 2), avranno una nuova numerazione (rispettivamente art. 83 e art. 76).

Si precisa inoltre che gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000, non abrogati dal Testo Unico sulle sanzioni, verranno abrogati dal nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

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Notifica provata con la CAD…Le Sezioni Unite!

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).

Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CAD .

Ciò, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.

In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021 (1).

Per una migliore comprensione della sentenza in argomento, si consiglia di leggere prima l’articolo Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Esaminiamo insieme i punti più interessanti della pronuncia in commento.

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Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Nella notifica degli atti tributari a mezzo posta, l’invio della seconda raccomandata informativa non è sempre necessario. In caso di mancato recapito al destinatario, è sufficiente che l’agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto verrà poi depositato presso l’ufficio postale. Decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, la notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l’Ufficio può procedere alla notifica “diretta” a mezzo del servizio postale. E ciò, in alternativa alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’ordinanza si sofferma quindi sul perfezionamento della notifica degli atti fiscali, nel  caso di mancato recapito. In questa circostanza, precisa la Corte, la seconda raccomandata informativa è richiesta solo nella notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Il caso ci offre la possibilità di svolgere alcune utili considerazioni sulla notifica degli atti tributari a mezzo posta.

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Cartella di pagamento: prescrizione di 5 anni

La cartella di pagamento ha una prescrizione di 5 anni. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 7409 del 2020, in materia di contributi previdenziali/assistenziali INPS e INAIL.

Il Supremo Collegio ha rigettato, ancora una volta, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate tesa all’applicazione della prescrizione di 10 anni. La Cassazione conferma così i principi giuridici già delineati e sottolineati con le precedenti pronunce. Tra queste, si segnalano: SS.UU. sentenza n. 23397/2016 e ordinanza n. 10025/2019.

Tuttavia, sulla prescrizione della cartella di pagamento non si può generalizzare (5 anni? 10 anni?, ecc.)

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Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020

Prescrizione della cartella: ancora la Cassazione! L’ordinanza n. 7409/2020, torna ancora sulla prescrizione della cartella di pagamento. In tema di contributi INPS e INAIL si prescrive in 5 anni. L’ordinanza richiama e conferma principi giuridici dalla Suprema Corte già espressi in precedenti arresti. Ad es., cfr. ordinanza n. 10025/2019 e SS.UU. sentenza n. 23397/2016. Di … Leggi tutto

Corte di Cassazione – ordinanza n. 10025/2019

La Corte di Cassazione sulla prescrizione della cartella di pagamento, con l’ordinanza n. 10025/2019, ribadisce la prescrizione quinquennale. Viene in tal modo confermato il principio di diritto già delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 . Si riporta qui di seguito il testo della pronuncia Per approfondire il tema, leggi l’ordinanza n. 7409/2020 e … Leggi tutto

Cassazione SS.UU. – sentenza n. 23397/2016

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dettano rilevanti principi sulla prescrizione della cartella di pagamento. Lo fanno con la sentenza n. 23397/2016. Consulta, in particolare, il capo 22 della sentenza qui di seguito riportata. Tali principi sono stati poi più volte confermati da successive pronunce della medesima Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 10025/2019 e … Leggi tutto

Inizia il Processo Tributario Telematico

Una data importante Il 01/12/2015 è una data importante per tutti gli operatori del diritto tributario in quanto sancisce l’inizio dell’operatività del Processo Tributario Telematico (Ptt). A renderlo noto è il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) mediante il Comunicato Stampa n. 237 del 01/12/2015 consultabile a questo link. L’operatività del Ptt sarà inizialmente circoscritta alle regioni … Leggi tutto

Presentazione

Il Diritto Tributario rappresenta una delle branche più tecniche e complesse del nostro panorama normativo, sia perché continuamente mutevole e sia perché riguarda molti argomenti propri dell’Economia. Tale complessità viene percepita non solo dalle “persone comuni” ma anche dagli stessi professionisti specializzati nella materia (giudici, avvocati e commercialisti). L’obiettivo di questo blog è principalmente quello di parlare … Leggi tutto